Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38200 del 03/12/2021

Cassazione civile sez. I, 03/12/2021, (ud. 20/10/2021, dep. 03/12/2021), n.38200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27042/2016 proposto da:

CO.GE. – Costruzioni Generali s.p.a., nella persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata ed assistita, giusta

procura stesa in calce al ricorso per cassazione, dall’Avv. Andrea

Mazzanti, e dall’Avv. Prof. Federico Tedeschini, anche in via

disgiunta tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest’ultimo, in Roma, via Largo Messico, n. 7.

– ricorrente –

contro

Comune di San Giovanni di Fassa – Sen Jan (già Comune di Pozza di

Fassa), nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso, sia congiuntamente, che disgiuntamente, dagli Avv.ti

Gianpiero Luongo, e Armando Montarsolo, ed elettivamente domiciliato

presso lo studio del secondo in Roma, via San Tommaso d’Aquino, n.

116, giusta mandato speciale in calce all’atto di costituzione di

nuovo procuratore.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di TRENTO, n. 131/2016,

pubblicata il 10 settembre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2021 dal Consigliere Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza del 10 settembre 2016, la Corte di appello di Trento ha rigettato l’impugnazione proposta dalla società Co.GE. – Costruzioni Generali s.p.a., avverso il lodo arbitrale emesso in data 12 settembre 2014, riguardante il contratto di appalto stipulato il 22 agosto 2005 ed avente ad oggetto la costruzione della nuova caserma dei vigili del fuoco volontari, con il quale il Collegio arbitrale, accogliendo in parte la richiesta avanzata dalla società, aveva ritenuto fondate parzialmente le sole riserve “A” e “C” ed integralmente la riserva “G”, condannando il Comune al pagamento della somma di Euro 93.259,27, Euro 160,27 ed Euro 17.200,85, oltre accessori.

2. La Corte territoriale ha ritenuto ammissibile l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito, pur non trovando applicazione dell’art. 241, comma 15 bis del Codice dell’appalto pubblico e ha rilevato che le questioni insorte precedentemente alla firma dell’accordo bonario del 15 febbraio 2010, avendo tale accordo natura di transazione, risultavano definite ai sensi dell’art. 240, comma 18 del Codice dell’Appalto pubblico e che, in considerazione del successivo procedimento arbitrale instaurato dalla società a (OMISSIS), le riserve oggetto del giudizio erano quelle iscritte nei SAL 3, 4 e 5.

