Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38193 del 03/12/2021

Cassazione civile sez. I, 03/12/2021, (ud. 20/10/2021, dep. 03/12/2021), n.38193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15015/2016 proposto da:

Comune di Rimini, in persona del Sindaco in carica, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Avezzana, 3, presso lo studio legale

dell’Avvocato Raffaella Turini, che lo rappresenta e difende

congiuntamente agli Avvocati Andrea Vicari, Maria Assunta

Fontemaggi, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

Contro

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante

p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Adriana, 8, presso

lo studio dell’Avvocato Francesco Giovanni Biasiotti Mogliazza, che

la rappresenta e difende congiuntamente agli Avvocati Elio Carletti,

e Silvio Campidelli, per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonché

Fallimento (OMISSIS) S.p.A., in persona del curatore;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 7569/2020 del Tribunale di Rimini, pubblicata

il 16/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Rimini, con l’ordinanza in epigrafe indicata, pronunciando sull’opposizione proposta L. Fall., ex art. 98, da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. nel fallimento (OMISSIS) S.p.A., d’ora in poi anche (OMISSIS), all’ammissione del credito del Comune di Rimini per Euro 528.100,00 – in qualità di creditore garantito dalla compagnia di assicurazione delle obbligazioni assunte dalla fallita nell’ambito di una convenzione di project financing diretta alla progettazione, realizzazione e gestione di due parcheggi, l’uno interrato e l’altro a raso, e alla riqualificazione di una parte del lungomare di (OMISSIS) – in accoglimento del ricorso ha disposto l’esclusione dal passivo del fallimento del credito del Comune, ammesso in chirografo per Euro 528.100,00 e, in pari misura, del credito del garante, ammesso in chirografo con riserva.

2. Si espone in atti quanto segue.

La Milano Assicurazioni (poi UnipolSai) aveva rilasciato, su richiesta di (OMISSIS) ed a favore del Comune, la “garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva” giusta polizza n. (OMISSIS), ai sensi della L. n. 109 del 1994, art. 30 e del D.Lgs. n. 163 del 2006, successivo art. 113, in conformità allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n. 123 del 2004, recante quale somma garantita l’importo di Euro 828.100,00.

La polizza era stata escussa dal Comune in esito alla risoluzione della Concessione disposta, ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. b) della Convenzione, con “Det. Dirigenziale 14 novembre 2014, n. 1807” a fronte dell’inadempimento contestato alla (OMISSIS) e consistente nel non avere la concessionaria rispettato il disposto di cui dell’art. 13, comma 2, della “Convenzione” del 24 febbraio 2011, che fissava l’elaborazione e la presentazione della progettazione esecutiva al Concedente nel termine massimo di 100 giorni dalla formale accettazione della progettazione definitiva.

Unipol aveva bonificato al Comune di Rimini l’importo di Euro 300.000,00 a titolo di penali da ritardo, apprezzata, nel resto, l’assoluta carenza di documentazione comprovante ulteriori danni indennizzabili sofferti dall’ente.

Sopraggiunto il fallimento della (OMISSIS) S.p.A., il giudice delegato con decreto del 18 dicembre 2015 rendeva esecutivo lo stato passivo secondo il quale Unipol veniva ammessa per 300.000,00 Euro in chirografo, pari alla somma effettivamente versata al Comune di Rimini, e per Euro 528.100,00 in chirografo in via condizionale e per quest’ultima somma anche il Comune di Rimini.

Veniva quindi proposta opposizione al Tribunale di Rimini per l’eliminazione dallo stato passivo delle somme ammesse in chirografo, poiché il debito della UnipolSai si era estinto con il pagamento della somma di Euro 300.000,00.

Il Tribunale di Rimini ha accolto l’opposizione con l’ordinanza in epigrafe indicata.

2. Il Comune di Rimini ricorre L. Fall., ex art. 99, u.c., per la cassazione dell’ordinanza indicata con unico motivo, cui resiste con controricorso UnipolSai Assicurazioni S.p.A..

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo il Comune di Rimini denuncia la violazione della disciplina in materia di garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva in materia di contratti pubblici, regolata dalla L. n. 109 del 1994, art. 30, comma 2 e del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 113, cd. Codice degli appalti, ratione temporis vigente, secondo i quali l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una “garanzia fideiussoria” pari al dieci per cento dell’importo contrattuale, per assicurare l’esecuzione della prestazione e la corretta realizzazione dei lavori da parte dell’appaltatore nell’interesse del committente.

