Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3818 del 26/02/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3818 Anno 2016
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

Ud. 29/01/2016
SENTENZA

PU
sul ricorso 21417-2009 proposto da:
SBIROLI

MARIA

LUCIA

(c.f.

SBRMLC35T52E986T),

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 8,
presso l’avvocato ROMANA D’AMBROSIO, rappresentata e
difesa dall’avvocato VINCENZO VITALE, giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente –

2016
213

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI,
REGIONE PUGLIA, COMUNE DI OSTUNI;
– intimati –

Data pubblicazione: 26/02/2016

avverso la sentenza n. 128/2009 del GIUDICE DI PACE
di OSTUNI, depositata il 06/03/2009;
,..

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/01/2016 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

Generale Dott. ALBERTO CARDINO

che ha concluso per

l’accoglimento dei motivi secondo, terzo, quinto,
ottavo e nono.

s

:

s

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.11 Giudice di Pace di Ostuni, su domanda proposta dalla
signora Maria Lucia Sbiroli, volta ad ottenere la somma di
871,52, oltre accessori, quale contributo ex art. 2, co.

2, DL n. 367 del 1990 convertito nella legge n. 3 del 1991
provvidenze in favore delle aziende

(riguardante le

agricole, singole o associate, colpite dalla siccità
verificatasi nell’annata agraria 1989-90), dichiarata la

carenza di legittimazione passiva del Comune di Ostuni, con
la sentenza

n. 192 del 2004,

ha condannato la

Puglia al pagamento della somma richiesta e il

Regione

Ministero

delle Politiche Agricole e Forestali a rivalere la Regione

per quanto erogato alla richiedente.
2.La sentenza, impugnata davanti alla Corte di cassazione
dal Ministero e dalla Regione, è stata cassata, con rinvio,
dalla Corte con la sentenza n. 24735 del 2005, pubblicata
il 24 novembre 2005.
3.

Riassunto il giudizio avanti al Giudice di Pace di

Ostuni, in data 1 luglio 2006, a cura del Ministero, che
chiedeva il rigetto del ricorso, l’attrice Sbiroli
insisteva per la condanna della Regione Puglia al pagamento

della detta somma, con gli accessori, nel contraddittorio
con le altre parti che si costituivano in causa.

r-

3

3.1. All’udienza del 27 settembre 2007, tuttavia, l’attrice
«eccepiva» l’esistenza del giudicato, per effetto della
sentenza n. 283 del 2004 resa dallo stesso Giudice di Pace
di Ostuni, che aveva già condannato la Regione Puglia al
pagamento di quella stessa somma, in suo favore, sulla base
di una domanda di identico contenuto.
4.

Con sentenza pubblicata in data 6 marzo 2009, ed in

questa sede impugnata, il Giudice di Pace

di

Ostuni ha

dichiarato l’improcedibilità della domanda ed ha condannato
la signora Sbiroli (CONSIDERATA «parte formalmente
soccombente») al pagamento delle spese giudiziali,
liquidate nel minimo in difetto di specifiche, in favore di
tutte e tre le parti costituite: il Ministero ed il Comune,
integralmente; la Regione nella misura di 2/3, essendo
responsabile assieme alla Sbiroli della prosecuzione del
giudizio per la mancata eccezione di litispendenza.
4.1.

Secondo il giudice del giudizio di rinvio, in forza

del giudicato esterno, provato in corso di giudizio ma
formatosi anteriormente all’atto di riassunzione del
vecchio giudizio ed in ossequio alla pronuncia della SC, la
domanda era da dichiarare improcedibile.
4.2. Quanto alle spese, in applicazione dell’art. 92, primo

coma, seconda parte, c.p.c., in combinato disposto con gli
artt. 96 e 100 c.p.c., accertata la responsabilità
aggravata della attrice, per aver dato corso ad una inutile
4

L

attività processuale, le stesse

anche in base al

principio della soccombenza virtuale, desumibile dal fatto

o

che la Sbiroli aveva dovuto sollevare la questione di cosa
giudicata, implicitamente riconoscendo l’infondatezza della
domanda proposta

ab initio,

oltre che per la violazione

medesima attrice, «formalmente soccombente».
S.

