Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38188 del 03/12/2021

Cassazione civile sez. I, 03/12/2021, (ud. 19/10/2021, dep. 03/12/2021), n.38188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14291/2016 proposto da:

Ulss n. (OMISSIS) – Feltre, in persona del commissario straordinario

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Civitavecchia n.

7, presso lo studio dell’avvocato Grisostomi Travaglini Lorenzo, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Bicego Gabriele,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Groupama Assicurazioni S.p.a., già Nuova Tirrena S.p.a. di

Assicurazioni Riassicurazioni e Capitalizzazioni, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Piazza della Libertà n. 20, presso lo studio dell’avvocato

Bruni Fabrizio, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Edilmar S.r.l., in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Antonio Bosio n. 22, presso lo studio del

Dott. Pagotto Cesare, rappresentata e difesa dall’avvocato Borgato

Pagotto Mariateresa, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2742/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

pubblicata il 02/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2021 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2742/2015, depositata in data 2/12/2015, – in controversia promossa, nel 2002, dalla Edilmar srl, nei confronti della ULSS n. (OMISSIS) di Feltre e della Nuova Tirrena spa (cui poi subentrava la Groupama Assicurazioni spa), per sentire accertare l’illiceità della risoluzione del contratto di appalto stipulato, il 7/11/1994, avente ad oggetto il restauro dell’ex albergo (OMISSIS), nuova sede del Distretto Sanitario n. (OMISSIS), lavori protrattisi per cinque anni, risoluzione dichiarata dall’appaltante con Delib. dell’agosto 2001, per grave inadempimento dell’appaltatrice, nonché per sentire accertare la legittimità del rifiuto di essa impresa a proseguire i lavori e pronunciare la risoluzione del contratto per fatto e colpa della ULSS, con sua conseguente condanna al pagamento del corrispettivo delle opere eseguite e non pagate, di cui alle riserve iscritte nel registro della contabilità, delle opere eseguite e non pagate per mancata contabilizzazione dei lavori, per il materiale preso in consegna dal Direttore dei Lavori, nonché dei danni conseguenti alle continue ed illegittime sospensioni dei lavori disposte dal Direttore dei Lavori e per il mancato conseguimento degli utili sull’importo dei lavori non realizzati, oltre interessi per ritardato pagamento dell’anticipazione, e con declaratoria di estinzione delle obbligazioni fideiussorie assunte dalla Groupama in favore della ULSS, con domande riconvenzionali delle due parti convenute, – ha riformato la decisione di primo grado, che aveva, previo espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, accolto la domanda riconvenzionale della ULSS, accertando da un lato, quanto alle riserve azionate dalla Edilmar, l’improcedibilità delle riserve per mancato esperimento del procedimento di risoluzione in via amministrativa, D.P.R. n. 1063 del 1962, ex art. 42, la carenza di legittimazione passiva della ULSS in ordine alle domande inerenti alle riserve iscritte anteriormente al 1 gennaio 1995 e la decadenza, per tardiva iscrizione nel registro della contabilità, di tutte le riserve, nonché dall’altro lato, la legittimità della Delibera di risoluzione del contratto, per grave inadempimento dell’appaltatrice, consistito nell’essersi rifiutata, dopo la sospensione dei lavori, nel (OMISSIS) a causa delle avverse condizioni atmosferiche, di ottemperare agli ordini di ripresa dei lavori, abbandonando di fatto il cantiere, malgrado i lavori appaltati, compresi quelli aggiunti approvati con la perizia di variante, godessero di copertura finanziaria, con condanna dell’attrice sia al pagamento alla convenuta ULSS della somma di Euro 165.750,43, oltre interessi, a titolo di risarcimento danni, previa compensazione con il residuo credito spettante all’appaltatrice, sia al pagamento alla convenuta Groupama dei premi relativi alle polizze fideiussorie già maturati fino alla pubblicazione della sentenza ed a manlevare la Groupama dagli esborsi in favore di ULSS.