Il ricorrente deduce l’erroneità del ragionamento osservato dal tribunale che ha affermato l’inesistenza del credito, inteso come risarcitorio, nella misura insinuata al passivo dal Comune di Rimini e determinato dall’avere l’amministrazione territoriale azionato della garanzia fideiussoria, per cauzione definitiva prestata da UnipolSai S.p.A. in forza dell’art. 25 della Convenzione stipulata.

Il Comune, a fronte del dedotto inadempimento della società concessionaria, infatti, non era stato in grado di giustificare il pregiudizio risentito, mancando di allegare le specifiche voci di danno in difetto di una clausola convenzionale che ne avrebbe autorizzato la liquidazione forfettaria.

Il contratto concluso tra Comune e compagnia di assicurazione andava ricondotto all'”assicurazione cauzionale”, contratto da stipularsi da un’impresa assicurativa, autorizzata dall’IVASS all’esercizio dell’assicurazione ramo danni, sotto ramo n. 15, denominato “cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta”, il tutto ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 2, comma 3.

Il ricorrente deduce che il contratto di “assicurazione cauzionale” stipulato dal debitore ha le caratteristiche formali dell’assicurazione per conto terzo (creditore) in cui gli obblighi derivanti dal contratto sono a carico del debitore-contraente ed i relativi diritti spettano al creditore-assicurato, per un’operazione da inquadrarsi, nel suo complesso, in un contratto autonomo di garanzia connotato da deroghe al regime codicistico della fideiussione volte ad accentuare l’autonomia della fideiussione, attivabile unilateralmente dal terzo beneficiato “a semplice richiesta” e destinata a valere per l’intera somma assicurata, senza necessità per il creditore-beneficiato di allegare e provare, all’impresa garante, l’inadempimento del debitore-contraente di polizza.

Il garante si obbliga a tenere indenne il beneficiario del nocumento che gli deriva dall’inadempimento del debitore con una somma predeterminata, non necessariamente corrispondente a quella in origine dovuta, senza che il beneficiato debba provare ed allegare il danno effettivamente subito.

Per l’indicato meccanismo l’amministrazione è in grado di procedere all’incasso con un atto unilaterale, in autotutela.

Il Comune di Rimini aveva escusso la polizza fideiussoria accesa a garanzia della esatta e corretta esecuzione dell’opera in project financing da parte della concessionaria (OMISSIS) S.p.A., accettando ex art. 25 della Convenzione la minore somma pagata dall’impresa di assicurazione di Euro 300.000,00, solo a titolo di acconto sulla maggiore somma dovuta, indicata in garanzia per Euro 828.100,00 e, nel residuo, pari ad Euro 528.100,00.

L’amministrazione territoriale infatti non aveva escusso la polizza fideiussoria imputandola a titolo di penale e quindi al ritardo in cui era incorsa l’appaltatrice in sede di predisposizione del progetto, ex art. 17 del contratto, come invece dichiarato dall’impresa di assicurazione al momento della sua corresponsione.

La natura indennitaria e predeterminata dell’importo dovuto, pari al 10% dell’intero contratto, e quindi ad Euro 828.100,00, avrebbe definito l’onere della prova in capo al Comune nei limiti della dimostrazione del ricorso dei presupposti per la risoluzione della convenzione e l’escussione della polizza.

Nelle definite premesse, il provvedimento impugnato aveva erroneamente indicato l’inesistenza del credito per mancata prova specifica del danno sofferto dall’amministrazione comunale.

2. Il controricorrente, dedotta la compatibilità delle clausole contrattuali, e di disciplina regolamentare pure richiamate nel negozio concluso tra le parti, con la figura della fideiussione (così per le clausole di rinuncia al beneficio di escussione ex art. 1944 c.c., comma 2 e delle eccezioni di cui all’art. 1957 c.c.), riconduce l’ulteriore previsione contrattuale di rendere operativa la polizza nel termine di quindici giorni “a semplice richiesta scritta”, alla pattuizione di una clausola di “solve et repete”, incompatibile con la garanzia autonoma, conclusione sostenuta dalla ulteriore previsione, contenuta nel contratto tipo pure richiamato, che lascia salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dalla garante “risultassero parzialmente o totalmente non dovute”.

