Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38205 del 03/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2021, (ud. 13/07/2021, dep. 03/12/2021), n.38205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14487-2020 proposto da:

M.A., G.V., S.M., C.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO

1/B, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO NASO, rappresentati e

difesi dall’avvocato CRISTIANO DALLA TORRE;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, UFFICIO SCOLASTICO

PROVINCIALE DI TREVISO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 361/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

BELLE’.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Venezia, per quanto qui ancora interessa, accogliendo il gravame proposto contro la pronuncia del Tribunale di Treviso, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei rapporti di supplenza a termine in ambito scolastico proposta dai lavoratori indicati in epigrafe;

2. la Corte di merito valorizzava la avvenuta stabilizzazione in ruolo di tutti i ricorrenti e, richiamando la giurisprudenza di questa S.C. (Euro 27563/2016), riteneva che tale evento avesse in sé portata riparatoria del danno da precarizzazione azionato in causa;

3. i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha resistito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca con controricorso;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il primo motivo di ricorso è formulato dalle ricorrenti, ed in particolare dalla S., dalla C. e dalla G., come violazione di varie norme processuali (artt. 342,345 e 346 c.p.c.), rilevandosi che l’immissione in ruolo dei ricorrenti si era avuta nel corso del giudizio di primo grado, sicché essa avrebbe dovuto essere dedotta dal Ministero come motivo di appello, mentre era stata allegata solo dopo lo svolgimento di alcune udienze del giudizio di gravame;

2. ciò comportava, secondo i ricorrenti, la violazione delle norme citate e comunque la nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4), per essere stata assunta sulla base di fatti dalla cui introduzione in giudizio il Ministero era decaduto, oltre ad omesso esame di un fatto decisivo, essendo stata, la questione di cui ai primi due motivi, sollevata dai lavoratori già nel corso del giudizio di appello, senza che la Corte territoriale l’abbia poi esaminata;

3. con il secondo motivo i ricorrenti affermano l’illegittimità costituzionale dell’esclusione della misura risarcitoria in presenza dell’immissione in ruolo, ai sensi dell’art. 3 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, in relazione alla Clausola 1 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed all’art. 6, par. 1, della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo;

4. i motivi possono essere esaminati congiuntamente;

5. iniziando dalle questioni di legittimità, anche in relazione al diritto U.E., si rileva che questa Corte, con sentenza pubblicata in data 12 febbraio 2020, n. 3474, ha già ritenuto che “nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell’entrata in vigore della L. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguente della violazione del diritto dell’Unione”, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa G194/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l’immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto”;

7. analoga posizione è stata poi affermata da questa sezione, con ordinanza 4 settembre 2020, n. 18344;

8. a tali arresti, qui condivisi e contenenti un’ampia disamina delle questioni dibattute, ivi compresi richiami esaustivi alla pronuncia della Corte di Giustizia 8 maggio 2019, cit., si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;

9. va solo aggiunto, quanto alla questione di legittimità costituzionale, che essa è manifestamente infondata, rispetto all’art. 117 Cost., per quanto nelle richiamate pronunce è detto in ordine alla compatibilità Eurounitaria del sistema interno e, quanto alla disparità di trattamento (art. 3 Cost.) tra rapporto privato (ove alla conversione si associa il risarcimento agevolato L. n. 183 del 2010, ex art. 32) e rapporto pubblico (ove alla stabilizzazione non si associa un automatismo risarcitorio), per palese diversità dei fenomeni giuridici posti a paragone;

10. del tutto infondata è altresì l’ipotesi di una illegittimità costituzionale, sempre ex art. 117 Cost., per violazione dell’art. 6 C.E.D.U., esposta sul presupposto che nell’insieme l’interpretazione del quadro normativo fornita dalla Corte territoriale, tanto più se estesa alle stabilizzazioni anteriori a quelle previste alla L. n. 107 del 2015 avrebbe il deliberato fine di porre nel nulla le legittime richieste di risarcimento avanzate dai precari della scuola, alterando così l’assetto dei processi in corso;

11. infatti, quanto alle stabilizzazioni della L. n. 107 cit. è evidente che esse siano state poste in essere al fine di sanare il precariato degli interessati e quindi non certo per ledere un loro diritto;

12. per quanto invece riguarda gli effetti estintivi riconosciuti dalla S.C. ad ogni tipo di stabilizzazione, essi non costituiscono intervento statale autoritativo di mutamento del quadro processuale, ma frutto di una complessa elaborazione giurisprudenziale volta a definire un contenzioso che non era per nulla giunto al riconoscimento, tanto meno stabile, dei diritti risarcitori azionati e quindi la situazione è grandemente diversa da quella (in cui il danno al diritto umano al processo equo di cui all’art. 6 cit. era derivato da una legge sopravvenuta che sovvertiva l’assetto giurisprudenziale già raggiunto dai diritti coinvolti) del noto caso Agrati citato nell’ambito del motivo;