In particolare, i giudici d’appello, espletata nuova consulenza tecnica d’ufficio, hanno sostenuto che: a) l’eccepita nullità della seconda CTU, sollevata dalla ULSS, era inammissibile per mancata tempestiva proposizione dell’eccezione di nullità nella prima difesa successiva al deposito della relazione scritta del consulente; b) la statuizione di primo grado di improcedibilità delle riserve, per mancato previo espletamento della procedura di risoluzione in via amministrativa delle controversie era errata, sia perché ciò non è necessario quando la situazione sia tale da non consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale, tanto che una delle parti si sia determinata a chiedere la risoluzione, come, nella specie, accaduto, avendo la ULSS, con Delib. del 2001, deciso di sciogliere il contratto, sia perché le riserve, nella specie attinenti non a semplici contestazioni con il direttore dei lavori sul contenuto e sulle modalità delle prestazioni, ma a richieste di pagamento di sovraprezzo per talune opere realizzate o di ristoro di maggiori spese sopportate in conseguenza della sospensione dei lavori, avrebbero dovuto trovare definizione in sede di collaudo, nella specie non ancora effettuato (essendo stato approvato il certificato di collaudo delle opere solo nell’agosto 2005, decorsi quattro anni dalla risoluzione del contratto deliberata dalla ULSS); c) anche la statuizione di decadenza della Edilmar per intempestività delle riserve era errata, essendo stata l’eccezione di decadenza della ULSS, formulata in comparsa di costituzione e risposta, del tutto generica, a fronte dell’allegazione, all’atto di citazione della Edilmar, di documenti, espressamente richiamati per relationem, contenenti l’analitica elencazione delle riserve iscritte nel verbale di stato di consistenza del 5/9/2001; d) era errata anche la decisione di primo grado in ordine alla legittimità della Delib. ra di risoluzione della USS, atteso che il rifiuto dell’appaltatrice di riprendere i lavori (disposto con ordini di servizio del direttore dei lavori del (OMISSIS)) era giustificato sia dalla illegittimità di gran parte delle sospensioni dei lavori (l’ultimazione delle opere doveva avvenire in 540 gg. ma l’esecuzione delle opere si protrasse per cinque anni, a causa di ripetute sospensioni disposte dal direttore dei lavori) dovute, come accertato dal consulente tecnico d’ufficio, a carenze del progetto originario, che avevano determinato la necessità di una perizia suppletiva, sia dalla mancata approvazione, da parte dell’appaltante, di nuovi prezzi per le opere non eseguite e di una protrazione del termine contrattuale per la consegna dei lavori, nonché di ulteriore finanziamento che garantisse un’adeguata copertura al maggiore impegno di spesa, ai sensi della L. n. 741 del 1981, art. 11, operante trattandosi di contratto di appalto stipulato in data anteriore all’entrata in vigore del D.P.R. n. 554 del 1999, essendo insufficiente l’originario importo (di Lire 1.970.000.000) stanziato a copertura finanziaria di tutte le voci di spesa, ivi incluse quelle relative alla progettazione e alla direzione delle opere, nonché alla esecuzione degli impianti idraulici ed elettrici, non affidati alla Edilmar, a fronte di un corrispettivo pattuito con la Edilmar per le opere murarie di Lire 1.164.564.256, poi aumentato, dopo approvazione di perizia di variante, a Lire 1.451.446.529; e) dovevano, di conseguenza, essere riconosciuti alla Edilmar, a titolo di risarcimento del danno, complessivi Euro 125.943,63, rappresentati da sovraprezzo spettante per le quantità realizzate eccedenti il sesto quinto di quanto contrattualmente previsto, correttamente quantificato dal CTU in Euro 18.468,33 (come da riserva n. 1), e per le demolizioni di solai in cemento e pareti in legno, già riconosciti in sede di collaudo (come da riserve nn. 2 e 3), per Euro 488,73 ed Euro 1.178,67, nonché dai maggiori oneri economici sostenuti sia per la sospensione dei lavori ordinata dal direttore lavori il (OMISSIS), illegittima in quanto correlata non ad interessi di natura pubblica ma per adeguare il progetto originario, incompleto, tanto che fu approvata, il 3/7/1996, una perizia suppletiva, (come da riserva n. 5), per complessivi Euro 34.147,27, sia per la ulteriore sospensione disposta il 20/12/1997, per necessità di richiedere un parere alla Soprintendenza essendo l’immobile vincolato (come da riserva n. 6), per complessivi Euro 18.187,65, e, a titolo di aggiornamento dei prezzi contrattuali, Euro 11.807,26, mentre, per il ristoro del danno economico (come da riserva n. 8) subito in conseguenza delle sospensioni dei lavori protrattesi dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS), data della risoluzione del contratto da parte dell’ULSS, nulla poteva essere liquidato a titolo di maggiori spese generali o di maggiori utili da perdita produttiva, essendo pacifico che l’appaltatrice rifiutò di proseguire i lavori, abbandonando ogni attività di cantiere, essendo invece dovuti Euro 3.749,20, per rimborso spese di utenze e maggiore vincolo per fideiussioni, Euro 277,34 per la sostituzione di una pompa, Euro 15.925,49, per compenso ai mancati utili sull’importo dei lavori non eseguiti, Euro 18.155,67, per rimborso dei costi delle opere realizzate in economia e non contabilizzate, di quelle eseguite per assistenza impianti nonché dei materiali presi in consegna dal direttore dei lavori, ed Euro 3.558,01, per interessi maturati per ritardata corresponsione di un’anticipazione; f) gli interessi e la rivalutazione monetaria spettavano come da dettagliato calcolo a pag. 29; g) non fondate erano invece le pretese oggetto delle riserve nn. 4 e 7; h) era fondato anche l’ultimo motivo attinente all’omessa pronuncia sulla sopravvenuta estinzione, a far data dall’8/10/2001, delle polizze fideiussorie, per mancato rispetto del termine di cui alla L. n. 741 del 1981, art. 5, per il collaudo dei lavori, ritardato di oltre quattro anni dalla risoluzione, con conseguente automatica cessazione dell’obbligo di Edilmar di corrispondere alla compagnia assicurativa i premi relativi alle polizze suddette.

