Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3820 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/02/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 14/02/2020), n.3820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19155/2018 proposto da:

METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

F. CORRIDONI 23, presso lo studio degli Avvocati GIULIO CELEBRANO,

ANDREA CELEBRANO, che la rappresentano e difendono unitamente agli

Avvocati MARINA OLGIATI, SALVATORE TRIFIRO’, in virtù di delega in

atti.

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 8,

presso lo studio dell’Avvocato ANDREA MUSTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’Avvocato FRANCO TOFACCHI giusta delega in

atti.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2194/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/12/2017 R.G.N. 233/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. M.M., dirigente di Metro Italia Cash and Carry spa, ha adito il Tribunale di Milano per sentire dichiarare la inefficacia del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole dalla datrice di lavoro in data 19.11.2015, per soppressione della posizione lavorativa, con riconoscimento dell’indennità di mancato preavviso, richiesta di restituzione dei benefits di cui era assegnataria e con la precisazione, evidenziata in pari data con altra lettera raccomandata, di non riconoscere lo stato morboso della lavoratrice accertato con certificato medico del 18.11.2015 fino al 17.12.2015.

2. L’adito giudice, nel contraddittorio delle parti e sulla base delle sole produzioni documentali, ha ritenuto, sul presupposto della genericità della patologia della M., inefficace il licenziamento perchè intervenuto durante il periodo di comporto, condannando la società al ripristino del rapporto, con corresponsione delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino alla sentenza, mentre ha respinto la domanda della lavoratrice diretta ad ottenere, a titolo risarcitorio, il rimborso delle spese sostenute per il noleggio di una auto sostitutiva dell’auto aziendale, di cui godeva come benefit, e riconsegnata in precedenza al datore di lavoro con l’adottato recesso.

3. Proposti gravami da entrambe le parti, la Corte di appello di Milano ha rigettato quello presentato dalla società, confermando la valutazione di genuinità della patologia della M. nonchè, da un lato, la irrilevanza delle attività svolte da questa successivamente al licenziamento e in costanza di malattia, in quanto astrattamente compatibili con la patologia da cui era affetta, dall’altro, la possibilità di aggravamento dei sintomi della stessa a seguito del confronto da effettuarsi con l’amministratore delegato. Ha, invece, accolto quello incidentale formulato dalla dipendente riconoscendole l’importo di Euro 5.596,23, quale rimborso spese sostenuto per il noleggio di un’auto sostitutiva di quello aziendale ritenuta emessa a disposizione, dalla società, in costanza di rapporto di lavoro, anche per esigenze personali.

4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Metro Italia Cash and Carry spa, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso M.M..

5. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

6. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale di non ammettere la consulenza medico-legale richiesta da essa società, precludendo così a quest’ultima di provare l’inesistenza della pretesa malattia adottata dalla M. o, quanto meno, la sua inidoneità ad impedire alla dipendente lo svolgimento dell’attività lavorativa.

3. Con il secondo motivo si censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la Corte territoriale, in relazione alla statuizione di condanna al pagamento delle spese sostenute per un’auto sostitutiva di quella aziendale, rilevato che la restituzione della vettura era stata disposta dalla società non perchè la lavoratrice si trovasse in malattia, bensì perchè era stata licenziata e, quindi, non sarebbe più rientrata al lavoro neppure una volta terminata la pretesa patologia di cui asseriva essere affetta, sicchè ella non aveva alcun diritto di trattenere l’auto che sarebbe stata utilizzata, durante il periodo della malattia, solo per fini personali e non per uso promiscuo.

4. Il primo motivo è inammissibile.

5. In ordine alle asserite violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., deve osservarsi che una violazione delle predette disposizioni non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960): ipotesi, queste, non ravvisabili nè denunciate nel caso in esame.

6. Quanto, poi, alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., essa si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata non avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 5.9.2006 n. 19064; Cass. 10.2.2006 n. 2935).

7. In tema di consulenza tecnica di ufficio, inoltre, va precisato che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in “toto”, le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice. L’esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia stata data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (cfr. per tutte, Cass. n. 2103 del 2019).

8. Nel caso in esame la Corte territoriale, con motivazione congrua e corretta giuridicamente, ha sottolineato, ai fini di procedere all’espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, che la società avrebbe potuto, da un lato, in precedenza verificare, attraverso l’utilizzo degli strumenti a ciò predisposti dall’ordinamento, la sussistenza dell’effettivo stato di malattia, facendo valere in tal modo le proprie contestazioni circa la veridicità della patologia e, dall’altro, che la documentazione clinica prodotta nel corso del giudizio, sebbene relativa ad accertamenti clinici effettuati successivamente al licenziamento, raccontava, però, un storia clinica con esordio precedente ai fatti di causa.

9. In modo logico, argomentato e condivisibile, quindi, conformemente al giudice di primo grado, la Corte di merito ha negato l’accertamento peritale a fronte di una valutazione delle risultanze istruttorie, già acquisite processualmente, ed insindacabile in sede di legittimità.

10. Anche il secondo motivo è inammissibile.

11. Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile in causa ratione temporis, invero, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Al compito assegnato alla Corte di Cassazione resta dunque estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti che implichi un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito (cfr. Cass. n. 8053 del 2014).

12. Orbene, la gravata sentenza ha esaminato la questione dell’uso dell’autovettura aziendale, ritenendola un benefit e specificando che la stessa era ad uso promiscuo. Ha, poi, considerato illegittima la richiesta di restituzione del veicolo da parte della società, in un contesto in cui il licenziamento disposto nei confronti della M. era da reputarsi illegittimo, riconoscendo quindi a titolo risarcitorio il rimborso delle spese sostenute per il noleggio di una autovettura sostitutiva.

13. Non sono, pertanto, ravvisabili omessi esami di fatti storici, deducibili come vizio di motivazione della sentenza, come delineati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. n. 8053 del 2014), risolvendosi, invece, la doglianza denunciata in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito della causa.

14. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

15. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

16. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA