Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 382 del 10/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 03/11/2016, dep.10/01/2017), n. 382
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22670/2015 proposto da:
T.F., in qualità di figlio ed erede del Sig.
T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. DE’ VECCHI PIERALICE
27, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI DONATO, rappresentato
e difeso dall’avvocato LUCIANO SCARAMAZZA, giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE di MONTORIO AL VOMANO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO SCARPANTONI,
giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 161/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di L’AQUILA del 29/01/2015, depositata il 13/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. e dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
La CTR dell’Abruzzo, con sentenza n. 161/03/15, depositata il 13 febbraio 2015, non notificata, rigettò l’appello proposto dal sig. T.F., quale erede del defunto genitore T.P., nei confronti del Comune di Montorio al Vomano, avverso la sentenza della CTP di Teramo, che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal proprio dante causa avverso avviso di accertamento per ICI per l’anno 2006, con riferimento ad area ritenuta fabbricabile in virtù delle disposizioni del PRG adottato, che la classificava in zona C1.
Avverso la pronuncia della CTR il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, articolato in diversi profili.
L’intimato Comune resiste con controricorso.
Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando l’erroneità in diritto della sentenza impugnata, nella parte in cui non ha escluso la vocazione edificatoria del terreno oggetto della pretesa impositiva, per le seguenti ragioni: 1) per avere, in ordine alla destinazione d’uso dell’area, omesso di considerare che la disposizione del PRG, indipendentemente anche dall’iter della sua approvazione, non compiutosi, doveva intendersi subordinata all’approvazione di variante al P.R.P., per effetto del quale il terreno in proprietà del ricorrente rientrava nella classificazione di “zona agricola a conservazione parziale”; 2) per non avere rilevato, in ordine all’eccepito mancato rispetto dei criteri per la determinazione della base imponibile dell’ICI, previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, che in nessuna parte dell’avviso di accertamento, compresi i suoi allegati tecnici (determine e lettere depositati nei rispettivi fascicoli di parte), vi era menzione dell’indice di edificabilità.
La Corte rileva che, successivamente al deposito della relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., parte ricorrente ha notificato alla controparte atto di rinuncia al ricorso con accettazione da parte dell’ente locale.
A ciò consegue la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., con compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
Va dato atto della non sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr. Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015, n. 23175).
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017