Avverso la suddetta pronuncia, propone ricorso per cassazione, notificato il 27-30/5/2016, affidato a quattordici motivi, nei confronti di Edilmar srl in liquidazione e di Groupama Assicurazioni spa (che resistono con separati controricorsi, notificati, rispettivamente il 6-811 e il 13/7/2016 ed il 5/7/2016). La ricorrente e la controricorrente Groupama hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente ULSS n. (OMISSIS) di Feltre lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 42 e 43, in punto di improcedibilità delle domande relative alle riserve per mancato esperimento della procedura di risoluzione in via amministrativa delle riserve e di ritenuta non necessità della suddetta previa risoluzione in via amministrativa, essendovi stata risoluzione del contratto; b) con il secondo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, art. 167 c.p.c., comma 2, in relazione all’erroneità della dichiarazione di inammissibilità dell’eccezione di decadenza delle riserve dell’impresa, formulata dalla ULSS n. (OMISSIS), per ritenuta genericità; c) con il terzo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, artt. 1453, 1455, art. 1362, comma 2, art. 1366 e L.R. Veneto n. 42 del 1984, art. 46, R.D. n. 350 del 1895, artt. 23 28 e D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 12, in relazione all’erroneità della statuizione che ha ritenuto giustificato il rifiuto dell’impresa di ottemperare agli ordini di servizio impartiti dalla Direzione dei lavori e l’abbandono del cantiere ed ha ritenuto di imputare all’ULSS di Feltre la risoluzione del contratto per mancanza di copertura finanziaria della variante; d) con il quarto motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, in punto di ritenuta illegittimità delle sospensioni dei lavori disposte per approvare la perizia di varante; e) con il quinto motivo, con riferimento alla Riserva n. 1, sia la violazione, dell’art. 112 c.p.., per vizio di ultrapetizione, sia la violazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 13, in ordine al riconoscimento dell’equo compenso anche per le variazioni negative delle quantità di lavorazioni dell’appalto, malgrado mancata formulazione da parte dell’impresa, nel giudizio e nelle riserve, di alcuna domanda; f) con il sesto motivo, con riferimento alle Riserve nn. 5 e 6, la violazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30 e D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 7, comma 3, in punto sempre di ritenuta illegittimità delle sospensioni dei lavori disposte in attesa della perizia di variante e di negazione, nella decisione impugnata, della corresponsabilità dell’appaltatrice; g) con il settimo motivo, la violazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 33, comma 2, in relazione alla Riserva n. 5, in punto di riconoscimento all’impresa di Euro 34.147,27, per maggiori oneri conseguenti al protrarsi dell’appalto per complessivi 464 giorni e, in relazione alla Riserva n. 6, in punto di riconoscimento all’impresa di Euro 18.187,65, per complessivi 247 giorni, senza considerare che l’appaltatore non aveva richiesto lo scioglimento del contratto e senza considerare il tempo della sospensione disposta per questioni climatiche nel periodo invernale; h) con l’ottavo motivo, la violazione della L. n. 359 del 1993 e L. n. 109 del 1994, art. 26, comma 3, che hanno abrogato l’istituto della revisione dei prezzi, in ordine all’erroneità della sentenza nella parte in cui, in riferimento alla Riserva n. 6, ha riconosciuto all’impresa Euro 11.807,26, a titolo di equo compenso per aggiornamento dei prezzi contrattuali, oltretutto essendo stato l’aggiornamento calcolato sull’importo delle opere eseguite sino al momento dello scioglimento del contratto; i) con il nono motivo, l’erroneità della sentenza, anche per contrasto con la CTU, nella parte in cui ha riconosciuto all’impresa Euro 15.925,49, a titolo di risarcimento per la perdita dell’utile sui lavori non eseguiti di cui alla perizia n. 1, la perizia di variante del 1996, che, secondo l’impresa, non si è mai perfezionata per mancanza di copertura finanziaria; I) con il decimo motivo, la violazione della L. n. 741 del 1981, art. 3, anche in contrasto con la CTU, in relazione al riconoscimento all’impresa di Euro 3.558,01, a titolo di interessi per ritardata corresponsione dell’anticipazione; m) con l’undicesimo motivo, la violazione della L. n. 741 del 1981, art. 5, comma 1, in relazione alla declaratoria di estinzione delle polizze fideiussorie, escusse dalla ULSS in seguito a risoluzione del contrato, per tardiva approvazione del collaudo; n) con il dodicesimo motivo, l’erroneità della sentenza nella parte in cui, ritenendo non imputabile all’impresa la risoluzione del contratto, ha respinto la domanda riconvenzionale dell’ULSS di risarcimento dei danni e dei maggiori costi sopportati per l’ultimazione delle opere per un importo di Euro 105.596,57, ritenuto invece congruo dal CTU; o) con il tredicesimo motivo, vizio di ultrapetizione ed erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda riconvenzionale dell’ULSS, avente ad oggetto l’applicazione della penale da ritardo contrattualmente stabilita; p) con il quattordicesimo motivo, l’erroneità consequenziale nel conteggio degli interessi e della rivalutazione monetaria e la riforma nella condanna alle spese.

2. Deve preliminarmente rilevarsi e chiarirsi che il presente giudizio ha ad oggetto domande contrapposte di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento, cosicché deve essere richiamato il principio, costantemente affermato da questa Corte, strettamente correlato all’efficacia retroattiva tra le parti della risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1458 c.c. (salvo il caso dei contratti ad esecuzione continuata o periodica), secondo il quale “in tema di appalto di opere pubbliche, la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l’esistenza di un contratto valido di cui si chiede l’esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall’inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all’istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c.” (Cass. 289/2019; Cass. 25326/2017; Cass. 22275/2016; Cass. 22036/2014; Cass. 19531/2014; Cass. 3830/2013; Cass. 738/2007).

Di conseguenza, nella fattispecie, pronunciata la risoluzione del contratto, le pretese dell’appaltatrice, rappresentate in guisa di riserve insoddisfatte, sono state esaminate dalla Corte d’appello in relazione agli obblighi risarcitori e restitutori incombenti sulla parte inadempiente ai sensi degli artt. 1453 e 1458 c.c. (vedasi pag. 23 della sentenza), non potendosi più fare riferimento ad una disciplina – quella delle riserve, per l’appunto – che opera soltanto con riferimento alle pretese dell’appaltatore che comportino il riconoscimento di compensi o indennizzi aggiuntivi, rispetto al prezzo originariamente convenuto, in dipendenza di qualsivoglia situazione insorta “nel corso dell’esecuzione del contratto”, e che non è pertanto invocabile quando il contratto, per la pronunciata risoluzione di esso, abbia cessato di produrre ogni effetto tra le parti, in primis come causa giustificatrice degli obblighi e delle prestazioni eseguite.

Invero, per effetto della retroattività della risoluzione del contratto e del venire meno di ogni ultrattività della disciplina contrattuale, vengono meno le riserve in quanto tali, trattandosi di pretese di natura contrattuale che nascono dall’esecuzione dell’appalto e non sono compatibili con la sua risoluzione, ma non anche le pretese sostanziali rivendicate nelle stesse riserve, che troveranno tutela in riferimento non alla disciplina contrattuale ma agli artt. 1453 e 1458 c.c..

3. Tanto premesso, la prima doglianza è infondata.

3.1. La ricorrente censura, in relazione a contratto di appalto del novembre 1994, la ritenuta piena procedibilità della domanda, avanzata dall’appaltatrice, di risoluzione del contratto per inadempimento grave dell’appaltante e “di riconoscimento del corrispettivo delle opere eseguite e non pagate, come da riserve iscritte” (oltre altre voci di danno, per mancati utili o maggiori spese), senza l’omessa instaurazione della previa procedura di risoluzione in via amministrativa, rilevando che, laddove l’impresa appaltatrice intenda promuovere il giudizio, prima dell’approvazione del collaudo e della contestuale decisione amministrativa sulle riserve, con il quale azionare le pretese di cui alle riserve iscritte nel

registro della contabilità, ha “sempre l’onere di attivare il procedimento di risoluzione amministrativa ai sensi del R.D. n. 350 del 1985, art. 23, pena l’improcedibilità dell’azione”.