3. I giudici di secondo grado hanno, poi, affermato che non era affatto vero che il lodo impugnato aveva dato per assodata l’incompletezza progettuale, avendo piuttosto ritenuto gli elaborati progettuali esaustivi, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e di quanto dichiarato dalla stessa società negli atti ufficiali della gara richiamati; gli arbitri, quindi, correttamente, avevano ritenuto, sempre sulla base di quanto accertato dal consulente d’ufficio, di non ascrivere a nessuna delle parti una responsabilità esclusiva per il generale andamento del cantiere e per i ritmi di lavorazione non contrattuali; che la denunciata contraddittorietà del lodo ex art. 829 c.p.c., comma 1, n. 11, era inammissibile perché priva di specificità; il lodo, con argomentazione condivisibile, non aveva ritenuto integrato alcun inadempimento del Comune in relazione all’anomalo andamento dei lavori denunciato con la riserva “A”, anche sulla base delle risultanze del consulente d’ufficio, né la società aveva allegato quale fosse stato il canone di diritto erroneamente applicato, limitandosi a ribadire la fondatezza della riserva, né i pronunciamenti integranti contraddittorietà del lodo; il Collegio arbitrale, con riguardo alla riserva “H”, aveva bene distinto, con riguardo alla illegittima sospensione dei lavori, il periodo di sospensione venuto a cessare il 29 aprile 2011 (periodo considerato nella riserva “A”) e quello in essere dal 29 aprile 2011 in poi, escludendo per quest’ultimo, sulla base delle risultanze peritali, l’insussistenza di ragioni per il suo addebito alla stazione appaltante; la censura sulla riserva “B”, riguardante il mancato riconoscimento del premio di accelerazione, era di merito e, quindi, inammissibile e non teneva conto, ancora una volta, del mancato riconoscimento, in capo al Comune, di una responsabilità per incompletezza progettuale o per mancata cooperazione; sulla riserva “D” erano infondati i rilievi di nullità della società, poiché la decisione arbitrale si fondava sulla consulenza d’ufficio che aveva definito gli interventi progettuali messi in conto dalla società, come maggiori lavorazioni rientranti comunque nel contratto e non come differenti lavorazioni da rimborsarsi a parte e comunque la riserva era stata iscritta senza la necessaria precisione delle ragioni sulle quali di fondava e senza la precisa quantificazione delle somme pretese; gli arbitri correttamente avevano ritenuto inammissibile la riserva “E” (iscritta prima nel 4 SAL e poi nel 5 SAL, per un maggior importo e per più voci) riguardante la contabilizzazione di lavori ed interventi eseguiti per colmare le lacune del progetto predisposto dalla Stazione appaltante, per violazione dell’art. 31 del D.M.LL.PP., che vietava la riformulazione e la riquantificazione delle riserve e la società, comunque, non aveva indicato i principi di diritto violati; la censura sulla limitazione nel tempo dell’applicabilità della penale per ritardata ultimazione dei lavori correttamente era stata ritenuta inammissibile dal Collegio arbitrale per la mancanza di poteri su fatti ulteriori di competenza del Collegio arbitrale di Roma; non sussisteva, infine, la contraddittorietà tra il rigetto del riconoscimento della penale e il rigetto delle riserve “A” e “H”, avendo il Collegio arbitrale rigettato la richiesta del Comune sulla base del ritenuto concorso di colpa della Stazione appaltante e non già per l’assenza di responsabilità della società.

4. La società CO.GE.- Costruzioni Generali s.p.a. ricorre in Cassazione con atto affidato ad un motivo.

5. Il Comune di San Giovanni di Fassa – Sen Jan (già Comune di Pozza di Fassa) resiste con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo ed unico motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 93 (“Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori”) del D.Lgs. n. 163 del 2006, sotto il profilo della necessaria completezza del progetto esecutivo, degli artt. 1206,1175 e 1375 c.c., sotto il profilo del dovere di cooperazione della committenza nei confronti dell’appaltatore e del D.M. n. 145 del 2000, art. 25, sotto il profilo della diversità tra l’istituto della sospensione dei lavori e quello dell’anomalo andamento dei lavori.

Si duole la società ricorrente che la Corte di appello avrebbe dovuto muovere dal presupposto di diritto della primaria responsabilità del Comune nell’avere posto a base della gara non un progetto esecutivo, ma un progetto lacunoso ed incompleto, che aveva avuto la necessità di essere rimaneggiato per ben sei volte, condizionando, in tal modo, tutta l’esecuzione dei lavori; che il vizio era in re ipsa, considerando che il progetto esecutivo aveva subito in corso d’opera cinque perizie di variante ed anche la protrazione del vincolo contrattuale doveva essere considerata quale autonomo centro di imputazione in capo alla Stazione appaltante, che aveva, con il suo comportamento assunto per tutto l’arco temporale dell’esecuzione dei lavori, causato un andamento anomalo dell’appalto e non soltanto mere sospensioni illegittime; che l’Impresa si era trovata ad operare in un contesto di smaccato difetto di cooperazione da parte della Committente per l’imperizia del D.L. n. e del R.U.P., la successione nel tempo di diverse figure di R.U.P., l’assenza del giornale dei lavori e la successione di molteplici perizie, almeno cinque, introdotte senza formalismi e con tempi dilatati di approvazione.

1.1 Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili.

1.2 E’, innanzi tutto, inammissibile perché le violazioni di legge oggetto di doglianza sono limitate alla mera enunciazione dei referenti normativi e non sono accompagnate sul piano argomentativo dalla necessaria illustrazione delle ragioni per cui il provvedimento impugnato le avrebbe violate.