Avverso tale pronuncia ricorre la soccombente signora

Sbiroli, con ricorso affidato a otto mezzi.
6.

Le parti intimate ( Regione, Ministero e Comune) non

hanno svolto difese.

moTrvI

DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso (Violazione dell’art. 112
c.p.c., nullità della sentenza ai sensi degli artt. 161,
co. 1, e 156, co. 2, in relazione all’art. 360, n. 4
c.p.c.) viene posto, il seguente quesito di diritto:

«Dica

la Corte se, in assenza di apposita domanda, il giudice può
affermare la responsabilità processuale aggravata al sensi
dell’art. 96 c.p.c. della parte soccombente e condannarla,
in applicazione del richiamato disposto normativo, al
pagamento delle spese di lite, oltre che al risarcimento
danni o se, invece, pronunciandosi d’ufficio su tale
domanda viola l’art. 112 c.p.c., nonostante che nessuna

delle altre parti presenti nel giudizio avesse mai

,

dell’art. 88 c.p.c. andavano poste a carico della

richiesto l’applicazione dell’art. 96 c.p.c. ei confronti
della stessa Sbiroli ».
1.1. Secondo la ricorrente, la sentenza non avrebbe
considerato che l’art. 96 c.p.c., per la condanna, richiede

l’istanza dell’altra parte.
2.Con il secondo motivo di ricorso (Violazione e falsa
applicazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., in relazione
all’art. 360, n. 3 c.p.c.) viene posto, il seguente quesito
di diritto:

«Dica la Corte se la condanna alle spese per

responsabilità aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., può
essere pronunciata solo a carico della parte soccombente,
non potendosi in caso contrario configurare la mala

fede o

la colpa grave, elementi necessari per la sussistenza di
detta responsabilità, con la conseguenza che non può farsi
luogo all’applicazione di detta norma nel confronti della
parte cha sia risultata interamente vittoriosa, ostandovi
anche il principio per cui la spese, per effetto degli
artt. 91 e 92 c.p.c., non possono gravare totalmente sulla
parte che sia risultata totalmente vittoriosa. Dica quindi
se il Giudice di pace, avendo riconosciuto la signora
Sbiroli quale parte totalmente vittoriosa del giudizio, per
effetto dell’accoglimento dell’eccezione di cosa giudicata
dalla stessa sollevata, avrebbe potuto condannare la
medesima Sbiroli al pagamento delle spese di lite per

6

responsabilità aggravata o se egli abbia violato gli artt.
96, 91 2 92 c.pc. ».
2.1. Secondo la ricorrente, la sentenza avrebbe errato
nelle statuizioni di condanna alle spese di colei che

sarebbe risultata sostanzialmente e totalmente vincitrice,
avendo accolto la sua eccezione di giudicato, così ponendo
le spese a carico di colei che ha vinto.
3.Con il terzo mezzo di ricorso (Violazione e falsa
applicazione degli artt. 92 e 88 c.p.c., in relazione
all’art. 360, n. 3 c.p.c.) viene posto, il seguente quesito
di diritto: «Dica la Corte se la proposizione di due cause
di identico contenuto dinanzi allo stesso giudice
configura di per sé violazione del dovere di lealtà

e

probità imposti dall’art. 88 c.p.c. e se, quindi, l’avere
promosso il medesimo giudizio per il conseguimento della
stessa domanda, giustifica ai sensi dell’art. 92 c.p.c. la
condanna

della parte totalmente vittoriosa al rimborso

delle spese che le altre parti hanno dovuto sostenere. Dica
quindi se la Sbiroli, proponendo

due

domande identiche

dinanzi allo stesso giudice ha violato il dovere di lealtà
e probità previsto dall’art. 88 c.p.c. o se il Giudice
abbia violato gli artt. 88 e 92 c.pc. ».
3.1. Secondo la ricorrente, la sentenza sarebbe viziata in
quanto proporre due giudizi avanti allo stesso giudice non
costituirebbe affatto violazione del dovere di lealtà e
7

