Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 382 del 13/01/2020

Cassazione civile sez. I, 13/01/2020, (ud. 15/11/2019, dep. 13/01/2020), n.382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.D., rappr. e dif. dall’avv. Mario Marcuz, elett. dom.

presso lo studio dello stesso in Bologna, via Marconi n. 43,

marcomarcuz.ordineavvocatibopec.it, come da procura in calce

all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

per la cassazione del decreto Giudice di pace Ferrara 19.12.2017, n.

337/2017, R.G. 2627/2017;

vista l’ordinanza 13.5.2019 con cui si disponeva il rinnovo della

notifica al Prefetto di Ferrara entro 60 giorni dalla sua

comunicazione;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 15.11.2019;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta Decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. S.D. impugna il decreto del Giudice di pace Ferrara 19.12.2017, n. 337/2017, R.G. 2627/2017 che ha rigettato il suo ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ferrara il 27.9.2017;

2. il provvedimento ha ritenuto: a) insussistente un obbligo di sospensione del procedimento, a fronte della pendenza in sè dell’appello avverso il diniego delle misure di protezione; b) infondata l’eccezione di difetto di nulla osta all’espulsione, sia perchè in realtà l’atto esisteva (in quanto prodotto dall’amministrazione resistente), sia perchè detto rilascio non costituisce condizione di legittimità dell’espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale; c) infondata la mancata previsione di accesso al rimpatrio volontario, trattandosi di cittadino straniero senza passaporto, nella condizione di esecuzione attuale della pena per due condanne penali; d) privo di prova il pericolo di persecuzioni opposto all’espulsione ex art. 19 T.U. immigrazione e parimenti non provata la violazione dell’unità familiare, per difetto di documentazione del rapporto di coniugio e dimostrazione di gravi motivi;

3. il ricorso è su cinque motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si contesta la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, avendo errato il GdP a non considerare che l’espulsione era stata disposta al termine della detenzione nonostante il ricorrente avesse richiesto la protezione internazionale, con appello pendente avverso il diniego nel frattempo deciso dal Tribunale di Bologna;

2. con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 7, par. 4 Dirett. 2998/115/CE ove si stabilisce che il rimpatrio volontario è la regola, rimpatrio negato dal Prefetto di Ferrara;

3. il terzo motivo contesta la espulsione verso uno Stato (Ucraina) in cui la presenza di un conflitto bellico, correlata all’obbligo di arruolamento del ricorrente, avrebbe esposto il medesimo a persecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19;

4. il quarto motivo rappresenta la violazione dell’art. 742 c.p.p., avendo errato il GdP a non considerare che lo stato di custodia cautelare del ricorrente avrebbe impedito di procedere all’espulsione, differita alla fine dell’applicazione della pena;

5. il quinto motivo deduce il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 8 CEDU trovandosi il ricorrente in Italia con il coniuge e il figlio di anni 4, titolari di protezione umanitaria riconosciuta dal Tribunale di Bologna;

6. il primo motivo è fondato, poichè il decreto non appare conforme al principio, che qui va ribadito, per cui “in tema di immigrazione, in applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7 e in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea (in particolare, sentenza 30 maggio 2013, causa C-534/11), il cittadino straniero richiedente asilo ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato per tutto il tempo durante il quale la sua domanda viene esaminata, anche se è stata presentata dopo l’emissione del decreto di espulsione – fermo restando che, in presenza delle altre condizioni di legge, può comunque essere disposto il suo trattenimento, nel caso in cui la richiesta appaia del tutto strumentale – sicchè, operando il divieto di espulsione, il rigetto dell’opposizione avverso il decreto di espulsione, da lui proposta innanzi al giudice di pace, deve ritenersi illegittimo” (Cass. 19819/2018, 13891/2019);

7. in relazione poi alla sopraggiunta abrogazione dell’invocato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 4, l’efficacia della nuova disciplina, in relazione all’instaurazione della domanda di protezione internazionale dedotta dal ricorrente, appare non applicabile alla vicenda, in ragione del regime transitorio e per come affermata nella giurisprudenza di legittimità; invero, “nel caso in cui sia stata presentata domanda di protezione internazionale in data antecedente al centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, conv. in L. n. 46 del 2017 e sia stato rigettato, con provvedimento non ancora definitivo, il ricorso avverso tale decisione, non si determina – in virtù della disposizione transitoria di cui all’art. 21 del D.L. cit. – la caducazione istantanea della sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, prevista del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, introdotto dal D.L. citato, ma è applicabile, “ratione temporis”, il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 4, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. c), che, non prevedendo un limite alla durata dell’effetto sospensivo dell’efficacia esecutiva del decreto impugnato determinatosi “ex lege” in virtù della mera proposizione del ricorso, deve ritenersi esteso a tutta la durata del giudizio, fino al passaggio in giudicato del provvedimento impugnato. Ne consegue che, in tale caso, dovendosi considerare nullo il provvedimento di espulsione impugnato, il rigetto dell’opposizione da parte del giudice di pace deve ritenersi illegittimo (Cass. 6071/2019);

ne deriva l’assorbimento dei restanti motivi, per cui la decisione impugnata va cassata senza rinvio; sussistendo i presupposti previsti dall’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va infatti decisa nel merito con annullamento del decreto di espulsione impugnato dal ricorrente, con finale condanna – secondo le regole della soccombenza e con liquidazione come da dispositivo – delle spese dell’intero processo.

PQM

la Corte accoglie il ricorso quanto al primo motivo, assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ferrara il 27.9.2017 contro S.D.; condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali, che liquida – quanto al procedimento avanti al Giudice di Pace – in Euro 1.800, oltre a Euro 200 per esborsi, oltre al pagamento delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge e – quanto al procedimento avanti alla Corte di cassazione – in Euro 2.100, oltre a Euro 200 per esborsi, oltre al pagamento delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2020

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