Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38189 del 03/12/2021

Cassazione civile sez. I, 03/12/2021, (ud. 19/10/2021, dep. 03/12/2021), n.38189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28962/2016 proposto da:

Te.fi.sel. in Liquidazione S.r.l., in persona del liquidatore pro

tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Vinciguerra Filippo, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Pontinia, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Appia Nuova n. 107, presso lo studio

dell’avvocato Di Murro Simona, rappresentato e difeso dall’avvocato

Garofalo Giuseppe, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l.,;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6826/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2021 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6826/2015, depositata in data 10/12/2015, – in controversia promossa, nel maggio 2005, dalla (OMISSIS) srl, quale cessionaria da Tefisel srl di un contratto da quest’ultima stipulato nell’ottobre 2000, con il Comune di Pontinia avente ad oggetto l’appalto del servizio di “censimento delle unità immobiliari per l’imposizione di tributi locali e per la creazione della banca dati della fiscalità comunale”, contratto ceduto per non essere l’aggiudicataria iscritta all’albo istituito con D.M. n. 289 del 2000, per sentire condannare il convenuto ente locale all’adempimento del contratto, stipulato inter partes nel maggio 2002, non avendo il Comune erogato il pattuito compenso malgrado il regolare espletamento del servizio, – ha confermato la decisione di primo grado, che, respinta l’eccezione preliminare del Comune di inammissibilità della domanda per esistenza di clausola arbitrale, aveva dichiarato la nullità del contratto in oggetto, respingendo le domande attoree.

In particolare, i giudici d’appello, pronunciando sul gravame (introdotto nel 2008), ritenuto pienamente ammissibile, coltivato, a seguito di fallimento della (OMISSIS) e di interruzione del giudizio, dalla Curatela del Fallimento (OMISSIS) in riassunzione, con intervento in giudizio della cedente Tefisel (la quale aveva dedotto di avere avviato il procedimento arbitrale previsto nel contratto con il Comune, ottenendo un lodo arbitrale irrituale favorevole, in forza del quale essa aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo contrattuale nei confronti del Comune, da quest’ultimo opposto in altro giudizio, pendente dinanzi al Tribunale di Latina) hanno sostenuto, per quanto qui ancora interessa, che: a) il secondo motivo di gravame era infondato, dovendo ritenersi, in conformità alla ricostruzione ermeneutica già operata dal giudice di primo grado, che l’attività oggetto dell’appalto, stipulato a seguito di un procedimento di evidenza pubblica, costituisse un’integrazione al servizio tributi locali del Comune committente e non fosse limitata ad un “supporto logistico ed informatico per l’elaborazione dei dati utili” all’attività di esazione, essendo inclusi tra i servizi dovuti “l’elaborazione degli avvisi di accertamento…l’assistenza al contenzioso tributario, la verifica delle dichiarazioni dei contribuenti presentate ai fini ICI, anche allo scopo di verificare la congruità dei valori degli immobili, l’individuazione dei potenziali evasori della tassa di smaltimento rifiuti ed altro ancora”, compiti propri di un vero e proprio concessionario per la riscossione, tanto che il compenso pattuito era calcolato in una percentuale delle maggiori imposte private riscosse per effetto del servizio dell’impresa privata; b) anche il terzo motivo non meritava accoglimento, non essendovi stata alcuna violazione del principio di affidamento, considerato che la (OMISSIS), essendo subentrata a Tefisel, in data 24/5/2002, oltre il termine temporale del 30/9/2001 previsto del D.M. n. 289 del 2000, art. 20, commi 1 e 3, “proprio a causa della mancata iscrizione al ridetto Albo della cedente”, doveva conoscere la normativa specifica ed era comunque evidente che un contratto nullo, per mancata iscrizione all’Albo dell’impresa originaria aggiudicatrice, e comunque già risolto di diritto, per mancata cessione entro il termine di legge, non potesse esserle ceduto; c) l’intervento di Tefisel in appello era ammissibile, avendo essa dedotto l’esistenza di un contenzioso con il Comune per l’adempimento dell’originario contratto oggetto della cessione, ma la domanda di riforma della sentenza di primo grado, in punto di declaratoria di nullità del contratto sottoscritto tra essa Tefisel ed il Comune nel 2000, era infondata, per le ragioni sopra esposte in relazione al gravame della Curatela del Fallimento (OMISSIS).

