Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3819 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.14/02/2017),  n. 3819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2167-2016 proposto da:

T.P., T.C.D.A., domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato EMANUELA PERTOSA,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIULIO CURIONI 99, presso RENATA CELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE SPADA, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 341/2015 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 13/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c. è stata depositata la seguente relazione:

“1. La Corte d’appello di Bari, Sezione specializzata agraria, ha dichiarato inammissibile, per insussistenza di ragionevoli probabilità di accoglimento, l’appello proposto da T.P. e T.C.D.A. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Foggia, Sezione specializzata agraria, in accoglimento della domanda proposta da C.M.A., ha pronunciato la risoluzione per inadempimento degli affittuari del contratto di affitto intercorso tra la C., quale concedente, e i T., quali affittuari.

“2. Avverso la sentenza del Tribunale, hanno proposto ricorso per cassazione T.P. e T.C.D.A. sulla base di due motivi d’impugnazione.

“3. Resiste con controricorso C.M.A., che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità, ovvero per il rigetto dell’impugnazione.

“4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

“5. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza di primo grado per violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. nonchè dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il Tribunale di Foggia ritenuto sufficienti, ai fini della prova della sussistenza di un contratto di affitto tra le parti, le dichiarazioni di atto notorio rese dal solo T.P., senza alcun altro riscontro probatorio idoneo a confermarne l’attendibilità.

“6. Con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 115 e 244 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) in cui sarebbe incorso il Tribunale di Foggia, per avere negato l’ammissione delle prove testimoniali richieste dai ricorrenti sulla base di un’incongrua motivazione.

“7. Entrambi i motivi sono inammissibili.

“Con riguardo ai motivi in esame – espressamente dedotti dai ricorrenti come forme diverse di violazione di legge -, ritiene il relatore opportuno ribadire – in conformità al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità – come, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consista nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

“Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171).

“Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità della valutazione operata dal giudice di merito in ordine agli elementi istruttori complessivamente acquisiti o proposti nel corso del giudizio, e in un invito rivolto alla corte di legittimità di procedere a una rinnovazione del giudizio di merito sulla base di un’interpretazione dei fatti di causa e dei rapporti intercorsi tra le parti ritenuta più adeguata, secondo la soggettiva prospettazione dei ricorrenti.

“Si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare, non già un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge (come accade per il classico caso della violazione di legge), bensì una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato nel trascurare il contenuto rappresentativo proprio di talune fonti probatorie o nel travisarne altri.

“Ciò posto, in ossequio al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, i motivi d’impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili.

“Osserva infatti il relatore come – dovendo il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto risolversi in un giudizio sulla fattispecie astratta contemplata dalla norma di diritto applicabile al caso concreto, e dovendo la relativa denunzia avvenire mediante la specifica indicazione dei punti della sentenza impugnata che si assumono essere in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza e/o dalla dottrina prevalente – deve considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si censura come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892).

“8. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere dichiarato inammissibile”;

2. Le parti non hanno presentato memorie ex art. 38 – bis c.p.c.;

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. A seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione trascritta e di doverne fare proprie le conclusioni.

4. Il ricorso dev’essere pertanto dichiarato inammissibile.

5. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.900,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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