13. ciò posto, e venendo alla questione sui tempi della deduzione in causa della stabilizzazione, si rileva che l’assunzione in ruolo si è verificata, come precisano le ricorrenti, in data 1.9.2014 e quindi prima della discussione in primo grado e quindi antecedentemente al ricorso d’appello;

14. l’appello del Ministero fu poi depositato nel 2015, ma il Ministero depositò l’estratto matricolare aggiornato solo all’udienza del 17.5.2018;

15. l’orientamento di questa S.C. nel senso che la sopravvenuta stabilizzazione escluderebbe la risarcibilità nelle forme a forfait previste per il danno Eurounitario c.d. da precarizzazione (secondo il noto principio di Cass., S.U. 5072/2016), risale a Cass. 22552/2016 ed alle successive sempre conformi pronunce;

16. tale orientamento affonda tuttavia la radici in più ampia vicenda, caratterizzata intanto dalla pronuncia di Corte di Giustizia 26 novembre 2014, Mascolo (di seguito anche Mascolo), secondo cui il diritto Eurounitario andava interpretato nel senso che “osta a una normativa nazionale… che autorizzi, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato… senza indicare tempi cedi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo”, con l’ulteriore aggiunta, rimessa comunque anche alla verifica da parte del giudice interno, in ordine alla ricorrenza o meno di una qualche “misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato”;

17. Corte Costituzionale 187/2016, operando anche come giudice a quo del rinvio pregiudiziale definito dalla citata sentenza Mascolo ha ritenuto, per un verso, che fossero costituzionalmente illegittime le norme che nel pubblico impiego scolastico consentivano la potenziale reiterazione senza limiti dei contratti a tempo determinato per le supplenze (L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11) ed ha altresì affermato che costituiva misura idonea a riparare il pregiudizio da reiterazione abusiva di contratti a termine, per i docenti, l’immissione straordinaria in ruolo conseguente alla sopravvenuta L. n. 107 del 2015 (c.d. buona scuola);

18. l’intervento congiunto delle due Corti ha senza dubbio effetto innovativo nell’ordinamento giuridico, incidendo esso, attraverso la declaratoria di illegittimità costituzionale che ne è scaturita, sul fondamento stesso del sistema previgente, ovverosia l’assenza di limiti nel settore scolastico per la reiterazione delle supplenze;

19. da questo punto di vista, esso va dunque parificato allo ius superveniens, come costantemente ritenuto da questa S.C. per le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale (C 34209/2019; Euro 4349/1995), da cui deriva la necessità di nuove valutazioni consequenziali sotto il profilo, nel caso di specie, relativo alle possibili misure riparatorie esistenti nell’ordinamento rispetto all’illecito che era stato integrato dalla accertata abusiva reiterazione;

20. è dunque al momento in cui si è avuta la pronuncia della Corte Costituzionale innovativa dell’ordinamento scolastico ed in particolare al giorno successivo alla sua pubblicazione da cui ha effetto la pronuncia (L. Cost. n. 87 del 1953, art. 20), che si deve avere riguardo per apprezzare le relative conseguenze processuali;

21. in proposito e rispetto al caso di specie è evidente che il sopravvenire di una nuova disciplina, per effetto della dinamica di cui sopra, inevitabilmente deve consentire alle parti l’adeguamento delle difese, anche in fatto, ad essa consequenziali;

22. ciò comporta la ritualità della deduzione solo nel corso del giudizio di secondo grado – successivamente quindi alla proposizione ad opera della stessa parte del gravame – di quanto necessario per prendere posizione sul nuovo assetto giuridico dell’ambito scolastico, in quanto la menzionata pronuncia della Consulta è intervenuta quando l’appello era già stato proposto e la causa pendeva in secondo grado;

23. d’altra parte è indubbio che, devoluta la questione sulla legittimità dei contratti a termine al giudice del gravame, come risulta sia avvenuto attraverso l’appello del Ministero per come riepilogato dagli stessi ricorrenti, quei fatti, certamente tali da individuare un’eccezione in senso lato e, come rileva la stessa Corte territoriale, in sé pacifici, intervengono nel giudizio delineando una fattispecie impeditiva-estintiva del diritto azionato, necessariamente da tenere presente dal giudice nel decidere;

24. ciò posto, nel merito, si rileva come questa S.C., fin da Euro 22552/2016 cit. e poi con Euro 3474/2020 cit. abbia esteso l’effetto sanante rispetto al danno c.d. Eurounitario (di cui a Cass., S.U. 5072/2016) anche alle assunzioni in ruolo avvenute a prescindere dal reclutamento di cui alla legge sulla c.d. buona scuola e quindi secondo il sistema previgente, con orientamento che, inserendosi nell’ambito di un più generale indirizzo in tal senso rispetto anche ai settori diversi da quello scolastico (Euro 16336/2017), va qui certamente confermato;

25. il ricorso va quindi nel complesso disatteso;

26. la novità della questione processuale giustifica ampiamente la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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