probità. La disciplina risultante dal combinato disposto
degli artt. 92 e 88 c.p.c. mirerebbe a contrastare solo i
comportamenti fraudolenti delle parti.
4.Con il quarto (erroneamente denominato quinto, Violazione

e falsa applicazione degli artt. 92 e 91 c.p.c., in
relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.) viene posto, il
seguente quesito di diritto: Dica /a Corte se la pronuncia
di improponibilità della domanda comporta la soccombenza
effettiva della parte attrice e, quindi, viene disatteso il
principio della soccombenza se, in ragione della
soccombenza virtuale, il rimborso delle spese venga posto a
carico del convenuto in giudizio con un’azione dichiarata
improponibile e dunque totalmente vittorioso. Dica quindi
se il Giudice, pur riconoscendo la

Sbiroli

quale parte

vittoriosa del giudizio, ha disatteso il principio secondo
cui le spese non possono essere poste a carico della parte
totalmente vittoriosa, non potendosi richiamare l’istituto
della soccombenza virtuale, considerato che la pronuncia di
improponibilità della domanda, in accoglimento
dell’eccezione di cosa giudicata, comporta la soccombenza
effettiva delle altre parti».
5.Con il quinto motivo di ricorso (erroneamente denominato

sesto,

Violazione e falsa

Cost.,

324 c.p.c.

applicazione degli artt. 24

e 2909 c.c., in relazione all’art. 360,

n. 3 c.p.c.) viene posto, il seguente quesito di diritto:
8

Dica la Corte se l’accoglimento dell’eccezione di cosa
giudicata impedisce il riesame della controversia, con la
conseguenza che resta precluso al giudice ogni valutazione

del merito della controversia che contrasti con
l’accertamento contenuto con la sentenza coperta da

giudicato e se impedire l’eccezione di giudicato comporta
la violazione dell’art. 24 Cost. Dica quindi se il Giudice
ha effettuato una valutazione del merito della domanda che
gli era preclusa

per effetto della precedente decisione

coperta da giudicato e se, quindi, ha violato gli artt. 24
della Cost., 324 c.p.c. e 2909 c.c. ».
6.Con il sesto (erroneamente denominato settimo, Omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione
all’art. 360, n. 5 c.p.c.) viene contestata la
contraddittorietà della motivazione in quanto il Giudice di
pace, nella sua sentenza, avrebbe contraddittoriamente
considerato la stessa parte da un lato totalmente
vittoriosa e dall’altro effettiva soccombente.
7.Con il settimo mezzo (erroneamente denominato ottavo,
Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 324
c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.)
viene posto, il seguente quesito di diritto: Dica la Corte
se, qualora la sentenza di merito contenga una pluralità di
statuizioni, l’eventuale ricorso per cassazione può giovare
solo alla parte che abbia esercitato il diritto di
9

impugnazione, per rimuove

quelle

ad essa sfavorevoli,

mentre le altre, se non censurate dalla controparte con
ricorso incidentale, restano coperte dal giudicato e,
pertanto, quando la Corte di cassazione cassi la sentenza
del giudice di merito, rinviando per il riesame ad altro

giudice dello stesso ufficio, cui affida il compito di
riesaminarlo e di decidere sulle spese del merito, il
giudice del rinvio può decidere solo su tali punti e la
statuizione sulle spese del merito, se non ha formato
oggetto di ricorso incidentale, passa in giudicato. Dica
quindi

se il

Giudice ha violato il principio

dell’intangibilità del giudicato in quanto sul punto si era

formato un giudicato implicito, per effetto della pronuncia
z

sul merito in primo grado, di compensazione delle spese di
lite e della mancata impugnazione dinanzi alla SC della
decisione da parte del Comune».
7.1. Secondo la ricorrente, la sentenza sarebbe viziata in
quanto il giudice di pace avrebbe violato il principio
dell’intangibilità del giudicato in quanto sul punto si
sarebbe formato un giudicato implicito, per effetto della
pronuncia di merito di primo grado di compensazione delle
spese di lite e della mancata impugnazione della decisione
da parte del Comune.
8.Con l’ottavo motivo (erroneamente denominato nono,
contenente doglianza di Violazione e falsa applicazione
10

