Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38198 del 03/12/2021

Cassazione civile sez. I, 03/12/2021, (ud. 20/10/2021, dep. 03/12/2021), n.38198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16341/2016 proposto da:

V.E., elettivamente domiciliato in Roma, via Tagliamento,

n. 14, presso lo studio dell’Avv. Carlo Maria Barone, dal quale è

rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso

per cassazione, in una con l’Avv. Anselmo Barone.

– ricorrente –

contro

Comune di Ischia, nella persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Barbatelli, giusta procura

in calce al controricorso, tutti elettivamente domiciliati in Roma,

via Illiria, n. 19, presso l’Avv. Antonella Zaina.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di NAPOLI n. 1753,

depositata il 3 maggio 2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza del 3 maggio 2016, la Corte di appello di Napoli, accogliendo l’appello proposto dal Comune di Ischia, ha rigettato la domanda proposta da V.E. che aveva chiesto il riconoscimento degli interessi anatocistici sulle somme di cui alle sentenze nn. 1696 e 1697 del 1988, per crediti ancora vantati nei confronti dell’Ente locale per l’espropriazione subita di beni immobili di sua proprietà, produttive a loro volta di interessi, avendo il Comune provveduto al pagamento solo parzialmente e, per l’effetto, la domanda di condanna al pagamento dell’anatocismo al tasso ex art. 1224 c.c., ovvero a quello legale.

2. Il Tribunale aveva accolto la domanda del V. e aveva condannato il Comune al pagamento degli interessi legali, a partire dal 15 febbraio 2002 (data della domanda), sulle somme maturate a titolo di interessi legali sui crediti principali di cui alle citate sentenze.

3. La Corte, adita dal Comune, dopo avere precisato che la domanda proposta in primo grado dal V. era una domanda di condanna, ha evidenziato che il Tribunale aveva affermato che non sussistevano i presupposti per il suo accoglimento, perché non erano stati acquisiti al giudizio elementi per adottare una pronuncia di condanna specifica a carico del Comune di Ischia, ma, nel contempo, aveva dato per pacificamente acquisito che i predetti crediti non erano stati integralmente soddisfatti, avendo l’Ente locale proceduto solo a pagamenti parziali e che, trattandosi di interessi dovuti per un tempo superiore a sei mesi, andava dichiarato il diritto dell’attore ad ottenere il pagamento delle somme maturate a titoli di interessi legali sui crediti principali riconosciuti in sentenza, a fa data dalla domanda; che la contraddittorietà della sentenza del Tribunale era evidente, poiché dal momento in cui non era stata data prova della somma su cui calcolare gli interessi anatocistici, la domanda doveva esser rigettata.

4. I giudici di secondo grado, inoltre, precisavano che il rilievo in esame non era tardivo, essendo stata la contraddittorietà ed erroneità della pronuncia del Tribunale dedotta dal Comune nell’atto di appello; né si era in presenza di una condanna generica, quanto piuttosto di mero accertamento del diritto; che non si era in presenza di una scissione interna allo stesso processo, attuata mediante pronuncia non definitiva e successiva quantificazione nel prosieguo del giudizio; che non era possibile la riduzione d’ufficio di una domanda di condanna ad una domanda di mero accertamento e il suo accoglimento relativamente agli interessi legali sui crediti principali, anche se il concreto accertamento delle somme e la relativa base di calcolo costituiva una componente necessaria dell’oggetto della domanda; che il Tribunale, in merito, aveva affermato che non erano state acquisite prove e che mancavano i dati afferenti gli adempimenti parziali dei crediti riconosciuti dalle sentenze e dei momenti in cui gli stessi erano intervenuti.

5. V.E. ricorre in Cassazione con atto affidato a quattro motivi.

6. Il Comune di Ischia resiste con controricorso.

7. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, essendo state le argomentazioni della Corte di appello formulate d’ufficio ed estranee ai motivi di censura esposti dal Comune appellante e che dalla comparazione testuale della sentenza impugnata e dell’atto di appello emergeva che il Comune non aveva mai dedotto né la mancanza di autonomia della domanda di accertamento proposta dal V., rispetto alla domanda di condanna generica costituente l’oggetto del giudizio, né l’impossibilità per il giudice di accertare il diritto del V. all’anatocismo per effetto di prove sufficienti per l’adozione di una statuizione di condanna, né l’illegittimità della pronuncia del giudice di primo grado limitata all’an, né la contraddittorietà della tesi del Tribunale sulla differibilità della quantificazione degli interessi anatocistici al momento dell’estensione dei crediti principali: la contraddittorietà riguardava, piuttosto, il profilo diverso dei pagamenti parziali effettuati dallo stesso Comune, pagamenti ritenuti dal Tribunale non provati e dall’altro considerati pacifici.