1.3 Ed invero, in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), oltre che delle norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass., 21 agosto 2020, n. 17570; Cass., 5 agosto 2020, n. 16700; Cass., 29 novembre 2016, n. 24298; Cass., 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass., 26 giugno 2013, n. 16038).

1.4 Nel caso in esame, l’ampio e articolato motivo presenta profili di inammissibilità in quanto viene dedotta la violazione di una pluralità di disposizioni normative, omettendo di precisare le affermazioni in diritto della sentenza che si assumono in contrasto con le norme regolatrici indicate (D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 93,artt. 1206 c.c., art. 1175 c.c., comma 1, art. 375 c.c. e D.M. n. 145 del 2000, art. 25), genericamente richiamate nella intestazione del motivo, e senza ricondurre una specifica statuizione della sentenza alla violazione delle norme evocate in rubrica, impedendo così alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

I ricorrenti, inoltre, richiamano nell’illustrazione del motivo copiosa giurisprudenza arbitrale, limitandosi a ribadire le medesime censure sollevate dinanzi alla Corte territoriale e sovrapponendo alle argomentazioni della Corte le proprie senza prospettare differenti profili argomentativi, ciò che sarebbe stato necessario a fronte delle specifiche motivazioni contenute nella sentenza impugnata.

1.5 Il motivo è pure inammissibile, poiché viene in rilievo una critica attinente al merito della controversia, come tale inammissibile in questa sede.

1.6 Al riguardo, va precisato che, con il primo motivo di impugnazione del lodo, la società ricorrente ha dedotto l’erroneità, la lacunosità e la contraddittorietà del lodo laddove, in sede di motivazione, aveva omesso di considerare, quale autonoma fonte di responsabilità contrattuale in capo alla stazione appaltante, l’inadempimento del Comune rispetto gli obblighi normativamente imposti al committente, sotto il duplice profilo della incompletezza dei progetti redatti dalla stazione appaltante e del difetto di cooperazione da parte della Committente per l’imperizia della Direzione Lavori e delle diverse figure di Responsabile Unico del Procedimento e per l’adozione di numerose perizie di variante.

1.7 La Corte di appello, in proposito, ha affermato che il Collegio arbitrale aveva riconosciuto, con un giudizio di merito insindacabile in sede di impugnazione, dando pieno affidamento al giudizio tecnico del consulente d’ufficio, che il progetto posto a base della gara aveva le caratteristiche del progetto esecutivo, mentre le tavole progettuali afferenti alle varianti di cui alla perizia n. 3 ed allegate all’atto di sottomissione n. 1, limitate agli aspetti strutturali, presentavano un grado di definizione corrispondente a quello di un progetto definitivo e che le varianti strutturali introdotte non avevano necessitato di una approfondita riprogettazione, né dell’architettonico, né degli impianti, ma piuttosto di un adeguamento di poco conto delle rispettive tavole grafiche (pag. 12 della sentenza impugnata, che richiama pag. 38 della relazione del consulente d’ufficio).

Ancora la Corte ha affermato, sempre sulla base di quanto rilevato dal consulente d’ufficio, che, alla data dell’accesso del consulente del febbraio 2013, l’appalto era stato quasi ultimato, senza che il progetto avesse subito una integrazione degna di nota e in atti non risultavano, nonostante le varianti esecutive disposte, modifiche integrative alla progettazione.

Altra argomentazione richiamata dai giudici di secondo grado, supportata dalla documentazione acquisita nel giudizi arbitrale, è la condivisione da parte della società ricorrente del giudizio di esaustività delle progettazione fornita dalla Committenza, che, in data 30 marzo 2010, all’atto della riconsegna dei lavori, dopo la sospensione dovuta alla necessità di procedere alla bonifica del sito inquinato, aveva dichiarato di avere preso visione degli elaborati di progetto come aggiornati con la perizia redatta dallo studio Keller di (OMISSIS) in data 13 gennaio 2020, giudicandoli pienamente eseguibili e completi nella parte grafica e di computazione, nonché che l’area su cui dovevano eseguirsi i lavori era libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale era tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori.

