Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3820 del 16/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3820 Anno 2018
Presidente: DE MASI ORONZO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA
Data pubblicazione: 16/02/2018

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sul ricorso 13352-2013 proposto da:

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– ricorrente contro
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persona

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Direttore

pro

ROMA

DEI

in

l’AVVOCATURA

VIA

GENERALE

DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 58/2012 della COMM.TRIB.REG. di
PERUGIA, depositata il 26/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

09/01/2018

dal

Consigliere

Dott.

LIANA

MARIA TERESA ZOSO;
udito

il

P.M.

Generale Dott.

l

n

persona

del

Sosti tut o

Procuratore

UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso

per l’inammissibilità del ricorso;
udito

per

il

ricorrente

l’Avvocato

BELMONTE che si riporta agli atti.

DI

TARSIA

DI

R.G. 13352/2013
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Mobiliare e Immobiliare Fiorentina s.r.l. impugnava l’avviso di liquidazione
mediante il quale l’agenzia delle entrate aveva richiesto l’integrazione dell’imposta di registro a
causa della revocazione delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge numero 388/2000.
La commissione tributaria provinciale di Perugia rigettava il ricorso con sentenza che era
confermata dalla commissione tributaria regionale deii’Umbria. La contribuente proponeva
ricorso per revocazione e la CTR lo rigettava sul rilievo che i vizi lamentati dalla ricorrente non
attenevano a vizi revocatori in quanto non era stato commesso alcun errore di fatto ma vi era
stata, semmai, una erronea valutazione in diritto laddove la CTR aveva accertato la sussistenza
della edificabilità del terreno oggetto di compravendita, questione, questa,

che aveva

costituito un punto controverso sul quale la sentenza si era pronunciata. Neppure era
ravvisabile vizio revocatorio per la lamentata violazione del giudicato implicito relativo al fatto
che il giudice di primo grado aveva affermato trattarsi di imposta principale e non di imposta
complementare, posto che il giudice poteva qualificare in via autonoma ed indipendente la
fattispecie.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società contribuente
affidato ad un unico motivo illustrato con memoria. L’agenzia delle entrate si è costituita al
solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 cod. proc.
civ ..
3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
5 cod. proc. civ .. Sostiene che la CTR non ha considerato che sulla circostanza relativa alla
non edificabilità del terreno per l’assenza di volumetria edificabile non era intervenuta
pronuncia alcuna sicché non si trattava di un punto controverso su cui i giudici si erano
pronunciati. Inoltre la CTR ha errato laddove ha ritenuto che l’imposta pretesa dall’Ufficio
avesse natura complementare, per il che non si era verificata decadenza alcuna, posto che sul
punto era intervenuto il giudicato per effetto della decisione della commissione tributaria
provinciale, la quale aveva accertato la natura principale dell’imposta stessa, dal che era
conseguita la decadenza triennale in cui era incorso l’Ufficio.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato. Invero la ricorrente afferma di essersi doluta con il ricorso per
revocazione del fatto che sulla asserita inedificabilità del terreno per mancanza di cubatura
realizzabile non era stata adottata alcuna decisione, nonostante la domanda fosse stata
ritualmente formulata. Sennonché l’omessa pronuncia su una questione posta, quale quella

della edificabilità del terreno, integra una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. che deve

1

essere fatta valere come motivo di impugnazione e non già con il ricorso per revocazione, che
presuppone l’errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
Quanto, poi, alla questione relativa al fatto che la CTR non si era avveduta del giudicato
che si era formato sull’accertamento della natura principale dell’imposta pretesa, incorrendo,
così, in errore revocatorio, mette conto considerare che, a prescindere dalla fondatezza in
diritto dell’assunto,

la contribuente avrebbe dovuto proporre

l’impugnazione ordinaria

lamentando l’errore di diritto in quanto il pronunciamento su questione coperta da giudicato
concreta detto vizio e non già l’errore revocatorio.
2. Il ricorso va, dunque, rigettato. Non si provvede sulle spese data la mancata
costituzione dell’agenzia delle entrate.
3. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto,
sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. l,
comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2018.

l

2

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