1.1 Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

1.2 E’ inammissibile per difetto di autosufficienza, laddove non trascrive integralmente nel ricorso per cassazione il contenuto dell’atto di appello, pur lamentando che la Corte di appello aveva svolto argomentazioni ex officio e che nell’atto di gravame il Comune non aveva dedotto la mancanza di autonomia della domanda di accertamento proposta, né l’impossibilità di accertare il diritto all’anatocismo, né l’illegittimità per la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, né la contraddittorietà della statuizione del Tribunale.

L’osservanza di tale onere si imponeva, a fronte dell’affermazione dei giudici di secondo grado che il Comune di Ischia, nell’atto di appello: – aveva lamentato che il Tribunale aveva accolto la domanda di accertamento del diritto all’anatocismo in mancanza di elementi, stante la genericità di quanto prospettato dall’attore, non conoscendosi l’entità del credito per sorte capitale vantato dal V., quali erano stati i pagamenti fatti dal comune e quando questi erano avvenuti;

– aveva denunciato la contraddittorietà della motivazione, avendo il Tribunale da un lato accertato che l’attore non aveva fornito la prova del preciso ammontare degli adempimenti parziali, cosa che avrebbe dovuto portare ad una pronuncia di totale rigetto della domanda, per poi avere dato per pacifico che il Comune aveva provveduto soltanto a dei pagamenti parziali, così errando, posto che il Comune non aveva mai fatto alcun riconoscimento, avendo sempre contestato gli assunti avversari.

La mancata trascrizione, nell’odierno ricorso, dello specifico contenuto dell’atto di appello del Comune di Ischia impedisce, allora, la necessaria verifica dell’astratta idoneità del motivo di ricorso ad incrinare il fondamento logico e giuridico delle argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata.

1.3 Il motivo è pure infondato, perché la Corte territoriale ha messo in evidenza che non era condivisibile la censura del V. in merito al fatto che la scissione (tra la domanda di accertamento del diritto all’anatocismo e la domanda di condanna specifica rigettata per la mancanza di prove), con pronuncia adottata d’ufficio, in assenza di domanda della parte, non dava luogo ad alcun vizio, perché il giudice di prima istanza, dopo avere affermato il diritto, aveva esaminato pure il quantum, disattendendo contraddittoriamente la richiesta per mancanza di prova e che ciò era stato proprio l’oggetto specifico della censura dell’Ente comunale (cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata).

La contraddittorietà, secondo quanto affermato dai giudici di secondo grado, non riguardava soltanto il profilo dei pagamenti parziali che da un lato non erano stati ritenuti provati dal Tribunale (con riguardo al loro ammontare e ai tempi di pagamento degli stessi) e, dall’altro, erano stati considerati come pacifici dal giudice di primo grado, che aveva affermato che residuava ancora un credito per sorte capitale e per interessi, ma concerneva altri due profili:

– la contraddittorietà della pronuncia di primo grado nella parte in cui, in presenza di una domanda di condanna, dopo avere affermato che l’attore non aveva offerto gli elementi necessari al suo accoglimento, aveva statuito, comunque, sull’an invece di rigettarla integralmente;

– la ritenuta inammissibilità di una domanda di condanna specifica al pagamento degli interessi anatocistici e della determinazione del loro esatto ammontare, fino al momento in cui l’Ente non avesse adempiuto definitivamente al pagamento dei crediti principali.

1.4 Alla luce di ciò, non sussiste il vizio dedotto di ultrapetizione o extrapetizione, che ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” e “causa petendi”) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato) (Cass., 21 marzo 2019, n. 8048; Cass., 11 aprile 2018, n. 9002).

A sua volta, il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., si ha quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass., 26 gennaio 2021, n. 1616; Cass., 27 novembre 2017, n. 28308).

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100,278 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo errato la Corte di appello ad accogliere l’appello del Comune, che non aveva alcun interesse ad impugnare la decisione di primo grado, che ha statuito soltanto sull’an e non anche sul quantum.

