Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3818 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. I, 17/02/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 17/02/2010), n.3818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-A, presso l’avvocato PISANI

FABIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

11/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/11/2009 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato FABIO PISANI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.F., con ricorso proposto innanzi alla Corte d’appello di Roma, ha chiesto che fosse accertata la violazione del termine di ragionevole durata del processo da lui promosso con atto depositato il 15 dicembre 1976 innanzi alla Corte dei Conti, e definito con sentenza del 22 novembre 2005, avente ad oggetto il riconoscimento della pensione privilegiata, e quindi che la Presidenza del Consiglio dei Ministri fosse condannata al pagamento dell’indennizzo dei danni patrimoniali e non patrimoniali procurati dall’irragionevole durata del processo.

Nel contraddittorio della convenuta, la Corte territoriale adita, col decreto ora impugnato, ha determinato l’eccesso di durata in anni 5 e mesi 8 ed ha liquidato l’indennizzo richiesto su base annua di Euro 800,00.

L’istante ricorre ora per la cassazione di questo decreto con due mezzi d’impugnazione ai quali l’intimato non ha resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 17, della L. n. 585 del 1971, art. 20, del D.L. n. 453 del 1993, art. 6 e L. del 23 aprile 2001, n. 89, art. 2, ascrive alla Corte territoriale d’aver erroneamente ritenuto indennizzabile il solo periodo successivo al 21 novembre 1995, in cui ebbe a depositare l’istanza di prosecuzione ai sensi del disposto della L. n. 19 del 1994, art. 6.

Deduce erronea equiparazione del giudizio in esame a quello amministrativo, quanto alla necessità dell’impulso di parte, con conseguente attribuzione alla suo contegno processuale della durata abnorme del processo. L’evoluzione normativa in tema di fissazione dell’udienza dibattimentale, riconducibile alle norma rubricate, ha introdotto il principio di officialità in luogo di quello dispositivo, di talchè il ricorrente non può intervenire sulla fissazione dell’udienza di discussione, rimessa al solo Presidente.

Non esiste infatti l’asserita analogia fra il giudizio in esame e quello amministrativo, e l’istanza di sollecito, cui la Corte romana ha attribuito decisivo rilievo, non è omologabile all’istituto del prelievo nel giudizio amministrativo.

In ragione di tanto, la Corte territoriale ha violato la L. n. 89 del 2001, art. 2, che impone al giudice la valutazione del comportamento delle parti cui ha addebitato la durata poliennale del giudizio. Cita a sostegno i numerosi precedenti di legittimità indicati.

Il motivo appare manifestamente fondato.

La Corte di merito ha erroneamente attribuito a negligenza della ricorrente l’omessa presentazione dell’istanza di sollecito, sull’assunto che il computo del periodo utile ai fini dello scrutinio del comportamento dell’organo giudicante, incidente sulla ragionevolezza della durata del processo, deve essere effettuato dalla data del deposito della suddetta Or istanza, deducendone quindi la ridotta apprezzabilità dell’esiguo lasso intercorso tra la data di affettiva trattazione del processo e la sua conclusione.

La L. 14 gennaio 1994, n. 19, art. 6, prevede che lo spirare del termine perentorio semestrale per la presentazione dell’istanza di prosecuzione del giudizio pensionistico, senza che parte ricorrente abbia adempiuto a tal incombente, determina estinzione del giudizio (cfr. Corte dei Conti giu. Liguria n. 94/2002).

Siffatto effetto di perenzione opera nel medesimo senso previsto, nel sistema vigente prima della riforma introdotta con la L. n. 205 del 2000, in relazione all’omessa presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza nei due anni dal deposito del ricorso. Tale onere d’impulso, nondimeno, non interferisce sul dovere dell’organo di giustizia adito di provvedere in un tempo che deve essere scrutinato nella sua ragionevolezza, a partire dal momento iniziale d’introduzione del giudizio.

L’ordinamento, peraltro, non prevede alcun obbligo a carico del ricorrente, sanzionabile in termini di supposta negligenza, di presentare, al di fuori del caso di cui si è detto, istanze di sollecito, per imprimere un’accelerazione ai tempi del processo, che dipendono piuttosto dall’organizzazione degli uffici giudiziari, che dovrebbe garantire assorbimento del carico di lavoro in tempi sufficientemente rapidi.

L’ipotesi, nella costruzione esegetica che ne ha fornito la Corte di merito non è difforme da quella esaminata con riguardo all’istanza di prelievo nel giudizio amministrativo, e dunque non potrebbe non essere risolta alla stessa stregua (cfr. Cass. n. 10884/2006), secondo l’interpretazione espressa nella sentenza delle SS.UU. n. 28507/2005, che esclude la rilevanza della suddetta istanza ai fini del computo della ragionevole durata, limitandola, ai soli fini del quantum debeatur, entro i margini della valutazione della condotta del creditore ex art 1227 c.c., comma 2 – per tutte Cass. nn. 10884/2006 e n. 28428/2008.

Il giudice di merito nella specie, come si è dianzi riferito, non ha applicato tale principio, non avendo tenuto conto della durata del giudizio a far tempo dalla data del ricorso introduttivo.

Ciò premesso, il provvedimento impugnato deve essere cassato con pronuncia nel merito, determinando l’eccesso di durata del processo considerato in anni 24 e mesi 3, così stabilito detraendo dalla durata complessiva di anni 28 anni ed 11 mesi il periodo di anni 5 e mesi 8, di cui anni 3 quale tempo di durata fisiologica del giudizio ed ulteriori 16 mesi ascritti, nella decisione non impugnata in parte qua, alla complessiva durata del rinvii disposti ad istanza di parte.

Ne discende la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento in favore del ricorrente dell’indennizzo spettantegli a titolo di equa riparazione che si liquida, secondo parametro medio ormai recepito in sede nazionale, nella somma di Euro 23.650,00 (Euro 750,00 per i primi tre anni ed Euro 1.000,00 per il residuo periodo) oltre interessi legali dalla domanda ala saldo, oltre che delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, con distrazione delle spese di merito in favore del procuratore del ricorrente per dichiarato anticipo.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente C.F. della somma di Euro 23.650,00 oltre interessi legali dalla domanda ala. saldo, nonchè al pagamento delle spese processuali che liquida in relazione alla fase di merito in Euro 1.460,00 per onorario, Euro 350,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi e per il presente giudizio di legittimità in complessivi Euro 2.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge per entrambe le liquidazioni, con distrazione delle spese di merito in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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