3.2. Nella specie, il contratto di appalto venne stipulato nel novembre 1994.

Ora, l’art. 42 (nel Capo VI, Definizione delle controversie) del Capitolato generale opere pubbliche, D.P.R. n. 1063 del 1962, nel testo vigente ratione temporis (anteriormente quindi alla L. n. 415 del 1998, di modifica alla L. 11 febbraio 1994, n. 109), stabiliva che, quando sorgevano “contestazioni fra il direttore dei lavori e l’appaltatore”, si dovesse procedere alla risoluzione di esse in via amministrativa, a norma del regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350, e che le domande ed i reclami dell’impresa dovevano essere presentati ed inscritti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal regolamento suddetto. L’art. 44 prevedeva poi che, per tutte le controversie, la domanda di arbitrato (che doveva proporsi obbligatoriamente, in caso di mancata definizione in via amministrativa) doveva, di regola, essere proposta “dopo l’approvazione del collaudo”, potendo essere proposta anche “durante la esecuzione dei lavori e prima dell’approvazione del collaudo”, nelle ipotesi di controversie rispetto alle quali le parti erano d’accordo a non differirne la risoluzione ovvero per quelle la cui natura o rilevanza economica, ad avviso di una delle parti, non consentisse il differimento della loro risoluzione ovvero si trattasse di controversie ai sensi dell’art. 13 (oneri economici conseguenti all’approvazione di varianti) o art. 35, u.c. (ritardo nel pagamento degli acconti).

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU/2005) hanno affermato che “in tema d’appalto d’opere pubbliche, (l’abrogato) del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 42, nel delineare il procedimento per la definizione in via amministrativa, a norma del regolamento approvato con il R.D. 25 maggio 1895, n. 350, di controversie insorte nella fase d’esecuzione dei lavori, ha riguardo unicamente alle contestazioni tra il direttore dei lavori e l’appaltatore a seguito delle domande o delle riserve formulate dall’impresa in corso d’opera, con iscrizione nei documenti contabili, in calce ai quali il direttore dei lavori è tenuto ad esporre le due controdeduzioni”, cosicché la determinazione assunta all’esito del previsto procedimento “si configura non già com’espressione di un accordo tra le parti, ma come autonoma emanazione dell’ente appaltante, avverso la quale è esperibile il normale ricorso al giudice ordinario (o l’acceso agli arbitri), che non è rivolto all’annullamento di detta determinazione, ma all’accertamento della fondatezza delle pretese dell’appaltatore ed alle conseguenti pronunce di condanna”.

In effetti, in materia di appalti di opere pubbliche, le pretese dell’appaltatore in ordine a controversie insorgenti “nel corso dell’esecuzione dell’appalto”, relative a maggiori compensi o indennizzi, secondo la normativa dettata da R.D. n. 350 del 1895, dovevano tradursi, a pena di decadenza, in domande, da apporsi sul registro di contabilità relativo all’appalto, al momento della sua sottoscrizione da parte dell’appaltatore, sostanziandosi in contestazioni dei corrispettivi contabilizzati, potendo essere formulate, al momento della sottoscrizione, in riserve, da esplicitarsi, parimenti a pena di decadenza, entro quindici giorni e poi confermate all’atto di sottoscrizione del conto finale, perdendo altrimenti efficacia. A norma del R.D. n. 350 del 1895, art. 109, l’Amministrazione doveva provvedere su di esse contestualmente all’approvazione del collaudo, cosicché, di regola (D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 47), solo dopo detta approvazione poteva essere proposta l’azione giudiziaria (o l’arbitrato, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 1063 del 1962), costituendo detta approvazione e la correlata soluzione in via amministrativa delle contestazioni insorte con l’apposizione delle riserve, una condizione di procedibilità.

In sostanza, condizioni di proponibilità dell’azione, dinanzi agli arbitri o al giudice, erano la previa risoluzione in via amministrativa delle contestazioni tra direttore dei lavori e appaltatore e la previa approvazione del collaudo.

La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia temperato il rigore di tale duplice condizione.

Anzitutto, la questione conseguente al possibile trascorrere di un tempo eccessivamente dilatato, senza adozione da parte dell’amministrazione appaltante di alcun provvedimento, fu risolta normativamente dalla L. n. 741 del 1981, art. 5 (poi abrogato dal D.P.R. n. 554 del 1999, art. 231), il quale stabilì un termine per la conclusione del collaudo e un successivo termine di due mesi per l’approvazione del certificato di collaudo, trascorso il quale l’appaltatore poteva agire in giudizio in sede ordinaria o arbitrale.

Ora, se è vero che si è affermato, in passato, come l’omessa instaurazione della procedura di risoluzione in via amministrativa della controversia, ai sensi dell’art. 42 del Capitolato Generale per le opere pubbliche (D.P.R. n. 1063 del 1962) e del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 23, determini, al pari del mancato esperimento delle riserve, l’improcedibilità della domanda dell’appaltatore, quando tale omissione abbia costituito oggetto di eccezione in senso stretto dell’amministrazione (Cass. 7550/1995), ciò, come è stato successivamente precisato dalle Sezioni Unite, vale in relazione solo alle controversie insorte “nel corso dell’esecuzione dell’appalto tra impresa e direttore dei lavori”.

Invero, la procedura ex art. 42, è stata intesa come un “riesame della contestazione comunque insorta davanti al direttore dei lavori, da parte degli organi, sopraordinati allo stesso direttore, che abbiano il potere di formare in via definitiva la volontà dell’amministrazione committente” (Cass. 7550/1995; Cass. 11209/1990; Cass. 11852/2007), ribadendosi che l’art. 42, comma 1 del Capitolato generale per le opere pubbliche risponde “allo scopo di impedire che l’ente committente sia convenuto davanti al giudice prima di essere stato messo in grado di rivedere le determinazioni dei propri organi inferiori” (Cass., 14 gennaio 1976 n. 111).