degli artt. 101, 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360,

n. 3 c.p.c.) viene posto, il seguente quesito di diritto:
«Dica la Corte se le spese di lite devono essere liquidate
a carico della parte che,rítenendo erroneamente di dover
integrare il contraddittorio nei confronti di un altro

dal Giudice soccombente, anche se quest’ultima

non ha mai

esteso alcuna domanda nei confronti del chiamato in causa.
Dica quindi se, nel caso di specie in cui il Ministero è
stato evocato in giudizio da//a Regione erroneamente„ la
signora Sbiroli poteva essere condannata a pagare le spese
di lite nei confronti del Ministero oppure il Giudice abbia
violato gli artt. 101 e 91 c.pc. ».
8.1. Secondo la ricorrente, la sentenza sarebbe viziata in
quanto il Giudice di Pace avrebbe errato condannando la
Sbiroli al pagamento delle spese a favore del Ministero,
terzo chiamato in causa dalla Regione e nei cui confronti
l’attrice

non avrebbe mai esteso la sua domanda di

pagamento.

**
9. Va premesso, per meglio cogliere il groviglio delle
questioni poste con il ricorso per cassazione, che la
(invero non chiarissima) sentenza del Giudice di Pace, in
questa sede impugnata ha, al contempo, inteso affermare, al
di là del coacervo di argomenti impegnati nella

soggetto, lo chiami in causa oppure della parte ritenuta

o’

giustificazione

della

decisione,

la

responsabilità

esclusiva (nei confronti del Ministero e del Comune) e
!I.

parzialmente concorrente (con la Regione) dell’odierna
ricorrente per le spese del giudizio, sulla base della
violazione dei doveri stabiliti dall’art. 88 e in relazione
agli artt. «96 e 100» c.p.c., definendola “aggravata”, ma

I

anche in considerazione della “soccombenza virtuale”, ai
sensi dell’art. 91 c.p.c., avendo stabilito
l’improcedibilità della sua domanda, per averne proposto
una seconda ed identica domanda, che aveva messo capo ad
altra condanna della Regione, di identico tenore della
prima, passata in giudicato.
9.1. Formalmente e sostanzialmente, pertanto, il giudice di

merito ha reso una sola pronuncia sulle spese, anche se
motivata, come si dirà, in modo confuso, sulla base di una
doppia

ratio decidendi:

a) quella della violazione dei

doveri processuali della parte; b) quello della soccombenza
virtuale della medesima, in questo secondo giudizio.
9.2.

Ma, nel provvedimento impugnato, mancano le due

distinte pronunce che devono essere date in tali casi (una,
sulla responsabilità risarcitoria e, l’altra, sul
regolamento delle spese vere e proprie), come questa stessa
Corte ha sostanzialmente affermato quando ha enunciato i
seguenti principi di diritto:

12

,

a) Le condanne alle spese ed al risarcimento dei danni per

.,

responsabilità

processuale

aggravata,

ai

sensi,

rispettivamente, degli artt.91 e 96 cod. proc. civ.,
integrando pronunce accessorie e conseguenziali

alla

decisione della causa, presuppongono che nei confronti

della parte soccombente siano state proposte ed accolte
domande, eccezioni o difese, processuali o di merito.
(Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso
la sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato la
nullità della citazione in giudizio di un terzo nei cui
confronti era stato chiesto il rimborso delle spese di
giudizio

e il risarcimento per responsabilità aggravata

senza che fosse stata avanzata nei suoi confronti alcuna
domanda) (Sez. 2, Sentenza n. 4383 del 2009);
b) Sia l’accertamento della mala fede o colpa grave del
convenuto nel resistere al giudizio promosso dall’attore
sia l’eventuale condanna al risarcimento dei danni ex art.
96, coma primo cod. proc. civ. con la liquidazione di
questi, debbono essere contestuali e contenuti in una sola
e medesima sentenza, quella che chiude il

giudizio. Solo

tale sentenza, difatti, può effettuare un accertamento
globale sulla soccombenza delle parti e può contenere sia
la condanna alle spese, a norma dell’art. 91 cod. proc.
civ, che quella al risarcimento dei danni ex art. 96 stesso
codice. (Sez. 2, Sentenza n. 2761 del 1968).
13

Come si è detto, invece, mancando le due statuizioni

9.3.

necessarie perché possa parlarsi di responsabilità
aggravata, deve concludersi per l’inesistenza d’una tale
(terza) ratio decidendi.
L’odierna ricorrente, peraltro, ha censurato le due

rationes

così individuate, ma senza che le sue critiche

9.4.

demolitrici siano «giunte in porto», con successo.