1.8 La Corte, quindi, concludeva che non era affatto vero che il lodo impugnato avesse dato per assodata l’incompletezza progettuale, avendo piuttosto ritenuto gli elaborati progettuali esaustivi, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e di quanto dichiarato dalla stessa società negli atti ufficiali della gara richiamati e che gli arbitri, quindi, correttamente, avevano ritenuto, sempre sulla base di quanto accertato dal consulente d’ufficio, di non ascrivere a nessuna delle parti una responsabilità esclusiva per il generale andamento del cantiere e per i ritmi di lavorazione non contrattuali.

La Corte ha, infine, precisato che la denunciata contraddittorietà del lodo ex art. 829 c.p.c., comma 1, n. 11, era inammissibile perché priva di specificità e che, riconosciuta l’esaustività dei progetti e degli elaborati grafici competenti alla Stazione appaltante, non sussisteva alcun inadempimento del Comune in relazione:

alla riserva “A” con la quale si denunciava l’anomalo andamento dei lavori;

alla riserva “H”, avente ad oggetto gli oneri e i danni da sottoproduzione del cantiere nel periodo tra il 4 SAL e il 5 SAL;

alla riserva “B”, riguardante il mancato riconoscimento del premio di accelerazione;

alla riserva “D” sugli “impropri oneri di progettazione” che la società ricorrente aveva dovuto sostenere;

alla riserva “E” (iscritta prima nel 4 SAL e poi nel 5 SAL, per un maggior importo e per più voci) riguardante la contabilizzazione di lavori ed interventi eseguiti per colmare le lacune del progetto predisposto dalla Stazione appaltante, ritenuta dagli arbitri inammissibile per violazione dell’art. 31 del D.M.LL.PP., che vietava la riformulazione e la riquantificazione delle riserve;

alle riserve “A” e “H”, avendo il Collegio arbirtrale rigettato la richiesta del Comune sulla base di un ritenuto concorso di colpa della Stazione appaltante e non già per l’assenza di responsabilità della società.

1.9 La censura e’, quindi, inammissibile, solo che si ponga in evidenza che, in tema di arbitrato, il controllo da parte della Corte di cassazione non può assolutamente riguardare il convincimento espresso dal giudice dell’impugnazione del lodo sulla correttezza e congruità della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori siccome operate dagli arbitri (nel caso specifico fondate sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e sugli atti a firma della stessa società ricorrente), nemmeno in via di verifica della adeguatezza e congruenza del percorso argomentativo seguito dagli arbitri, concernendo solo la conformità a logica della motivazione adottata dal giudice dell’impugnazione per supportare il proprio convincimento (Cass., 26 luglio 2013, n. 18136; Cass., 7 febbraio 2018, n. 2985).

1.10 Soccorrono, al riguardo, i principi statuiti da questa Corte secondo cui la denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l’esplicita allegazione dell’erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non e’, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d’indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l’inosservanza di legge solo all’esito del riscontro dell’omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo (Cass., 12 novembre 2018, n. 28997; Cass., 12 settembre 2014, n. 19324).

Inoltre, nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall’art. 829 c.p.c., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma, mentre, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza conclusiva di quel giudizio, il sindacato di legittimità, diretto a controllarne l’adeguata e corretta sua giustificazione in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, va condotto soltanto attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione stessa.

Consegue che, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, questa Corte non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo la decisione impugnata nei limiti dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e, ove ancora ammessi, alla congruità della motivazione della sentenza resa sul gravame, non potendo peraltro sostituire il suo giudizio a quello espresso dalla Corte di merito sulla correttezza della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli (Cass., 7 febbraio 2018, n. 2985, citata) e che le censure proposte in cassazione non possono esaurirsi nel richiamo a principi di diritto, con invito a controllarne l’osservanza da parte degli arbitri e della corte territoriale, ma esigono un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri, per rendere autosufficiente ed intellegibile la tesi per cui le conseguenze tratte da quei fatti violerebbero i principi medesimi, nonché l’esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito (Cass., 23 luglio 2020, n. 15820; Cass., 18 ottobre 2013, n. 23675).

2. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dal Comune controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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