Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3820 del 18/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 3820 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA

sul ricorso 17072-2012 proposto da:
MICHELOTTI ROBERTO C.F. MCHRRT66A11G337H, domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato GLIOZZI ETTORE MARIA, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2013
3550
7

contro

UNICREDIT S.P.A. già UNICREDIT BANCA D’IMPRESA S.P.A.
C.F. e P. IVA N. 00348170101, in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata

Data pubblicazione: 18/02/2014

in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio
dell’avvocato LOTTI MASSIMO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FLORIO SALVATORE,
giusta delega in atti;
– controricorrente –

DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/09/2011
R.G.N. 20192/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/12/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA;
udito l’Avvocato GLIOZZI ETTORE MARIA;
udito l’Avvocato FLORIO SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

777′

7

avverso la sentenza n. 18655/2011 della CORTE SUPREMA

R. Gen. N. 17072/2012
Udienza 5/12/2013
Michelotti Roberto c/ Unicredit S.p.A.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 858/08, depositata il 15 settembre 2008, la Corte di appello di
Torino rigettava l’impugnazione proposta da Roberto Michelotti, nei confronti della

avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 435/08 che aveva respinto il ricorso
proposto dal Michelotti, volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del
licenziamento, per giusta causa, intimatogli con lettera del 22 dicembre 2006, della
precedente sanzione disciplinare di quattro giorni di sospensione nonché il
risarcimento del danno conseguito a demansionamento. Ritenevano i giudici di
merito che i fatti oggetto della contestazione disciplinare (aver stampato un
documento contenente giudizi denigratori nei confronti di superiori e colleghi, averlo
lasciato nella stampante di gruppo del proprio ufficio con l’evidente proposito di
portarlo a conoscenza degli altri componenti dell’ufficio stesso) integrasse un
comportamento così grave da ledere irreparabilmente il rapporto fiduciario.
Avverso tale sentenza il Michelotti ricorreva per cassazione. Questa Corte, con
decisione n. 18655/2011 del 12/9/2011 rigettava il ricorso.
Il ricorrente Roberto Michelotti chiede ora la revocazione di tale sentenza con un
unico articolato motivo.
Resiste l’intimata Unicredit S.p.A. con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico articolato motivo sostiene il ricorrente che il vizio che rende
censurabile la sentenza n. 18655/2011, rilevante ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc.
civ., consisterebbe nell’erronea individuazione del giorno 22 novembre 2006 quale

UniCredit Corporate Banking S.p.A. (già Unicredit Banca di Impresa S.p.A.),

R. Gen. N. 17072/2012
Udienza 5/12/2013
Mkhelotti Roberto c/ Unkredit S.p.A.

giorno in cui si sarebbe verificato il fatto contestato, laddove nella lettera di
contestazione si faceva riferimento a quanto accaduto il giorno 23 novembre 2006.
Di conseguenza erronea sarebbe stata la valutazione della Corte di cassazione in

dell’onere sulla stessa gravante di provare i fatti di cui alla contestazione (e cioè che
il Michelotti avesse lasciato in data 23/11/2006 nella stampante comune dell’ufficio
il documento su cui era fondata la lettera di contestazione disciplinare del
6/12/2006). Evidenzia che la stessa difesa della Banca così come l’istruttoria svolta
avevano riguardato fatti asseritamente verificatisi il 22 novembre 2006 e, dunque, un
giorno diverso da quello indicato tanto nella lettera di contestazione quanto nel
provvedimento di licenziamento. Dunque l’errore rilevante ex art. 395 n. 4 cod. proc.
civ., sarebbe consistito nell’aver ritenuto l’esistenza di un fatto che, al contrario, non
era mai esistito e, di conseguenza, nell’aver ritenuto provati i fatti addebitati al
Michelotti nella lettera di contestazione sebbene gli stessi non fossero mai stati
confermati nel corso del giudizio – rectius sebbene le stesse difese del datore di
lavoro e le testimonianze rese nel corso del giudizio avessero chiarito che tali fatti si
erano svolto in modo differente (quantomeno per ciò che concerne la collocazione
temporale) rispetto a quanto addebitato al Michelotti -. Il tutto anche con violazione
del principio di specificità ed immodificabilità della contestazione disciplinare con
riguardo alla precisa individuazione dell’addebito nel suo termine storico.
2. Il ricorso è inammissibile.
L’errore denunciato è innanzitutto privo di decisività.
Questa Corte ha già precisato, con riguardo alla previsione di cui all’art. 395,
primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che il nesso causale tra errore di fatto e decisione,

ordine all’avvenuto adempimento da parte della Unicredit Banca di Impresa S.p.A.