D’altra parte, l’art. 44, comma 1, dello stesso Capitolato prevedeva, come sopra detto, che per tutte le controversie la domanda di arbitrato dovesse essere proposta dopo l’approvazione del collaudo. La giurisprudenza di legittimità ha cercato di temperare l’urgente esigenza di pronta definizione della controversie con i tempi di attesa del collaudo, ritenendo che le deroghe al principio della necessità del preventivo collaudo, espressamente già previste dall’art. 44, non dovessero considerarsi tassative e che la causa di temporanea improcedibilità della domanda “non è operativa in presenza di qualunque fatto o circostanza che renda inutile il collaudo o, a più forte ragione, quando il collaudo non possa essere eseguito”, come nell’ipotesi in cui entrambe le parti avessero manifestato in modo univoco la volontà di non proseguire il rapporto attraverso le contrapposte domande di risoluzione per colpa dell’altra parte, incompatibile con l’esigenza del collaudo, che presuppone l’ultimazione dell’opera (Cass. 4228/1983; Cass. 4726/1995; Cass. 8532/2000) ovvero in cui la P.A. avesse manifestato una volontà di interrompere o risolvere il rapporto nell’ambito del quale le prestazioni sono state o devono essere effettuate (Cass. 659/2000). Una volta venuta meno l’esigenza di una immediata definizione della controversia in via amministrativa in relazione a singoli punti in contestazione, definizione, in genere, funzionale alla prosecuzione del rapporto, la possibilità di adire immediatamente il giudice deve quindi essere riconosciuta.

E ciò vale a maggior ragione laddove, come nel presente giudizio, si discuta e si accerti la risoluzione per inadempimento, con efficacia retroattiva, del contratto di appalto.

Va, in ultimo, rilevato che soltanto per effetto del sopraggiungere della normativa dettata dalla L. n. 109 del 1994, artt. 31 bis e 32 (introdotto dal D.L. 3 aprile 1995, nel testo della Legge di Conversione n. 216 del 1995) – avente proprio il fine di favorire una soluzione celere ed extra-contenziosa delle controversie insorte durante l’esecuzione dell’appalto – si è ribaltata la regola generale “di rinviare al momento del collaudo la decisione in sede amministrativa sulle controversie sollevate dall’appaltatore in corso d’opera”, intendendosi riaffermare, quale condizione di procedibilità, sia del giudizio ordinario, sia (in senso improprio) dell’arbitrato, la necessità dell’espletamento di una fase amministrativa, tipizzandola e caratterizzandola, subordinando la procedibilità delle azioni dell’appaltatore a tutela delle proprie pretese all’espletamento di tale fase ovvero, in mancanza, al decorso dei termini prestabiliti (cfr. Cass. 14971/2007).

3.3. Con riguardo poi alla specifica questione della tempestiva iscrizione delle riserve e della necessità di un preventivo esperimento delle determinazioni amministrative sulle riserve, si è poi già affermato il principio, che in questa sede deve essere ribadito, secondo cui l’onere di iscrivere tempestiva riserva nel registro di contabilità, previsto dal R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 54, si riferisce in via generale ad ogni pretesa dell’appaltatore che comporti il riconoscimento di compensi o indennizzi aggiuntivi rispetto al prezzo originariamente convenuto, in dipendenza di qualsiasi situazione insorta nel corso dell’esecuzione dell’opera appaltata, restando peraltro escluse quelle pretese che, in quanto non attinenti alla quantificazione della prestazione spettante all’appaltatore, ma all’esistenza stessa del contratto, non si riflettono sul corrispettivo globalmente dovuto dall’Amministrazione per la realizzazione dell’opera, cosicché, ogni qualvolta si faccia “questione d’invalidità del contratto o dei modi della sua estinzione, quale è appunto la risoluzione per inadempimento”, la relativa domanda, arbitrale o giudiziaria, non è soggetta alla decadenza prevista per l’inosservanza dell’onere della riserva, che sussiste soltanto con riferimento alle pretese dell’appaltatore che si riflettono sul corrispettivo dovutogli (cfr. Cass. 22275/2016; Cass. 22036/2014; Cass. 19531/2014; Cass., n. 388/2006; Cass. 1217/2000).

In sostanza, in tema di appalto di opere pubbliche, il previo onere di iscrivere tempestiva riserva, a pena di decadenza, nel registro di

contabilità, attiene alle pretese economiche dell’appaltatore di matrice contrattuale, vale a dire di maggiori compensi o indennizzi, che abbiano l’effetto di aggravare il compenso complessivo dovuto dalla stazione appaltante, anche a titolo risarcitorio, per i pregiudizi sofferti dall’appaltatore e i costi aggiuntivi da affrontare, ma sempre in dipendenza di situazioni insorte “nel corso dell’esecuzione dell’opera appaltata”, non anche in relazione a quelle pretese dell’appaltatore di “risarcimento del danno (e di pagamento dei lavori eseguiti) che sono conseguenti all’invalidità o estinzione del rapporto, come la risoluzione per inadempimento”, ipotesi nella quale la pretesa può essere formulata “indipendentemente dalla formulazione di specifiche riserve che presuppongono la persistenza del rapporto” (Cass. 5332/1994; Cass. 22275/2016).

3.4. Ora, nella fattispecie, a Corte d’appello ha correttamente rilevato, ai fini della ritenuta procedibilità della domanda, che la stessa ULSS aveva deliberato, nel 2001, di risolvere il contratto di appalto, cosicché doveva escludersi una volontà di prosecuzione del rapporto, e che, dall’altro lato, le pretese dell’appaltatore, oggetto delle riserve iscritte, concernenti maggiori compensi, rimborsi o indennizzi, anche perché rientranti in un ambito risarcitorio/restitutorio conseguenti la chiesta risoluzione, esulavano dall’ambito tipico dell’art. 42 del Capitolato generale (attinente alle sole contestazioni tra appaltatrice e direttore dei lavori insorte nel corso dell’esecuzione dei lavori), potevano ben essere definite in sede giudiziale, ben prima dell’approvazione del collaudo e quindi anteriormente alla decisione in via amministrativa sulle riserve iscritte, che di norma deve avvenire in sede di collaudo, ai sensi del citato art. 44 del Capitolato generale, e che comunque attiene ad un rapporto contrattuale validamente ancora in essere.

4. Il secondo motivo è parimenti infondato.

La Corte d’appello ha ritenuto che l’eccezione di tardività e decadenza delle riserve, sollevata tempestivamente dalla ULSS di Feltre nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, fosse generica, essendosi la convenuta limitata a dedurre, con formula di stile: “per quanto riguarda le riserve di cui l’attrice chiede il riconoscimento, con riserva di più ampiamente dedurre, se ne eccepisce fin d’ora l’inammissibilità, improponibilità, tardività e decadenza”.