Avverso la suddetta pronuncia, la TE.FI.SEL. in liquidazione srl propone ricorso per cassazione, notificato il 13/12/2016, affidato a tre motivi, nei confronti del Comune di Pontinia (che resiste con controricorso, notificato il 19/1/2017, verificare perfezionamento notifica a mezzo posta). Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, sia la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 466 del 1997, art. 53 e D.M. n. 289 del 2000, art. 1, sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, in relazione alla ritenuta applicabilità dell’Albo istituito per i soggetti abilitati all’attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi degli enti locali alla distinta fattispecie di un’attività, quale quella appaltata, nel contratto in esame, originariamente a Tefisel, di “censimento delle unità immobiliari per l’imposizione dei tributi locali e per la creazione della banca dati della fiscalità comunale”, meramente preparatoria all’adozione dell’atto impositivo, riservata all’Ente locale, non anche attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi; b) con il secondo motivo, sia la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 466 del 1997, art. 52, n. 7 e art. 53 e D.M. n. 289 del 2000, art. 20, in relazione all’istituzione dell’Albo presso il Ministero delle Finanze dei soggetti abilitati all’accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali ed al termine previsto dalla normativa citata per l’adeguamento dei gestori alle condizioni ed ai requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo e per l’eventuale cessione dei contratti a soggetti regolarmente iscritti all’Albo, termine che doveva individuarsi nel 2/11/2002, termine massimo biennale fissato dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 53 e non nel 30/9/2001 (con conseguente piena tempestività e legittimità della cessione del 29/2/2002), come erroneamente ritenuto dalla Corte d’appello, per effetto di ordinanza del TAR Lazio di sospensione del D.M. n. 289 del 2000, sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, rappresentato dal suddetto dettato normativo, ignorato dalla Corte di merito; c) con il terzo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.M. n. 289 del 2000, art. 20, in punto di conseguente conferma della declaratoria di nullità del contratto, laddove la disciplina transitoria dei contratti in essere, relativi all’attività di accertamento e riscossione di tributi degli enti locali, in caso di mancato ottenimento, entro il termine prescritto, dell’iscrizione all’Albo o di cessione del contratto, contemplava la sola declaratoria di risoluzione di diritto.

2. Preliminarmente va rilevato che, nel controricorso, la Tefisel ha dedotto che, nelle more del giudizio di appello, è passata in giudicato la sentenza del 24/9/2012 n. 2309, con la quale il Tribunale di Latina, in accoglimento dell’opposizione del Comune di Pontinia, ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale, respingendo sia la domanda riconvenzionale di inadempimento proposta dal Comune opponente sia, perché tardiva, la domanda di Tefisel di condanna del Comune al pagamento della somma eventualmente accertata come dovuta a titolo di corrispettivo dei servizi prestati dall’originaria aggiudicatrice del contratto di appalto, credito formante oggetto di un nuovo giudizio successivamente instaurato da essa Tefisel dinanzi al Tribunale di Latina. Risulterebbe quindi definitivamente accertata la piena validità ed efficacia del primo contratto di appalto.

Ora, seppure non espressamente dedotta come motivo di impugnazione, l’eccezione di giudicato esterno, sollevata in questa sede di legittimità, è inammissibile.

Invero, va rammentato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 26041/2010), nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno e’, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, sicché solo in tal caso la sua produzione non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato (conf. Cass. 14883/2019; Cass. n. 11112/2008; Cass. n. 16376/2003; Cass. S.U. n. 13916/2006).

Si è quindi chiarito (Cass. 26041/2010) che “nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno e’, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; tale elemento non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando, quindi, della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità, collegata all’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato, i quali, comprovando la sopravvenuta formazione di una “regula iuris” cui il giudice ha il dovere di conformarsi, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso”.

Quindi si è ribadito (Cass. 21170/2016) che “nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno intervenuto nelle more del giudizio di merito, senza tempestiva deduzione in quella sede, non è rilevabile d’ufficio” (principio ribadito da Cass. 1534/2018). Si è altresì precisato (Cass. 14883/2019) che “nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno solo con riferimento alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado d’appello e, pertanto, successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica, momento in cui il quadro fattuale sul quale la decisione di secondo grado può e deve fare riferimento è da considerarsi chiuso”.

Nella specie, poiché il giudicato invocato si sarebbe formato in epoca ben anteriore (2013) alla definizione del giudizio di appello (nel 2015), la sua produzione non può avvenire in questa sede, stante il divieto di cui all’art. 372 c.p.c., non potendosi quindi avere riguardo, ai fini della decisione, al contenuto della sentenza di cui parte ricorrente invoca l’efficacia di giudicato.

