Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3821 del 14/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 13/12/2016, dep.14/02/2017), n. 3821
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19938-2015 proposto da:
D.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO
8, presso lo studio dell’avvocato PIERFRANCESCO RINA, che lo
rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
nonchè contro
SCIAREDIL SRL, ITALIANA ASSICURAZIONI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 133/2015 del 3.01.2015 del TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, depositata il 05/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SESTINI DANILO.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..
“Il D.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 133/2015 con cui il Tribunale di Torre Annunziata, provvedendo in sede di rinvio (a seguito di cassazione della precedente sentenza di appello), ha condannato la Sciaredil s.r.l. al risarcimento di danni in favore dell’odierno ricorrente e ha disposto la manleva dell’anzidetta società da parte della Italiana Ass.ni s.p.a..
Con l’unico motivo (che deduce “violazione e falsa applicazione della norma di legge, per errata e ridotta quantificazione delle spese e compensi processuali, in violazione del combinato disposto di cui all’art. 91 c.p.c. e D.M. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 2 e 4” nonchè “error in iudicando per illogica, contraddittoria e insufficiente motivazione sul punto, decisivo per la controversia, essendosi discostato immotivatamente dalle richieste specifiche e documentate sulle spese e compensi; il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”), il D.P. si duole della liquidazione delle spese di lite del giudizio di appello, di quello di cassazione e di quello di rinvio;
più precisamente, deduce che:
– per il giudizio di appello e per quello di cassazione, le spese sono state liquidate in misura notevolmente inferiore a quelle indicate nella nota spese depositata dall’attore, elaborata sulla base dei valori medi e inoltre – che per il giudizio di cassazione sono state liquidati solo 50 Euro per spese e non è stato riconosciuto il rimborso delle spese generali;
– anche per il giudizio di rinvio, il Tribunale si è discostato immotivatamente dagli importi richiesti dall’attore;
– nella statuizione sulle spese, il giudice “si contraddice” perchè, pur riconoscendo un compenso di 1.800,00 Euro per il primo grado, ha liquidato in misura notevolmente inferiore le spese degli altri giudizi.
Il ricorso è inammissibile nella parte in cui deduce un vizio motivazionale (di contraddittoria e insufficiente motivazione) ai sensi del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), in relazione ad una sentenza depositata in data successiva all’11.9.2012.
Parimenti inammissibile nella parte in cui prospetta una violazione del D.M. n. 55 del 2014, applicabile, ex art. 28, alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (3.4.2014), in relazione a due giudizi – quello di appello e quello di cassazione – che si sono svolti e conclusi prima di tale entrata in vigore (cfr. Cass. n. 2748/2016 – che, pur essendo relativa al D.M. n. 140 del 2012, esprime un principio sicuramente applicabile al D.M. n. 55 del 2014 – secondo cui “i nuovi parametri… non operano con riguardo all’attività svolta in un grado di giudizio conclusosi con sentenza prima dell’entrata in vigore, atteso che, in tal caso, la prestazione professionale deve ritenersi completata sia pure limitatamente a quella fase processuale”).
Il ricorso è invece fondato in relazione ai compensi liquidati per il giudizio di rinvio che, essendosi concluso nel gennaio 2015, era soggetto all’applicazione del D.M. n. 55 del 2014.
Tenuto conto che, a norma dell’art. 5 del suddetto D.M., la causa aveva un valore di 2.500,00 Euro e che il giudizio non può aver richiesto meno di tre fasi (ossia quella di studio, quella introduttiva e quella decisionale), il compenso liquidato (450,00 Euro) risulta inferiore a quello liquidabile sulla base dei parametri riferiti al giudizio davanti al Tribunale (Euro 405,00 tanto per la fase di studio che per la fase introduttiva ed Euro 810,00 per la fase decisionale), pur con l’applicazione della riduzione massima (del 50%).
Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso in relazione alla liquidazione delle spese del giudizio di rinvio, con cassazione della sentenza – in relazione al profilo accolto- e rinvio, anche per le spese del presente giudizio”.
A seguito della discussione svolta in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, rilevando altresì come la doglianza concernente le spese vive del giudizio di cassazione sia svolta genericamente, senza indicazione specifica (e documentazione) delle singole spese di cui sarebbe spettato il rimborso.
Il ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione, con cassazione in relazione al profilo accolto e rinvio (anche per le spese del presente giudizio).
PQM
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese di lite, al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017