Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3820 del 26/02/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 3820 Anno 2016
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 19632-2012 proposto da:
PALUMBO GRAZIA C.F. PLMGRZ70P64G082W, PELAIA ASSUNTA
C.F. PLESNT7OL69L063X, elettivamente domiciliate in
ROMA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI N. 8, presso lo studio
dell’avvocato ANTONINO PELLICANO’, che le rappresenta
e difende, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2015

contro

4164

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
4
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 26/02/2016

in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA n.

29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, EMANUELE DE
ROSE, VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI, giusta
delega in atti;
controricorrente

avverso la sentenza n. 793/2011 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 30/08/2011 R.G.N.
1885/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/11/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA
ESPOSITO;
udito l’Avvocato PELLICANO’ ANTONINO;
udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1.11 Tribunale di Palmi ha dichiarato il diritto delle ricorrenti alla rivalutazione
dell’indennità di disoccupazione agricola per gli anni 1989-1992, condannando
l’Inps al pagamento dei relativi importi. Ha liquidato altresì le spese di giudizio a
carico dell’Istituto, con compensazione per la metà, in complessive lire

2.La Corte d’appello di. Reggio Calabria ha parzialmente accolto l’appello
proposto dalle lavoratrici in punto di violazione dei minimi tariffari nella
liquidazione delle spese di lite, sia pure facendo applicazione della disposizione di
cui all’art. 60 RDL 1578/1933.

3.

La Corte di Cassazione, adita dalle appellanti, ha cassato con rinvio la

sentenza affermando che la Corte territoriale aveva fatto erronea applicazione
del citato art. 60. Osservava la Corte che la facoltà di scendere al di sotto dei
minimi prevista dalla norma è limitata alla sola voce dell’onorario espressamente
menzionata e che, nel fare applicazione della disposizione, il giudice è tenuto a
motivare la sua decisione indicando la ragione per cui la causa deve ritenersi di
“facile trattazione”. Dichiarava assorbito il motivo di ricorso attinente alla
compensazione delle spese del giudizio d’appello.

4. A seguito di riassunzione la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del
30/6-30/8/2011, rideterminava le spese relative al giudizio di primo grado,
riducendo l’onorario in applicazione dell’art. 60 RDL 1578/33; liquidava le spese
relative al giudizio d’appello e al giudizio di cassazione avuto riguardo al valore
della causa, determinato in ragione della differenza tra l’importo riconosciuto
dalla sentenza di primo grado e quello ritenuto corretto nel giudizio di rinvio ed
applicando la riduzione ex art. 60 RDL 1578/1933. Anche in relazione al giudizio
di rinvio le spese erano applicate con la riduzione ex art. 60 cit.

5.

Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione le lavoratrici,

articolando quattro motivi di censura, relativi ciascuno alla liquidazione delle
spese nelle distinte fasi processuali. Resiste con controricorso L’Inps. Le
,

ricorrenti hanno presentato memorie.

..
Motivi della decisione

304.000,00 di cui 190.00 per diritti.

1. Vengono di seguito sinteticamente riportati i motivi di ricorso.

1.1.Con riferimento alla liquidazione delle spese relative al giudizio di primo
grado le ricorrenti deducono: 1) illegittimità per violazione e falsa applicazione
dell’art. 60 RDL n. 1578/1933-Carenza assoluta di motivazione- Illegittimità per
violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c.-Violazione del divieto di reformatio in
pejus- Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 24 l. 794/1942 con

e 5). Rilevano che, a fronte di un’analitica determinazione delle spese nell’atto di
riassunzione, il giudice del rinvio ha proceduto a una liquidazione forfetaria, ,
senza alcuna indicazione del valore della causa, dello scaglione tariffario e delle
voci di spesa. Evidenziano, in particolare, che, in relazione alla voce diritti di
procuratore, l’importo è immotivatamente calcolato per difetto secondo criteri
diversi da quelli indicati nell’atto di riassunzione. Osservano, inoltre, che,
essendo stata cassata per difetto di motivazione la statuizione della Corte
territoriale laddove aveva fatto applicazione della disciplina di cui all’art. 60 RDL
n. 1578/1933, nessuna riduzione a tal titolo poteva essere applicata.
Soggiungono che la Corte d’appello in sede di rinvio ripropone, a giustificazione
dell’applicazione dell’art. 60 cit., le stesse argomentazioni per le quali la
Suprema Corte era pervenuta alla cassazione della sentenza.