Lamenta la ricorrente ULSS che l’eccezione di decadenza non poteva essere più dettagliata, essendo la domanda attorea, in punto riserve, estremamente generica, atteso che, nell’atto di citazione, il testo delle riserve non era riprodotto ed inoltre, quanto ai documenti richiamati, il doc.to 35 riguardava solo le riserve iscritte il 5/9/2001, relative a richieste di danni ed oneri per la sospensione dei lavori dal (OMISSIS) (riserva peraltro ritenuta infondata dalla Corte di merito), mentre il doc.to 36 consisteva solo in un quadro riassuntivo delle riserve iscritte nel registro di contabilità (non prodotto dall’attrice), con indicazione del titolo e del relativo importo richiesto.

Ora, come già rammentato nel precedente paragrafo, costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di appalto di opere pubbliche, l’appaltatore che, nel corso dell’esecuzione del contratto, faccia richiesta di pagamento di maggiori compensi, indennizzi o rimborsi rispetto al prezzo concordato è tenuto a registrare la riserva tempestivamente, ai sensi del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 53 e 54, ma, ove egli abbia provveduto a tale registrazione tardivamente, detta tardività deve essere contestata dall’Amministrazione appaltante, in quanto, trattandosi di diritto patrimoniale disponibile della P.A., è configurabile il tacito riconoscimento dell’altrui pretesa (Cass. 3824/2003; Cass. 1637/2006; Cass. 11310/2011; Cass. 7805/2018). Quindi l’intempestiva iscrizione nell’apposito registro delle riserve formulate dall’appaltatore ne comporta la decadenza, a condizione che l’Amministrazione abbia regolarmente rilevato e contestato detta intempestività e, con essa, abbia nel processo eccepito l’avvenuta decadenza (Cass. 281/2017).

Tuttavia, nella specie, la questione di una “decadenza dell’appaltatrice” per mancanza di tempestiva iscrizione delle riserve neppure si poneva, in realtà, con conseguente necessità di procedere ad una correzione della motivazione della Corte di merito, erroneamente motivata in diritto sul punto in esame, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., in quanto, come già detto nel precedente paragrafo, mentre la riserva presuppone l’esistenza di un contratto valido di cui si chiede l’esecuzione, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, quale è appunto la risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall’inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all’istituto delle riserve (cfr. Cass. 22275/2016; Cass. 22036 del 2014; Cass. n. 388 del 2006), ma seguono i principi generali di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c..

5. Il terzo ed il quarto motivo, da trattare unitariamente in quanto connessi, sono inammissibili.

Con essi, la ricorrente contesta il giudizio espresso dalla Corte di merito sull’imputabilità alla ULSS della risoluzione del contratto, essendosi ritenuto legittimo il rifiuto dell’appaltatrice di riprendere i lavori dopo la sospensione invernale del 1999-2000, stante sia la mancanza di adeguata copertura finanziaria delle opere oggetto di perizia di variante approvata con deliberazione della ULSS n. 607 del 1996 sia l’illegittimità delle disposte sospensioni dei lavori.

Ora, quanto al primo profilo, oggetto del terzo motivo, la ricorrente afferma che l’originario stanziamento di Lire 1.970.000.000 era sufficiente a garantire il completamento dell’opera come pure lo era il residuo dei fondi accertato dal CTU (Lire 40.000.000).

Questa Corte ha già affermato che sussiste un obbligo dell’appaltante di assicurare la copertura di finanziaria di tutte le opere, in quanto “la disposizione di cui alla L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 11 come sostituito dalla L. 8 ottobre 1984, n. 687, art. 3) secondo cui per l’esecuzione di lavori complementari da parte dell’aggiudicatario dei lavori principali deve essere in ogni caso garantita la copertura finanziaria – attesa l’ampia formulazione della norma e la sua “ratio”, diretta a garantire l’appaltatore dal rischio di dover assumere gli oneri derivanti dalle nuove opere senza adeguata copertura finanziaria delle stesse, e quindi dal rischio di inadempimento da parte dell’Amministrazione committente, è applicabile a tutte le integrazioni e variazioni dell’opera originaria apportate durante l’esecuzione dell’appalto” (Cass. 4319/1994; conf. a Cass. 4397/2006; success. conf. Cass. 18239/2012).

Quanto al secondo profilo, oggetto del quarto motivo, in ordine alla ritenuta illegittimità delle sospensioni di lavori, ascrivibili non a circostanze sopravvenute ed imprevedibili ma a carenze del progetto originario imputabili alla ULSS, si afferma, nel motivo di ricorso, che le stesse erano legittime, in quanto, trattandosi di ristrutturazione di un fabbricato, in sede progettuale non si poteva conoscere quanto poi emerso nel corso dell’esecuzione dei lavori, dopo la rimozione degli intonaci.

Questa Corte ha già chiarito che “in tema di appalto di opere pubbliche, le ragioni di pubblico interesse o necessità che, ai sensi del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, comma 2, legittimano l’ordine di sospensione dei lavori vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute non previste (né prevedibili) dall’Amministrazione con l’uso dell’ordinaria diligenza, così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza dell’Amministrazione medesima”, cosicché “nel caso che sopravvenga la necessità di approvare una “perizia di variante”, tale emergenza non deve essere ricollegabile ad alcuna forma di negligenza o imperizia nella predisposizione e nella verifica del progetto da parte dell’ente appaltante, il quale è tenuto, prima dell’indizione della gara, a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti tecnici, e ad impiegare la dovuta diligenza nell’eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell’opera sì come progettata” (Cass. 13643/2004; Cass. 5135/2002; Cass. 28160/2017; Cass. 25554/2018).

Quanto dedotto dalla ricorrente non configura violazioni di diritto sostanziale presenti nella decisione impugnata, cosicché il riferimento alle norme in tema di risoluzione del contratto appare palesemente inconferente, giacché quel che viene in discussione è unicamente il modo in cui il giudice di merito, cui competeva farlo, ha valutato le risultanze documentali acquisite agli atti.

Trattasi di doglianze volte inammissibilmente a travolgere l’accertamento in fatto motivatamente espresso dalla Corte di merito.