3. Il motivo è fondato e l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio della causa al Tribunale di Rimini, in diversa composizione.

4. La questione rimessa all’esame di questa Corte dal proposto ricorso è quella di stabilire la natura giuridica della garanzia prestata dalla Milano Assicurazioni, poi UnipolSai Assicurazioni S.p.A., alla (OMISSIS) S.p.A. nell’ambito della più complessa operazione di “Project financing” intercorsa, all’esito di procedura di gara ad evidenza pubblica, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 153, tra il Comune di Rimini e la società contraente di polizza, incaricata dall’amministrazione comunale della progettazione, realizzazione e gestione di due parcheggi interrati ed a raso e della riqualificazione di un tratto del lungomare riminese.

Concorrono all’indicato fine l’interpretazione delle norme applicabili così come richiamate all’interno della conclusa polizza e, ancora, dell’articolata convenzione intercorsa tra amministrazione pubblica e privato concessionario.

5. E’ pacifico in atti che la polizza fideiussoria n. (OMISSIS), emessa con effetto dal 14 febbraio 2011 dalla Milano Assicurazioni in favore del Comune di Rimini, in vista della stipula della concessione di progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha garantito al Comune l’adempimento della concessionaria (OMISSIS) fino al massimale di Euro 828.100,00 a copertura dell’impegno che quest’ultima avrebbe assunto il successivo 24 febbraio 2011 con l’ente territoriale, alla firma della “Concessione”.

L’art. 25 della Convenzione conclusa tra pubblica amministrazione concedente e privato concessionario, dettato sulle assicurazioni e garanzie del concessionario, al comma 1, prevede che a garanzia della esatta progettazione, definitiva ed esecutiva, e della funzionale esecuzione delle opere, il concessionario, prima della sottoscrizione della Convenzione e dello svincolo della cauzione provvisoria, presti idonea cauzione “mediante polizza fideiussoria…pari al 10% dell’importo dei lavori…corrispondente ad Euro 828.100,00, valida fino al collaudo delle opere”.

La norma indicata ancora stabilisce che il concessionario, a garanzia dell’esatta e corretta progettazione definitiva ed esecutiva, presti “idonea cauzione mediate polizza fideiussoria”.

La disposizione contrattuale dà atto dell’inserimento nel contratto fideiussorio della “specifica clausola che obbliga l’Istituto fideiussore a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta del Comune di Rimini, con la esclusione del beneficio di cui dell’art. 1944 c.c., comma 2 e senza attendere la pronuncia dei Giudici” e che “il fideiussore rinuncia la decadenza di cui all’art. 1957 c.c., volendo ed intendendo che il fideiussore resta obbligato in solido con il Concessionario”.

Le previsioni negoziali indicate si correlano con quelle contenute nella “Scheda Tecnica” che riporta le informazioni necessarie all’attivazione della garanzia fideiussoria contenute nello “Schema Tipo 1.2”, Allegato 1, al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, contenente “Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste della L. n. 109 del 2994, artt. 17 e 30 e dal regolamento generale di attuazione emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici”, di cui costituisce parte integrante.

Lo Schema Tipo 1.2., contenente “Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva”, all’art. 1, titolato “Oggetto della garanzia”, dispone che il “Garante pagherà l’importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in conformità del successivo art. 7 ((recte 6, cioè con lettera raccomandata)) e contenente gli elementi in suo possesso per l’escussione della garanzia… Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c.. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dalla Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute”.

Gli allegati della polizza emessa dalla compagnia di assicurazioni prevedono ancora che la società garante dichiari di prestare garanzia con espressa rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957 c.c., ed al beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c., “impegnandosi a rendere operativa la presente garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dall’ente garantito e rinuncia espressamente all’eccezione di cui dell’art. 1957 c.c., comma 2”.

L’art. 4 dello “Schema tipo 1.2”, “Allegato” 1 al D.M. n. 124 del 2004, stabilisce che la richiesta di escussione, fatta per iscritto, contenga “gli elementi in suo (del beneficiato) possesso per l’escussione della garanzia”.

Il D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 113, ratione temporis vigente, titolato “Cauzione definitiva”, prevede poi:

– al comma 1, che “l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale”;

– al comma 2 (modificato dal D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113, in vigore dal 01/08/2007) che “La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all’art. 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c., comma 2, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante”.