2.1 Il motivo è infondato, perché in tema di impugnazioni, l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione, e va apprezzato in relazione all’utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall’eventuale suo accoglimento (Cass., 12 aprile 2013, n. 8934).

2.2 Il Comune di Ischia, infatti, nel caso in esame, ha l’interesse ad eliminare dal mondo giuridico una sentenza che ha accertato nei suoi confronti un credito a titolo di interessi anatocistici per interessi relativi alle somme di cui alle sentenze nn. 1696 e 1697 del 1988, per crediti ancora vantati in relazione all’espropriazione subita dal V. su beni di sua proprietà, dallo stesso ritenuto non dovuto e ciò anche se detto credito per interessi non sia stata quantificato per mancanza di prova sull’esatto ammontare del credito capitale: si tratta, all’evidenza, di un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice.

2.3 Peraltro, anche il principio richiamato dal ricorrente, statuito da questa Corte, con la sentenza 9 settembre 2013, n. 20609, secondo cui “Non è ravvisabile alcun interesse giuridicamente rilevante della società ricorrente in cassazione a far valere la regola invocata della impossibilità di separazione del giudizio sull’an da quello sul quantum, essendo, semmai, interesse dell’istante censurare la decisione che abbia, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, proceduto a tale scissione, procrastinando la possibilità per il predetto di ottenere il riconoscimento dell’ammontare del proprio credito, attraverso una decisione di condanna specifica, utilmente azionabile anche in sede esecutiva”, è stato dettato con riferimento ad una fattispecie diversa da quella in esame, come peraltro correttamente rilevato dalla Corte territoriale, a pag. 8 della sentenza impugnata, dove ha messo in evidenza che, nel caso in esame, il tribunale non aveva adottato una pronuncia sull’esistenza del credito, ma aveva statuito, con una sentenza di accertamento del diritto, sull’antecedente logico occorrente per la pronuncia di condanna richiesta.

E’ solo con riferimento alla scissione del giudizio sull'”an” da quello sul “quantum”, che questa Corte, nella sentenza richiamata n. 20609 del 2013, ha precisato che nell’ipotesi in cui la scissione dia luogo a due diversi processi è necessaria l’istanza dell’attore ed il consenso del convenuto, mentre se avviene nello stesso processo l’adesione della controparte non è necessaria e la separazione può essere disposta pure d’ufficio, anche se l’attore ha pur sempre l’onere d’indicare i mezzi di prova dei quali intende avvalersi per la determinazione del “quantum”, incorrendo altrimenti nel rigetto della domanda, se non adeguatamente provata (cfr. anche Cass., 17 luglio 2005, n. 15686).

2.4 Nel caso in esame, come messo in evidenza correttamente dai giudici di secondo grado, a fronte di una domanda di condanna del V. (con un’interpretazione della domanda che si traduce in una “quaestio facti” apprezzabile dai giudici del merito, sottratta al sindacato di legittimità, Cass., 13 maggio 1999, n. 4753), il giudice di primo grado, ritenendo infondata la domanda di condanna per mancanza di prova del credito principale sul quale calcolare gli interessi richiesti, ha, comunque, accertato il diritto di credito avente ad oggetto gli interessi, piuttosto che rigettare la domanda di condanna per difetto di prova.

3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere ritenuto ammissibile il gravame del Comune, sebbene l’atto di appello fosse stato affidato a motivi del tutto generici e inidonei a contrastare in modo specifico la motivazione del Tribunale.

3.1 La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.

3.2 Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte (Cass., 23 dicembre 2020, n. 29495).

Ed invero, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (Cass., 29 settembre 2017, n. 22880; Cass., 20 settembre 2006, n. 20405).

3.3 Ciò posto, osserva la Corte come il ricorrente non abbia indicato, pur avendo riportato il contenuto della sentenza di primo grado, quanto affermato nell’atto di appello proposto dal Comune di Ischia, né, in verità, ha dedotto di avere già denunciato, in sede di giudizio di gravame, l’inammissibilità per difetto di specificità dell’appello del Comune, così rendendo la doglianza generica ed irricevibile in questo giudizio di legittimità.