*
10.

Il primo motivo del ricorso, anzitutto, è infondato

anche se la motivazione della sentenza deve essere
corretta.
10.1. Con esso si censura la decisione del Giudice di pace

in quanto la sentenza non avrebbe considerato che l’art. 96
c.p.c., per la condanna, richiede l’istanza dell’altra
parte del giudizio.
10.2.

L’affermazione in diritto è corretta, ma essa non

coglie che superficialmente il segno. Come si è precisato
poc’anzi, le due rationes decidendi che, si sono isolate
nel complesso argomentativo del giudice di pace, attengono
alla sola regolamentazione delle spese processuali, non
anche al responsabilità aggravata per lite temeraria, onde
quel riferimento all’art. 96 appare senza dubbio eccedente
il mezzo sullo scopo

e come tale esso va eliminato, ai

14

..

sensi

dell’art. 384, c.p.c., in tali sensi dovendosi

correggere la motivazione della sentenza impugnata.
11.

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso,

tra di loro strettamente connessi, vanno trattati
congiuntamente, ma anch’essi respinti.
11.1.

0

Con essi si censura, di violazione di legge, la

sentenza impugnata per avere errato nelle statuizioni di
condanna alle spese di colei che, al contrario di quanto
asserito dal giudice di pace, sarebbe in realtà risultata
sostanzialmente e totalmente vincitrice, essendo stata
accolta la sua eccezione di giudicato, così che il giudice
avrebbe violato la regola secondo cui non si possono porre
a carico di chi vince le spese di lite, e avrebbe frainteso
la disciplina risultante dal combinato disposto degli artt.
92 e 88 c.p.c., che mirerebbe a contrastare i comportamenti
fraudolenti delle parti.
11.2. Come detto, i mezzi di ricorso sono infondati, avendo

il giudice di merito indicato due rationes decidendi: a) la
soccombenza virtuale della ricorrente; b) la violazione, da
parte di quest’ultima, del dovere di lealtà processuale.
11.3.

Orbene, essendo Collegio anche il giudice del fatto

processuale, devono respingersi le doglianze in quanto
l’eccezione di giudicato sollevata dalla ricorrente,
davanti al giudice del rinvio, non ha costituito affatto la
15

posizione iniziale della parte che anzi, in sede di
riassunzione del giudizio, ha insistito nella condanna
della Regione, ben sapendo che altra ed identica sua
domanda era già stata accolta dal Giudice di Pace dello
stesso ufficio giudiziario. L’eccezione di giudicato,

infatti è stata proposta soltanto in un secondo tempo,
ovvero all’udienza del 27 settembre 2007, dopo che con la
memoria di

costituzione, del

6 ottobre 2006, essa aveva

ancora una volta chiesto la condanna della Regione al
pagamento della medesima somma che aveva già formato
oggetto di altra pronuncia di identico tenore, nei riguardi
dello stesso soggetto e per la stessa causale.
11.4.

Pertanto, i mezzi vanno respinti affermando il

principio a termini del quale:
non viola, anzi rettamente applica, i principi giuridici
esistenti in materia di regolamento delle spese processuali
il giudice che, sia pure a tali limitati fini, non
qualifichi come parte vittoriosa quella che, dopo aver
richiesto la condanna della convenuta sostanziale (nella
specie, in sede di costituzione nel giudizio di
riassunzione a seguito della cassazione con rinvio di altra
pronuncia), sollevi – ma solo in un secondo tempo l’eccezione di giudicato esterno a sé sfavorevole, già a
sua conosceva per avere ottenuto, in precedenza, ed in base
ad una domanda di identico contenuto introdotta davanti
16

allo stesso ufficio giudiziario, la condanna della stessa
parte convenuta

sostanziale,

così mutando il

suo

comportamento processuale in un secondo momento, allo scopo
di ovviare all’iniziale richiesta di condanna delle
controparti, destinata ad essere disattesa in ragione di
quel giudicato.
11.5.

