Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 382 del 10/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 382 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 20762-2010 proposto da:
FINOTTI PATRIZIA C.F. ENTPRZ59S55L872A, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso
lo studio dell’avvocato VALENSISE CAROLINA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SANTAGOSTINO CARLO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3005

contro

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 699/2009 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 10/01/2014

di MILANO, depositata il 25/08/2009 r.g.n. 1938/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

23/10/2013

dal

Consigliere

Dott.

GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato GEROMEL DONATELLA per delega

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

VALENSISE CAROLINA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Finotti Patrizia, richiamato il provvedimento del 10.10.2005 n.
51221/2002 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – comitato

infermità “cervicobrachialgia dx in esiti di sforzo durante attività

lavorativa in EDDC5/C6 e C6/C7 può riconoscersi dipendente da
causa di servizio” e che “l’infermità lombalgia in EDD L3/L4 ed L5/S1
può riconoscersi dipendente da fatti di servizio”, convenne in giudizio
la datrice di lavoro Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia,
chiedendo l’accertamento del proprio diritto a percepire, per tutto il
periodo di assenza consentita dalla vigente contrattazione collettiva
di settore per infortunio sul lavoro e malattia professionale, ossia 36
mesi, la retribuzione intera, con conseguente condanna della
convenuta al pagamento delle spettanze in tale misura.
L’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia, costituitasi, contestò
che le assenze della ricorrente fossero da ricondursi a causa di
servizio.
Espletata CTU medico legale, il Giudice adito, rilevato che soltanto
con riferimento al periodo 9.9 – 27.11.2003 era ravvisabile una
malattia connessa a causa di servizio ed avendo la ricorrente
percepito in tale periodo l’intera retribuzione, respinse le domande.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 28.5 – 25.8.2009,
rigettò il gravame della Finotti, osservando, in particolare, quanto
segue:

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per la verifica delle cause di servizio – che aveva riconosciuto che le

– il CTU, oltre a visitare la lavoratrice, aveva potuto esaminare
l’ampia documentazione clinica dalla medesima prodotta (visite
fisiatriche, neurologiche e ortopediche; esami strumentali),

manifestato, verosimilmente su base distrattiva, un episodio
contrattuale funzionale a carico della muscolatura paravertebrale
cervicale, completamente risoltosi alla data del 27.11.2003; tale
periodo di inabilità lavorativa era stato riconosciuto dall’Inail;
– quanto all’accertamento del Ministero (ritenuto peraltro errato
dall’ausiliario laddove aveva ravvisato un’ernia discale L3/L4 ed
L5/S1, che non aveva trovato riscontro strumentale in base alla RNM
04dell’8.10.2003), il CTU aveva rilevatornon vi era la necessaria
correlazione fra le infermità di cui al prowedimento del 10.10.2005 e
le assenze dal lavoro che si era chiesto di remunerare con la
retribuzione intera; ciò in quanto i numerosi controlli specialistici a cui
la ricorrente si era sottoposta dal settembre 2003 al febbraio 2004
non avevano evidenziato sintomi o segni clinici patologici a carico
del rachide lombare e tenuto conto che, dall’ottobre 2003, si era
stabilizzato anche il quadro clinico a carico del rachide cervicale,
mentre i segni clinici, modesti, erano correlabili a patologia artrosico
– degenerativa preesistente; inoltre lo stesso medico competente
dell’Azienda Ospedaliera Provincia di Pavia, con accertamento del
15.10.2004, l’aveva ritenuta idonea al lavoro “con prescrizioni’.
Awerso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Finotti Patrizia
ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.

concludendo nel senso che la Finotti, in data 9.9.2003, aveva

L’intimata Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia non ha
svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

legge (art. 112 cpc; artt. 10,11 2 12 dpr n. 461/2001; art. 21 legge n.
1034R1; artt. 4 e 5 legge n. 2248/1865 All. E), la ricorrente si duole
che la Corte territoriale abbia erroneamente esteso il giudizio
all’accertamento del nesso causaleI tra le singole assenze e
l’infortunio – malattia professionale, nel mentre la riconducibilità a
causa di servizio di tali assenze era gia stata accertata in sede
amministrativa, con provvedimento vincolante, mai impugnato e non
disapplicabile dall’autorità giudiziaria ordinaria.
2. Come già esposto nello storico di lite, già in primo grado la parte
datoriale convenuta aveva contestato che le assenze in relazione
alle quali era stata svolta domanda di condanna al pagamento della
retribuzione intera fossero da ricondursi a causa di servizio.
L’accertamento del nesso causale fra le assenze e le patologie per
le quali era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio
apparteneva quindi al thema decidendum.
Deve quindi anzitutto escludersi che la sentenza impugnata abbia
violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Inoltre la Corte territoriale, pur dando atto dei parziali dubbi del CTU
al riguardo, non ha affatto negato che le patologie di cui al ricordato
provvedimento ministeriale fossero dipendenti da causa di servizio,
limitandosi a rilevare, sulla scorta dell’espletata CTU medico legale,

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1. Con l’unico motivo, denunciando violazione di plurime norme di

che non vi era la necessaria correlazione fra le infermità di cui al
ridetto provvedimento del 10.10.2005 e le assenze dal lavoro per le
quali era stata chiesta la retribuzione intera.

legittimità, il fondamento della decisione impugnata, deve convenirsi
per l’insussistenza delle violazioni di legge denunciate dalla
ricorrente.
Il motivo svolto, nei distinti profili in cui si articola, non merita dunque
accoglimento.
6. In definitiva il ricorso va rigettato.

Non è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva
della parte intimata.
P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013.

Costituendo tale rilievo di fatto, irretrattabile in questa sede di

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