4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1283 e 2697 c.c. e art. 278 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo il ricorrente prodotto, all’atto di costituzione nel giudizio di primo grado, in una con i titoli giudiziali recanti il credito azionato, i documenti comprovanti i pagamenti parziali effettuati dal Comune, poi riprodotti dal V. nella comparsa di costituzione con appello incidentale del 19 novembre 2010; il V. aveva, poi, depositato in secondo grado la Delib. Giunta Comunale 2 settembre 2020, n. 198, con la quale il Comune aveva riconosciuto espressamente l’estinzione solamente parziale del credito del ricorrente; anche il consulente d’ufficio aveva confermato l’esistenza e l’entità dei pagamenti parziali effettuati dal Comune e la relazione del 18 aprile 2008, recava due tabelle, una per ciascuna delle sentenze di appello portanti il credito del V., ricostruttive della evoluzione della posizione debitoria dell’Ente comunale, con le corrette imputazioni effettuate in occasione, appunto, dei ripetuti pagamenti parziali.

4.1 Il motivo è inammissibile.

4.2 La Corte di appello, infatti, ha affermato, a pag. 3 della sentenza impugnata, che il Tribunale aveva evidenziato che non erano stati acquisiti al giudizio elementi per adottare una pronuncia di condanna specifica a carico del Comune di Ischia, giacché tale pronuncia era impedita dalla mancanza di specifiche deduzioni dell’attore in merito al preciso ammontare degli adempimenti parziali dei crediti riconosciuti dalle sentenze della Corte di appello, nonché dei momenti in cui gli stessi erano intervenuti e che, comunque, la compiuta e definitiva individuazione del credito del V. per gli interessi anatocistici non poteva che effettuarsi nel momento in cui il Comune di Ischia avesse soddisfatto integralmente i crediti principali.

La Corte, poi, a pag. 4 della sentenza impugnata, ha scritto: Si costituiva l’appellato, resistendo all’impugnazione, senza spiegare appello incidentale avverso quanto affermato dal primo giudice in merito alla mancanza di elementi per adottare una pronuncia di condanna specifica a carico dell’ente comunale, ma limitatamente alla correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo laddove invece del cognome ” V.” era stato scritto ” V.” e, alla successiva pag. 10, ha ribadito la mancata proposizione del gravame incidentale sulla motivazione del primo giudice circa la mancanza di elementi per adottare una pronuncia di condanna specifica.

4.3 Ciò posto, questa Corte, nel verificare se una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado sia stata o meno impugnata, non è vincolata all’interpretazione compiuta dai giudici di appello, ma ha il potere – dovere di valutare direttamente gli atti processuali, al fine di stabilire se rispetto alla questione, su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione nel giudizio di appello, con la conseguente preclusione di ogni esame della stessa (Cass., 21 luglio 2003, n. 11322).

4.4 A fronte delle motivazioni della Corte distrettuale, sopra riportate, era onere del ricorrente, al fine di evitare di incorrere in un vizio di genericità del motivo per il mancato rispetto del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non solo sostenere di aver ritualmente impugnato la parte della sentenza di primo grado che aveva affermato il difetto di prova sulla determinazione del credito principale sul quale calcolare gli interessi, ma anche indicare elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto della comparsa di costituzione ed appello incidentale a questo preciso proposito, al fine di consentire a questa Corte di apprezzare l’effettiva portata dell’impugnazione proposta, senza compiere generali verifiche degli atti.

Difatti la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, è sì anche giudice del fatto processuale e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa al fine di valutare la fondatezza del vizio denunciato, purché però lo stesso sia stato ritualmente indicato e allegato nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4; è perciò necessario, non essendo tale vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (si vedano in questo senso, fra molte, Cass., 15 marzo 2019, n. 7499; Cass., 2 febbraio 2017, n. 2771; Cass., 30 settembre 2015, n. 19410).

Occorreva pertanto che l’odierno ricorrente accompagnasse la denunzia del vizio con la riproduzione, diretta o indiretta, del contenuto dell’atto che sorreggeva la censura, dato che questa Corte non è legittimata a procedere a una autonoma ricerca degli atti denunciati come viziati ma solo a una verifica del contenuto degli stessi. Al contrario il ricorrente si è limitato a richiamare, in maniera indiretta, la doglianza relativa all’omessa valutazione di risultanze probatorie documentali: in tal modo non ha posto questa Corte nella condizione di apprezzare compiutamente il fondamento della censura.

5. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, sostenute dal Comune controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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