1.2. Con riferimento alla liquidazione delle spese relative al giudizio di appello
deducono illegittimità per violazione dell’art. 60 RDL 1578/1933 con riferimento
alla liquidazione degli onorari dell’appello proposto dalle lavoratrici – Illegittimità
per violazione dell’art. 24 I. 794/1942 – Difetto assoluto di motivazione (art. 360
n. 3 e 5 c.p.c.). Le ricorrenti rilevano l’erronea quantificazione delle spese
relative al giudizio d’appello, con riferimento allo scaglione di riferimento, nonché
all’applicazione dell’art. 60, motivata illegittimamente riguardo alle ragioni che
avevano determinato l’applicazione della suddetta norma nel giudizio di primo
grado. Censurano, altresì, la liquidazione per violazione dei minimi tariffari.

1.3 Deducono, inoltre, con riferimento alla liquidazione delle spese relative al
giudizio di cassazione: Illegittimità per violazione dell’art. 60 RDL 1578/1933 con
riferimento alla liquidazione degli onorari relativi al giudizio di cassazione Illegittimità per violazione dell’art. 24 I. 794/1942 – Difetto assoluto di
motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Rilevano le ricorrenti che il giudice del
?

rinvio non fornisce elementi utili a ricostruire i criteri utilizzati ai fini della
determinazione dei compensi, salvo il riferimento alle considerazioni esposte

3

riferimento ai diritti di procuratore. Difetto assoluto di motivazione (art. 360 n. 3

riguardo all’adozione del criterio per la determinazione del valore della causa,
violando, altresì, i minimi tariffari inderogabili.

1.4. Con riferimento alla liquidazione delle spese relative al giudizio di rinvio.
Illegittimità per violazione dell’art. 60 RDL 1578/1933 con riferimento alla
liquidazione degli onorari relativi al giudizio di rinvio. Illegittimità per violazione
dell’art. 24 I. 794 /1942 Difetto di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.) Le

all’applicazione del citato art. 60, effettuato mediante mero rinvio alla ricorrenza
delle condizioni idonee a ritenere la controversia di facile trattazione. Rilevano,
altresì, che, anche a prescindere dall’applicazione della norma richiamata, la
liquidazione delle spese si pone in contrasto con i minimi tariffari inderogabili.

2.1. Il motivo di ricorso che attiene alla liquidazione delle spese del giudizio di
primo grado è infondato e va rigettato. Quanto al primo profilo di doglianza,
relativo alla liquidazione che si assume operata dal giudice del rinvio in modo
forfetario, senza alcuna indicazione del valore della causa, dello scaglione
tariffario e delle voci di spesa, questa Corte intende dare continuità al principio
enunciato da Cass. n. 20289 del 09/10/2015 (Rv. 637440), secondo cui “In tema
di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare
a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e
diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice
che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede
una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di
legittimità”.

2.2. In relazione al profilo di doglianza attinente alla violazione dell’art. 60 RDL
n. 1578/1933 si osserva che “L’art. 60, quinto comma, del r.d. n. 1578 dei 1933
– disposizione non sostituita, ma solo integrata, da quella contenuta nell’art. 4
della legge n. 794 del 1942 – consente ai giudice di scendere sotto i limiti minimi
fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione,
sebbene limitatamente alla sola voce dell’onorario e non anche a quelle dei diritti
e delle spese, cui non fa riferimento detta norma, e sempre che sia adottata
espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del
processo, non limitata, pertanto, ad una pedissequa enunciazione del criterio
legale, ovvero all’aggiunta dell’elemento estrinseco, meramente indicativo, quale
l’identità delle questioni; la riduzione dei minimi previsti dalla tariffa per gli
onorari, in ogni caso, non può superare il limite della metà, ai sensi dell’art. 4
legge n. 724 del 1942, né, in caso di riunione di cause, esime il giudice – una
4

ricorrenti deducono l’assoluta carenza di motivazione con riferimento

volta operata la riduzione – dall’obbligo di procedere alla liquidazione mediante

,.,
.

la determinazione del valore di ciascuna delle controversie riunite”(cfr. Cass. n.
17920/2009 e n.949/2010). Nel caso in esame la Corte d’Appello ha dato conto,
con motivazione in questa sede non censurabile in quanto adeguatamente
motivata, della “facilità della trattazione”, in ragione della “assoluta semplicità
espositiva e contenutistica”, comportante un ridotto impegno professionale,
anche in ragione dell’intervento nella materia della disoccupazione agricola delle

in termini certi le premesse per la richiesta di rivalutazione della prestazione
erogata alle braccianti, senza necessità di svolgere complesse argomentazioni sul
piano giuridico. Né può fondatamente sostenersi che a seguito della decisione
rescindente dovesse essere esclusa la

riduzione ai sensi dell’art. 60 RDL

1578/1933, e ciò sia per il tenore delle argomentazioni poste a sostegno della

statuizione (volta a rilevare l’erroneità dell’applicazione della riduzione ai diritti e
il difetto di motivazione sul punto), sia per la logica considerazione che, qualora
la Corte di Cassazione avesse voluto escludere la suddetta riduzione, avrebbe
deciso la controversia nel merito e non sarebbe stato necessario un rinvio.