6. Tanto esposto sulla disciplina contrattuale del rapporto, nella vicenda in esame le evidenze fattuali incontestate vedono poi l’appaltatrice non provvedere al progetto esecutivo ed il Comune di Rimini, con raccomandata a.r. del 18 novembre 2013, invitare il concessionario alla sua presentazione con decorrenza dei termini previsti dalla convenzione (artt. 13 e 15) a far data dal ricevimento della nota.

Circa un anno dopo l’amministrazione comunale, nell’inerzia dell’appaltatrice, con altra raccomandata a.r. del 22 ottobre 2014 inviava formale diffida ad adempiere sotto espressa comminatoria di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 27, comma 1, lett. b), della Convenzione che, rubricato “Risoluzione per inadempimento del concessionario”, attribuisce al concedente la facoltà di risolvere di diritto la convenzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., nel caso in cui il concessionario superi il termine di 45 giorni previsto per la presentazione della progettazione definitiva e/o esecutiva.

Con determina dirigenziale del 14 ottobre 2014 n. 1807 trasmessa al concessionario, e con nota del 9 novembre 2014 inoltrata ad UnipolSai, il Comune di Rimini aveva comunicato l’avveramento della condizione risolutiva ex art. 1456 cit. e con successiva nota del 17 febbraio 2015, prot. n. 30850 chiedeva ad UnipolSai Assicurazioni S.p.A. l’escussione della polizza.

7. Tanto esposto, nell’opera rimessa all’interprete e diretta a qualificare la garanzia prestata dalla compagnia di assicurazione a beneficio della pubblica amministrazione, acquistano rilievo, quanto alla esposta disciplina – in cui le norme applicabili trovano corrispondente previsione negli atti negoziali intercorsi tra le parti – quei contenuti secondo i quali la corresponsione delle somme vincolate all’indicata causa debba avvenire da parte del garante “a semplice richiesta scritta dell’Ente garantito”, nel termine di quindici giorni.

La mera richiesta scritta con raccomandata da indirizzarsi dall’ente beneficiato al garante e “contenente gli elementi in possesso del primo per l’escussione della garanzia” (art. 4 Schema tipo 1.2 Allegato 1 D.M. n. 123 del 2004) integra il requisito di operatività della polizza per il quale il terzo beneficiato, l’amministrazione garantita, deve portare a conoscenza del garante l’intervenuto inadempimento del contraente di polizza al fine di escutere la garanzia.

7.1. Nell’indicato schema negoziale, il garante resta obbligato al pagamento in modo incondizionato e autonomo rispetto all’obbligazione principale ed il garantito, beneficiario/Stazione Appaltante, può richiedere il pagamento di quanto dovuto nei limiti della garanzia senza vedersi opporre alcun limite contrattuale.

La polizza cauzionale emessa dalla compagnia di assicurazione, che quale garante assume su di sé il pagamento della cauzione definitiva, e quindi degli oneri per il mancato o inesatto adempimento dell’appaltatrice-concessionaria, va inquadrata nell’ambito dei contratti autonomi di garanzia.

Il garante è tenuto alla prestazione garantita in favore del creditore “a prima richiesta dello stesso” e con rinuncia ad opporre le eccezioni relative al rapporto garantito in essere tra beneficiario e debitore principale, al quale il garante stessò resta estraneo.

L’affrancazione del rapporto di garanzia dalle sorti di quello garantito si realizza con la previsione di un meccanismo agile di escussione definito dalla necessità che il pagamento intervenga a “prima richiesta” del soggetto garantito e nel termine di quindici giorni, arco temporale che, assolutamente contenuto nella sua durata, esclude, per ciò stesso, che il soggetto garantito possa essere chiamato a dare conto del danno risentito in esito all’inadempimento del contraente di polizza e che possa esservi, nell’indicato termine, una interlocuzione tra garante e beneficiato di polizza, in cui il primo possa chiedere la prova del danno.

7.2. La previsione pure contenuta nell’art. 4, titolato “Escussione della garanzia”, dello Schema Tipo 1.2 Allegato 1 del D.M. n. 123 del 2004, che fa “salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute” non urta con l’indicata esegesi del contratto, nella sua compatibilità con ogni iniziativa del garante diretta a spingersi fino a contestare: a) l’inesistenza dell’obbligazione principale, per adempimento o per causa di estinzione della stessa; b) la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative o per illiceità; c) l’esecuzione abusiva o fraudolenta dello stesso (exceptio doli generalis).