o-

Infatti, ai sensi dell’art. 92, primo coma, cod.

proc. civ., la violazione del dovere di lealtà e probità stabilito dall’art. 88 dello stesso codice – giustifica,
indipendentemente dalla soccombenza, la condanna della
parte, che è venuta meno a tale dovere, al rimborso delle
spese processuali che l’altra parte abbia dovuto sostenere
a causa del comportamento illecito della prima.
11.5.1.

Nella specie il giudice di pace, ove anche abbia

errato in ordine all’individuazione del soccombente
virtuale

del

giudizio,

ha

comunque

correttamente

giustificato la soccombenza della parte attrice
sostanziale, ai fini dell’addebito delle spese, in base
all’accertata violazione del dovere di lealtà della parte,
odierna ricorrente. E, come si è detto, la motivazione
giudiziale, al riguardo, è del tutto congrua, giustificata
e conforme alla previsione di legge.
11.6. Ciò è confermato anche dal fatto che, la riassunzione

del giudizio ad opera del Ministero e della Regione, che in
tale sede hanno affermato di non dovere nulla all’odierna
17

r

ricorrente, è servita solo a far accertare, negativamente,

%-•

la pretesa opposta della parte privata. Quest’ultima,
allora, dichiarato tardivamente di non aver più ragione di
ottenere altra condanna (avendo già avuto ragione, in un
altro giudizio), ha riconosciuto di non avere titolo alla

propria pretesa.
La domanda, pertanto, è stata proposta senza

11.7.

fondamento pratico e, giammai la ricorrente, sulla base
dell’accertato giudicato, avrebbe potuto conseguire (per la
seconda volta) lo stesso bene della vita che già l’aveva
vista nei panni dell’attrice.
Con tali precisazioni risultano anche assorbiti il

12.

quinto

ed il

valutazione

sesto mezzo, proposti per contestare la

di

soccombenza virtuale

della

odierna

ricorrente.
13.

I restanti due mezzi, espongono – in qualche misura

censure subordinate – con riferimento alle parti chiamate
in causa dalla Regione convenuta: il Comune (settimo mezzo)
e il Ministero (ottavo).
13.1.

La censura relativa al Ministero

(ottavo mezzo) è

infondata in quanto, il fatto che tale soggetto sia stato
chiamato in giudizio dal preteso debitore (la Regione) allo
scopo di essere rilevata indenne, in caso di condanna, non
esclude affatto la responsabilità di chi abbia proposto la
18

domanda rivelatasi infondata o inammissibile, dovendone
sopportare le spese, salvo il caso della chiamata
arbitraria (Sez. l, Sentenza n. 7431 del 2012).
Nella specie, nessuna censura di arbitrarietà è

13.1.1.

stata sollevata o svolta, onde l’infondatezza della
censura.
13.2.

Quanto alle spese liquidate in favore del Comune

(ottavo motivo) che è stato chiamato nel nuovo giudizio di

merito, pur senza aver partecipato a quello di cassazione,
la statuizione originaria di compensazione delle stesse non
può dirsi passata in giudicato in quanto, il giudizio di
rinvio, coinvolgendo anche il Comune ne ha comportato
l

l’obbligo di partecipazione e, quindi, la necessità di
sostenere anche le relative spese.
14. Il ricorso è, pertanto, complessivamente infondato e la

sentenza, essendo corretto il dispositivo, deve essere
confermata previa correzione della motivazione, ai sensi
dell’art. 384 c.p.c., nei sensi sopra esposti, senza che
debba provvedersi sulle spese dell’odierno giudizio, per
non avere gli intimati svolto attività difensive in questa
sede.

I

29,14

Respinge il ricorso.

19

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della la
sezione civile della Corte di cassazione, il 29 gennaio

4

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