R. Gen. N. 17072/2012
Udienza 5/12/2013
Michelotti Roberto c/ Unicredit S.p.A.

nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell’errore
revocatorio, non è un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, nel
senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare

l’errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere
diversa, in mancanza di quell’errore, per necessità logico-giuridica – cfr. Cass. del 18
febbraio 2009, n. 3936 -.
Nel caso di specie, l’indicazione nella lettera di contestazione e nel
provvedimento di licenziamento di una data (23 novembre 2006) diversa da quella di
effettivo svolgimento dei fatti addebitati al Michelotti (22 novembre 2006) non ha
impedito alle parti di circoscrivere l’accadimento dal punto di vista, oltre che
fattuale, anche temporale e di interloquire sull’effettivo oggetto del contendere
essendo, in particolare, risultato consentito al lavoratore di individuare nella loro
materialità i fatti nei quali il datore di lavoro aveva ravvisato le infrazioni, di
comprendere l’accusa rivoltagli e di esercitare il diritto di difesa.
Tutte le circostanze, del resto, già in sede di comparsa di costituzione nel giudizio
di primo grado (si veda il passaggio della memoria difensiva della Unicredit Banca di
Impresa del 4 luglio 2007, debitamente trascritto nel controricorso), erano state
correlate dalla Banca al giorno 22 novembre 2006 ed a tale data avevano fatto
riferimento i testimoni (si vedano, anche in questo caso, i punti significativi delle
deposizioni ritualmente riprodotti dal controricorrente), senza che alcun rilievo fosse
mosso, al riguardo, dal Michelotti, con la conseguenza che l’elemento temporale
poteva, così, ritenersi pacifico, ancorché in presenza di una iniziale materiale erronea
indicazione.

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si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso

R. Gen. N. 17072/2012
Udienza 5/12/2013
Michelotti Roberto c/ Unicredit S.p.A.

Peraltro la stessa sentenza di primo grado aveva precisato le circostanze di
tempo (“22 novembre 2006, alle ore 17,15”) e di luogo (“in una delle stampanti”) del
rinvenimento del documento dattiloscritto ed anche con riguardo a questa

dubbio che la legittimità del licenziamento sia stata compiutamente vagliata sotto
ogni profilo e che il provvedimento datoriale sia stato inquadrato, nel suo aspetto
ontologico, con riguardo a tutte le connotazioni oggettive e soggettive; per l’effetto,
nessun rilievo significativo può attribuirsi al passaggio della sentenza della quale si
chiede la revocazione nel quale è riprodotta, in maniera meramente tralaticia,
l’affermazione contenuta nella sentenza di appello con il riferimento al 23 novembre
2006 quale data del ritrovamento sulla stampante dell’ufficio del documento
attribuito al Michelotti.
Il comportamento disciplinarmente rilevante era stato, infatti, accertato nella sua
struttura e su tale accertamento giammai aveva influito (id est poteva influire) la
meramente erronea indicazione temporale.
Si ricorda, del resto, che l’errore di fatto che può legittimare la revocazione della
sentenza della Cassazione deve riguardare gli atti interni, cioè quelli che la Corte
esamina direttamente nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili
d’ufficio, e avere quindi carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed
esclusivamente sulla sentenza medesima. Se, invece, l’errore di fatto, sulla cui base
si chiede detta revocazione, è stato causa determinante della sentenza pronunciata in
grado di appello o in unico grado, in relazione ad atti o documenti che sono stati o
avrebbero dovuto essere esaminati dal giudice del merito, la parte danneggiata è
tenuta a proporre impugnazione ex artt. 395 n. 4 e 398 cod. proc. civ. contro la

ricostruzione il Michelotti non aveva mosso rilievi. Di talché non può revocarsi in

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Udienza 5/12/2013
Michelotti Roberto c/ Unicredit S.p.A.

predetta decisione, non essendole, di contro, consentito addurre tale errore in un
momento successivo. Si veda, in termini, la decisione di questa Corte n. 7334 del 20
maggio 2002 che, in applicazione dell’enunciato principio, ha dichiarato

pretendeva di ravvisare un errore revocatorio nella erronea percezione, da parte della
stessa Corte, di elementi di fatto che sarebbero stati parimenti fraintesi dal giudice di
appello (cfr. in senso conforme anche Cass. 3 settembre 2005, n. 17745; id. 28
giugno 2000, n. 8803; 21 aprile 1999, n. 3928).
3. Da tanto consegue la pronuncia di cui al dispositivo.
4. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna Roberto Michelotti al
pagamento, in favore della UniCredit S.p.A., delle spese del presente giudizio di
legittimità che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi
professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2013.

inammissibile il ricorso per revocazione avverso una propria sentenza, con il quale si

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