6. Il quinto motivo è inammissibile.

Con esso si denuncia vizio di ultrapetizione della decisione della Corte di merito in relazione al riconoscimento di equo compenso all’appaltatrice, a ristoro del pregiudizio economico risentito, non solo per le quantità realizzate eccedenti il sesto quinto di quanto

contrattualmente previsto, anche per i lavori in meno non effettuati.

Ora, tale voce è stata riconosciuta dalla Corte d’appello, nell’ambito del risarcimento dei danni liquidati all’appaltatrice, ritenuta adempiente, una volta dichiarato risolto il contratto per inadempimento dell’appaltante ULSS, sia pure facendo riferimento a quanto già richiesto dalla stessa nell’ambito della Riserva n. 1.

Viene dedotto dalla ricorrente esclusivamente un vizio di ultrapetizione, assumendosi che l’impresa aveva richiesto, nel testo della riserva n. 1, l’equo compenso solo per le variazioni nelle quantità “eccedenti il quinto d’obbligo”.

Ora, il vizio ex art. 112 c.p.c. risulta sollevato per la prima volta in questa sede di legittimità, atteso che la sentenza impugnata dà atto che, in giudizio, la ULSS aveva solo lamentato, non anche l’assenza di domanda da parte di Edilmar, ma l’erroneità della valutazione del consulente tecnico per avere ritenuto meritevoli di equo compenso anche le variazioni negative.

In ogni caso, non si deduce nel motivo, invece, anche un vizio di violazione di legge per inconferenza del richiamo, pur presente nella decisione impugnata, al D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 13 ed all’art. 2 del Capitolato di appalto, atteso che il criterio utilizzato non può trovare applicazione, in sede di liquidazione del danno, quando il contratto di appalto sia stato risolto per inadempimento della stazione appaltante (cfr. Cass. 15621/2012).

7. Il sesto motivo, concernente vizio di violazione di legge in ordine alle sospensioni dei lavori ed alla loro ritenuta illegittimità per carenze progettuali in rapporto alla negata corresponsabilità dell’appaltatrice, la quale avrebbe invece dovuto diligentemente e tempestivamente rilevare le carenze progettuali, è in parte inammissibile, in parte infondato.

Il motivo e’, anzitutto, rivolto a criticare l’apprezzamento delle risultanze processuali operato dal giudice di merito, contrapponendo a tale apprezzamento quello ritenuto più corretto dalla parte e sviluppando argomenti di mero fatto che non possono essere scrutinati in sede di legittimità. Peraltro il motivo è in contraddizione con quanto affermato dalla stessa appaltante in ordine al fatto che essa aveva potuto conoscere le condizioni specifiche dell’immobile solo in corso d’opera e dopo approfondite indagini.

Inoltre, se è vero che in generale rientra tra gli obblighi di diligenza dell’appaltatore controllare la validità tecnica del progetto, prima della stipulazione del contratto, e, nella fase successiva, la stessa impresa è tenuta a segnalare le omissioni progettuali, ai fini dell’adozione di varianti in corso d’opera, in adempimento del dovere di collaborazione che presiede allo svolgimento del rapporto (da ultimo, Cass. 3839/2021), tuttavia, nella specie, si discute solo del fatto che, a cause dei mancati “sondaggi” sull’immobile in stato di abbandono, effettuabili dalla ULSS proprietaria dello stabile che ne aveva la piena disponibilità, il reale stato di consistenza e l’entità dell’intervento di restauro non era stato adeguatamente verificato in fase di progettazione.

Peraltro, questa Corte ha già chiarito che “in tema di appalto di opera pubblica, le ragioni di pubblico interesse o necessità che possono giustificare la sospensione dei lavori vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili da parte della P.A. con l’uso dell’ordinaria diligenza, e non possono quindi essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza della committente, cui spetta acquisire, quale titolare dell’opera da realizzare, le autorizzazioni amministrative necessarie per l’esecuzione dei lavori in osservanza del dovere, discendente dall’art. 1206 c.c. e più in generale dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, di cooperare all’adempimento dell’appaltatore ponendo in essere tutte quelle attività, distinte dal comportamento dovuto da quest’ultimo, necessarie affinché egli possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio” (Cass. 25554/2018; Cass. 28160/2017; Cass. 12698/2014).

8. Il settimo motivo è infondato in parte, inammissibile in altra.

Con esso la ricorrente deduce, sia che, ai sensi del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 33, qualora l’appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione e illegittimo il protrarsi della stessa, può scegliere tra la prosecuzione dei lavori o chiedere lo scioglimento del contratto, ma, nella specie, la Edilmar non aveva mai chiesto lo scioglimento del contratto, per effetto del prolungarsi della sospensione oltre il quarto della durata complessiva dell’appalto, D.P.R. n. 1063 del 1962, ex art. 30, sia che il computo della durata della sospensione preso in considerazione per il calcolo dei maggiori oneri (l’intero periodo di 464 gg.), dal consulente tecnico e dalla Corte d’appello, è erroneo, dovendosi scorporare il periodo intercorso fino all’atto di sottomissione (78 gg.), sottoscritto ed accettato dall’impresa, il periodo intercorrente di norma per l’approvazione regionale della perizia di variante (almeno 180 gg.) ed il periodo invernale (90 gg) (questo, in relazione al danno liquidato dalla Corte di merito con riferimento a quanto richiesto dall’impresa originariamente nella Riserva n. 5).

In relazione alla voce di danno, indicata, originariamente, nella Riserva n. 6, relativa ai maggiori oneri conseguenti alla sospensione dei lavori dal (OMISSIS), si deduce l’erroneità del calcolo del periodo, dovendo essere scorporato sempre il periodo invernale (90 gg.).

Ora, il richiamo al disposto dell’art. 30 del Capitolato generale del 1962 è inconferente perché esso concerne le sospensioni per ragioni di pubblico interesse o necessità, ipotesi motivatamente esclusa dalla Corte d’appello.

Per il resto, il motivo introduce inammissibili questioni di fatto.