3. Sempre preliminarmente, va poi rilevato che sulla statuizione di ammissibilità dell’intervento volontario in appello di Tefisel (cedente del contratto in oggetto alla (OMISSIS)) si è formato il giudicato, nessun motivo di gravame essendo stato sollevato dai controinteressati.

4. Tanto premesso, la prima censura del ricorso è inammissibile.

Quanto al vizio di motivazione, il controricorrente ha invocato l’operatività dell’art. 348 ter c.p.c., n. 5, per avere la Corte d’appello in fatto confermato la decisione di primo grado, con conseguente preclusione del vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, secondo la c.d. doppia conforme sui fatti.

Ora, la censura, ex art. 360 c.p.c., n. 5, risulta inammissibile quanto meno per difetto di autosufficienza, alla luce del principio di diritto già affermato da questa Corte (Cass. 5528/2014; 26776/2016; Cass. 20994/2019) secondo cui “nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse”. Nella specie, semmai, il controricorrente ha riportato stralci della decisione di primo grado, non la ricorrente, che vi era tenuta.

Risulta pertanto ininfluente la questione, dedotta in memoria dalla ricorrente, in ordine all’inopponibilità del suddetto disposto normativo a Tefisel per il fatto che essa non aveva preso parte al giudizio di primo grado, essendo intervenuta solo in appello. Invero, in ogni caso, il litisconsorte necessario pretermesso (tale essendo stata ritenuta la Tefisel) può intervenire in appello, accettando il processo nello stato in cui si trova. Deve poi rilevarsi che la questione relativa all’ordinanza del TAR Lazio 2001 non rappresenta un fatto, quanto una sottesa questione di diritto sul termine per la cessione del contratto, ai sensi del D.M. n. 289 del 2000, art. 20.

Quanto alla violazione di legge, in relazione al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 53, concernente disciplina relativa all’Albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, istituito presso il Ministero delle Finanze, in relazione all’art. 52, che contemplava al comma 5, lett. b) la possibilità di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, la doglianza è inammissibile, in quanto involge accertamenti fattuali in ordine alle attività in concreto predisposte dalla società aggiudicataria riservati al giudice di merito, ritenute non limitate a mero supporto ma involgenti attività di tipo accertativo in ordine alle posizioni dei contribuenti.

Nel motivo poi si riportano anche stralci di clausole contrattuali (in particolare, l’art. 2 del capitolato), al fine di individuare quale fosse l’esatto ambito delle attività appaltate ma la censura è anche sul punto inammissibile, in quanto non viene formulato un vizio di interpretazione del contratto secondo le regole di ermeneutica.

5. Il secondo motivo è del pari inammissibile.

Il D.M. 11 settembre 2000, n. 289, art. 20, Regolamento relativo all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53, comma 1, conteneva la disciplina transitoria e prevedeva che i soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, avevano in corso contratti “di concessione di attività”, comunque denominate, di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate di province e comuni legittimamente sottoscritti”, per potere proseguirne la gestione, dovessero ottenere l’iscrizione nell’albo istituito entro il 30 settembre 2001, decorso inutilmente detto termine i contratti stessi erano risolti di diritto e che “nello stesso termine di cui al comma 1”, i contratti legittimamente sottoscritti, potessero essere, anche in deroga alle condizioni contrattuali, ceduti a soggetti regolarmente iscritti nell’albo, previa comunicazione al Ministero delle finanze.

Ora la Corte d’appello ha ritenuto che, al momento della cessione tra Tefisel e (OMISSIS) del contratto in oggetto, nel maggio 2002, fosse già scaduto il termine fissato dal decreto ministeriale, cosicché non poteva intervenire la cessione perché il contratto si era risolto di diritto, ex art. 20; in ogni caso, il contratto in oggetto non poteva essere ceduto perché nullo ab origine.

La ricorrente si limita ad affermare che il termine di legge sarebbe venuto meno per effetto di una “sospensiva del TAR Lazio” con ordinanza n. 634/2001, nella quale si sarebbe ritenuto che il termine per l’adeguamento dei gestori alle condizioni ed ai requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo andrebbe invece individuato nel 2/11/2002.

L’affermazione è del tutto generica ed inconferente.

Non ricorre il vizio di omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, perché si verte in tema di questione di diritto e non di fatto decisivo.

6. Il terzo motivo e’, di conseguenza, assorbito per carenza di interesse, concernendo esclusivamente la questione della non nullità del contratto in oggetto, essendone prevista, nella prospettazione della ricorrente, la sola risoluzione di diritto, nella specie asseritamente non maturata.

6. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 8.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

 

 

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