Il garante eccepirà in tali ipotesi la violazione della correttezza e della buona fede nell’esecuzione del contratto, restando in difetto di tale eccezione, nella impossibilità ad agire in rivalsa nei confronti del debitore, per aver soddisfatto le pretese illegittime del garante che gli ha chiesto di “pagare a prima richiesta” (Cass. 3/02/1999, n. 917; Cass. 19/03/1993, n. 3291; Cass. 6/10/1989, n. 4006).

7.3. L’indicata figura è riconosciuta da questa Corte, sia pure in altro contesto normativo (L. 3 gennaio 1978, n. 1, art. 13, dettata in materia di “Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali”, alla quale rinvia della L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 47, u.c., contenente “Norme per l’edilizia residenziale”).

Si è così affermato che per la costituzione di una cauzione a garanzia di obbligazioni verso lo Stato o altri enti pubblici, sono ammesse anche, in luogo della fideiussione bancaria, polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, il che non impone un particolare tipo di polizza e non esclude, quindi, la possibilità che questa sia caratterizzata dalla presenza di una clausola di pagamento “a semplice richiesta”, che assicura al creditore garantito una disponibilità immediata di denaro con effetti analoghi a quelli del deposito cauzionale (Cass. 04/04/1995, n. 3940; Cass. 24/04/2008, n. 10658).

7.4. Come ancora rilevato da questa Corte (Cass. SU n. 3947 del 2010), l’obbligazione del garante di una polizza fideiussoria non è rivolta al pagamento del debito principale bensì ad “indennizzare” il creditore rimasto insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore principale.

Il garante non si obbliga a garantire l’adempimento quanto, e piuttosto, a tenere del tutto indenne il beneficiario dal pregiudizio per l’inadempimento del debitore con una prestazione per equivalente, ma non necessariamente corrispondente a quella originariamente dovuta, e quindi al danno risentito, avente ad oggetto una somma di denaro predeterminata dalle parti.

Il credito del creditore garantito da polizza fideiussoria avente natura di cauzione assicurativa ha natura indennitaria e non corrisponde nel quantum al danno sofferto dal creditore assicurato;

la cauzione infatti è sganciata tanto dal principio strettamente assicurativo, secondo il quale l’impresa può rimborsare solo un danno subito dall’assicurato che sia stato puntualmente dimostrato, quanto dal principio che sostiene la disciplina della fideiussione e per il quale il fideiussore si obbliga ad adempiere la prestazione del debitore principale.

7.5. Il credito vantato dal creditore garantito non ha pertanto carattere risarcitorio come ritenuto dal Tribunale di Rimini, che ha in tal modo accolto l’istanza della compagnia di assicurazione, escludendo, in parte, le somme già ammesse al passivo fallimentare, in relazione al quale occorra l’allegazione specifica delle singole voci di danno cui deve seguire, anche, la puntuale prova delle stesse.

7.6. Per la richiamata natura e funzione vero è che l’autonomia della garanzia prestata rende non applicabili i diversi principi affermati da questa Corte in altro precedente, pure richiamato nel controricorso, secondo il quale la cauzione dovuta dall’appaltatore in numerarlo o in titoli, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, giusta del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 54 (come riformato del D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1309, art. unico), può essere sostituita anche da una fideiussione bancaria o da una polizza assicurativa fideiussoria, che in queste forme non ha funzione satisfattoria, ma natura di garanzia reale generica, finalizzata ad assistere qualsiasi ragione di credito effettivamente esistente a favore della P.A.; la correlazione tra garanzia e contratto principale garantito fa sì che la P.A. possa soddisfare il proprio credito incamerando l’importo ricevuto in numerarlo o procedendo alla vendita dei titoli o all’escussione della fideiussione, ma solo nei limiti del pregiudizio effettivamente subito, del quale è tenuta a fornire la prova (Cass. 08/10/2014, n. 21205).

7.7. Nella discontinuità di causa e prestazione tra contratto principale e contratto di garanzia viene meno infatti anche l’indicata disciplina che individua ancora nel danno da inadempimento garantito, l’oggetto della polizza cauzionale invece definita dal diverso oggetto della prestazione di indennizzo e dai differenti contenuti di allegazione.

8. Il motivo di ricorso è quindi, in via conclusiva, fondato e va accolto, per le ragioni indicate; l’ordinanza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Rimini, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Rimini, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

 

 

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