2.3. Passando all’esame delle censure attinenti alla liquidazione delle
competenze professionali relative al giudizio d’appello, va ribadito quanto
rilevato ai punti sub 2.2. e 2.3, con riferimento all’applicazione della riduzione ex
art. 60 RDL 1578/1933. L’applicazione della norma, infatti, risulta correttamente
motivata per relationem, mediante il riferimento alle argomentazioni svolte con
riferimento ai giudizio di primo grado, in ragione della natura e della tipologia
della controversia, il cui oggetto, del quale si è evidenziata la facilità di
trattazione, rimane il medesimo nei diversi gradi in cui il processo si articola, pur
se vengono in considerazione aspetti accessori attinenti alle spese legali. In
relazione, poi, al rilievo attinente alla conformità della liquidazione ai minimi
tariffari, vengono in considerazione i rilievi in ordine alla individuazione dello
scaglione di riferimento. In proposito appaiono infondate le critiche

che si

appuntano sulla individuazione del valore della controversia allegato dalla parte,

mediante il riferimento alle competenze rideterminate in base alle note spese
allegate all’atto d’impugnazione. La Corte territoriale, infatti, ha inteso fare
riferimento al criterio differenziale enunciato dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. S.U. 11 settembre 2007 n. 19014). La sentenza va cassata, di
o conseguenza, solo in relazione alla violazione dei minimi tariffarirdecisione nel
merito sul punto. Pertanto, assunto a base del calcolo il primo scaglione di
riferimento e considerata, altresì, !a riduzione ex art. 60 in relazione alla sola
liquidazione degli onorari,

le competenze professionali spettanti con

pronunce della Corte Costituzionale n. 497/1988 e n. 288/1994, che hanno posto

riferimento al giudizio di secondo grado, avuto riguardo alla nota specifica
prodotta dal ricorrente e riportata in ricorso, (pg. 27-28) vanno così
\ determinate: A) per diritti, nell’importo complessivo di C 544,00; B) per

qnorari, nell’importo complessivo di C 315,00 (in ragione della riduzione ex
art. 60 della voce relativa).

2.4. In relazione ai motivi di ricorso attinenti alla liquidazione delle spese delle
fasi di cassazione e di rinvio, vanno richiamati i principi enunciati infra, con
riferimento al potere discrezionale del giudice nella determinazione delle
competenze professionali nell’ambito del minimo e del massimo della tariffa,
all’operatività della riduzione ex art. 60 RDL 1578/1933, alla corretta
applicazione del criterio differenziale riguardo alla individuazione dello scaglione
da assumere quale parametro. Resta da verificare, di conseguenza, in relazione
alle suddette fasi processuali, la conformità della liquidazione effettuata rispetto
ai minimi tariffari. Pertanto, assunto a base del calcolo il primo scaglione di
riferimento e considerata, altresì, la riduzione ex art. 60 RDL 1578/1933in
relazione alla sola liquidazione degli onorari, le competenze professionali
“spettanti con riferimento al giudizio di legittimità risultano conformi alle
iyidicazioni di cui alla nota spese delle ricorrenti. Quanto al giudizio di rinvio,
avuto riguardo alle voci di cui alla nota specifica prodotta dal ricorrente e

per diritti

riportata in ricorso, va rideterminata la somma liquidate

nell’importo complessivo di C 575,00, con esclusione della voce “esame
documentazione controparte esclusa” secondo la liquidazione del giudice del
rinvio. In relazione agli onorari l’importo liquidato appare conforme alle
indicazioni di cui alla citata nota spese.

3. Nei termini sopra precisati va accolto il ricorso, con rigetto delle ulteriori
censure. Le spese del presente giudizio, compensate per metà in ragione del
parziale accoglimento dell’impugnazione, sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie parzialmente il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, liquida le spese di giudizio come da motivazione.
Dichiara compensate per metà le spese del giudizio di legittimità, liquidate per
‘intero in € 100,00 per esborsi ed € 1.500,00 per compensi, oltre accessori.
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Il Presidente
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