9. L’ottavo motivo, è infondato, in parte, e inammissibile, in altra parte.

Si censura, con riferimento a quanto liquidato a titolo di “compenso dei maggiori oneri subiti” dall’appaltatrice per la sospensione di gg. 247 disposta dall’appaltante il 20/12/1997, come richiesto nella originaria Riserva n. 6, solo la parte relativa all’aggiornamento dei prezzi contrattuali, essendosi riconosciuto anche il danno (“equo compenso”) per l’aumento dei prezzi conseguente all’illegittima sospensione ordinata dalla committente, rilevandosi, nel motivo, che la revisione prezzi è stata abrogata dalla L. n. 359 del 1993 e dalla L. n. 109 del 1994, che il prezzo pattuito in contratto era fisso ed inderogabile e che erroneamente la revisione è stata in ogni caso applicata all’intero importo delle opere eseguite sino al momento dello scioglimento unilaterale del rapporto da parte della ULSS, laddove non erano soggetto ad aggiornamento o revisione dei prezzi i lavori eseguiti entro il termine di ultimazione pattuito (540 gg) e nell’anno successivo.

Orbene, la richiesta dell’appaltatrice era di riconoscimento di tutti i maggiori oneri sostenuti per l’aumento dei prezzi in conseguenza dei ritardi imputabili alla committente e pertanto indipendentemente dal meccanismo di revisione dei prezzi; in sostanza, stante l’esplicita qualificazione della domanda come risarcitoria si deve escludere che l’appaltatrice abbia agito per la revisione dei prezzi (Cass. SU 5951/2008: “in materia di appalto di opere pubbliche, la revisione legale dei prezzi presuppone la mancanza di colpa da parte dell’Amministrazione, mentre se vi è colpa di quest’ultima e, quindi, risultano ad essa addebitabili fatti per effetto dei quali la ritardata esecuzione dei lavori sia venuta a coincidere con un periodo di prezzi crescenti, gli aumenti subiti dall’appaltatore per fatto della committente restano al di fuori della disciplina della revisione anzidetta e dell’applicazione dello speciale procedimento predisposto per i computi revisionali, onde l’appaltatore stesso ha diritto di venire pienamente reintegrato di tutti i maggiori oneri sopportati (e che non avrebbe sopportato mediante un’esecuzione tempestiva), qualunque possa essere stata l’entità dell’aumento, senza alcuna detrazione di alea e senza alcuna pregiudiziale circa l’entità delle ripercussioni di tali maggiori oneri sul complessivo costo dell’opera”; cfr. anche Cass. SU 14696/2019 su questione di giurisdizione).

Per la restante parte la doglianza è inammissibile, essendosi proceduto a valutazione equitativa con motivazione immune da vizi logici.

10. Il nono motivo e’, in parte, infondato, in parte, inammissibile.

Con esso, la ricorrente ravvisa un “non motivato contrasto con la CTU” ed un vizio di contraddittorietà ed illogicità della sentenza per avere prima ritenuto la perizia di variante non efficace e vincolante per mancanza di adeguata copertura finanziaria e poi riconosciuto all’appaltatrice una perdita di utile indennizzabile in riferimento alla mancata esecuzione di tali lavori.

Ma così facendo si stravolge il contenuto della decisione e si sostiene che il diritto dell’appaltatore, ritenuto adempiente, a conseguire gli utili per i lavori non eseguiti ed il diritto di conseguire, a titolo restitutorio, il prezzo pattuito anche per effetto della variante approvata, come ritenuto dalla Corte d’appello, dovrebbe venire meno per effetto della condotta inadempiente dell’appaltante (in relazione alla mancata copertura finanziaria).

In relazione all’asserito contrasto con la consulenza tecnica il motivo è poi inammissibile per difetto di autosufficienza, essendo riprodotto un mero stralcio delle conclusioni del consulente, che non rende comprensibile il senso della doglianza.

11. Il decimo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge (L. n. 741 del 1981, art. 3) e sempre contrasto con la CTU (non si comprende se la prima o la seconda consulenza espletata nel giudizio di merito), in relazione al riconoscimento di importo per interessi da ritardata corresponsione dell’anticipazione), è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Peraltro, in sentenza, si fa riferimento alla “fattura n. (OMISSIS)” e al fatto che la stessa ULSS aveva “riconosciuto in comparsa conclusionale depositata in primo grado” il credito in questione.

Al limite, sarebbe quindi configurabile un vizio di tipo revocatorio. 12. L’undicesimo motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1.

La Corte di merito, nel dichiarare estinte le polizze fideiussorie, per mancata effettuazione tempestiva delle operazioni di collaudo (superamento del termine di sei mesi di legge), ha fatto applicazione di principi di diritto già affermati da questo giudice di legittimità, con precipuo riferimento allo svincolo delle garanzie, dirette e indirette, gravanti sull’impresa appaltatrice (cauzione prestata, ritenute a garanzia, eventuali fideiussioni).

Questa Corte ha infatti statuito che “nell’appalto di opera pubblica, la compagnia assicuratrice può eccepire, nei confronti del beneficiario, l’estinzione della polizza rilasciata a garanzia della regolare esecuzione dell’opera a causa della scadenza del termine previsto dalla L. n. 741 del 1981, art. 5, per l’approvazione del certificato di collaudo indipendentemente dalla qualificazione della stessa in termini di fideiussione o di contratto autonomo di garanzia, la cui specificità comporta che il garante non può opporre al creditore le eccezioni attinenti alla validità del rapporto da cui deriva l’obbligazione principale, ma non anche quelle attinenti alla validità e all’efficacia dello stesso contratto di garanzia” (Cass. 18702/2015; Cass. 7292/2012; anche Cass. 26581/2021 indicata da Groupama in memoria).

Peraltro, la ricorrente si limita, del tutto apoditticamente, ad affermare che l’estinzione delle polizze dovrebbe essere impedita per il solo fatto della richiesta di incameramento da essa stazione appaltante formulata al momento della Delibera di risoluzione del contratto del 2001.

13. Gli ulteriori motivi sono assorbiti, attenendo a domande riconvenzionali risarcitorie della ULSS respinte dal giudice di merito ovvero a richiesta conseguente all’auspicata riforma della decisione impugnata (in punto di interessi e condanna alle spese).

14. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, in favore della controricorrente Edilmar, in complessivi Euro 5.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, e, in favore della controricorrente Groupama, in complessivi Euro 7.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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