Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3818 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3818 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 16/02/2018

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 25729 del ruolo
generale dell’anno 2010, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore
pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso gli uffici della quale in
Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia
-ricorrentecontro
s.r.l. DNA Motors,
rappresentante

in persona del legale

pro tempore,

rappresentato e

difeso, giusta procura speciale a margine del
controricorso, dall’avv. Stefano Legnani, col quale
elettivamente domicilia in Roma, alla via Oslavia, n.
30, presso lo studio dell’avv. Marco Antonucci
-controricorrente e ricorrente in via
incidentale-

RG n. 25729/ 2010

Ange

estensore

I

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per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, depositata in data 31 agosto 2009, n. 155/10/09.
Fatti di causa.
La s.r.l. DNA Motors è destinataria di una pretesa impositiva scaturente
dalla violazione, contestata dall’Agenzia, del regime del margine, che ha
comportato l’emanazione di due avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio ha

La società ha impugnato entrambi gli avvisi, ottenendone
l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale.
Quella regionale ha respinto l’appello dell’Ufficio. In particolare, la
Commissione tributaria regionale, pur reputando adeguatamente motivati gli
avvisi, e pur rimarcando che la dante causa della DNA Motors applicava
illegittimamente il regime del margine, anche perché acquistava autovetture
da società comunitarie che, svolgendo attività di autonoleggio, avevano
detratto l’iva sugli acquisti, ha escluso la configurabilità in capo all’acquirente
di un onere speciale d’informazione e d’indagine.
Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la
casaszione, che affida a due motivi, cui la società replica con controricorso e
ricorso incidentale, articolato in un mezzo.
Ragioni della decisione.
1.- Con i due motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente,
perchè afferenti alla medesima censura, l’Agenzia lamenta, in entrambi i casi
ex art. 360, 10 comma, n. 3, c.p.c.:
– la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.l. n. 41 del 1995,
convertito dalla I. n. 85 del 1995 e modificato dal d.l. n. 415 del 1995, là
dove il giudice d’appello ha reputato legittima l’applicazione del regime del
margine, in base alla mera dichiarazione del dante causa della contribuente
ed a prescindere da qualsiasi verifica sull’esistenza di ogni presupposto di
legge -primo motivo;
– la violazione e falsa applicazione delle medesime norme, nonchè
dell’art. 2697 c.c., sostenendo che competa al contribuente provare la

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Angelina-

recuperato l’iva per gli anni 2003 e 2004.

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sussistenza dei requisiti sostanziali per giovarsi dello speciale regime in
questione secondo motivo.

1.1.- La censura è fondata alla luce dei chiarimenti di recente forniti
dalle sezioni unite di questa Corte (con sentenza 12 settembre 2017, n.
21105), secondo cui il contribuente-cessionario deve dimostrare la propria
buona fede, intesa come comprensiva sia dell’assenza di consapevolezza che
il suo acquisto si iscriveva nel contesto di un’evasione dell’IVA, sia dell’uso

della necessaria diligenza, ossia di aver adottato tutte le misure
ragionevolmente esigibili da parte di un operatore accorto, al fine di
assicurarsi che una tale evenienza dovesse escludersi.
Ed al riguardo, hanno soggiunto le sezioni unite, rientra nell’ambito delle
precauzioni che si possono senz’altro richiedere ad un cessionario di veicoli
d’occasione l’esame della “storia” del veicolo, quanto meno -che è quel che
interessa- con riferimento all’individuazione dei precedenti intestatari del
mezzo, risultanti dalla carta di circolazione, documento in possesso
dell’acquirente in quanto indispensabile ai fini del perfezionamento
dell’operazione.
E può dirsi quindi altrettanto agevole, senza che ciò comporti, di
regola, la pretesa di oneri investigativi inesigibili, accertare la qualità di tali
intestatari, e anteriori cedenti, cioè verificare, eventualmente mediante
l’acquisizione di ulteriori dati di rapido reperimento, se essi siano, o meno,
soggetti legittimati a detrarre l’iva.
2.-

Nel caso in esame, al cospetto dell’accertamento in fatto

dell’insussistenza dei presupposti di applicazione del regime invocato, come
riferito in narrativa, senz’altro erronea è la statuizione della Commissione,
che ha escluso la configurabilità di “un onere di informazione e d’indagine” in
testa alla contribuente.
3.- Il che comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della
sentenza, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale della Lombardia.
4.- Infondato è, poi, l’unico motivo del ricorso incidentale, col quale la
società si duole, ex art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., della violazione dell’art.
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Angelina-Mari

e

3

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7 dello statuto dei diritti del contribuente, là dove la Commissione tributaria
regionale ha escluso che concretasse violazione della norma la mancata
allegazione del processo verbale di constatazione agli avvisi di accertamento.
5.-

Si legge in sentenza che l’Ufficio

«…nella parte dedicata

specificamente alla motivazione, ha analiticamente e specificamente
enunciato le ragioni fattuali e giuridiche che, secondo la Amministrazione
Finanziaria, confortavano la fondatezza delle contestazioni mosse alla

DNA».
Ebbene, secondo il giudice d’appello, gli avvisi di accertamento
evidenziano in modo chiaro e non equivoco l’iter logico seguito in modo da
consentire, da una parte, ad essa di conoscere le giustificazioni degli atti per
poter difendere i propri diritti e verificare se la decisione sia fondata o non e,
dall’altra, al giudice di esercitare il suo controllo di legittimità.
Emerge allora l’irrilevanza della censura proposta: nel regime introdotto
dall’art. 7 I. 27 luglio 2000 n. 212, l’obbligo di motivazione degli atti tributari
può essere adempiuto anche

per relationem,

ovverosia mediante il

riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a
condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo
stesso ne riproduca il contenuto essenziale; con la precisazione che per
contenuto essenziale si deve intendere l’insieme di quelle parti (oggetto,
contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e
sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui
indicazione consente al contribuente -ed al giudice in sede di eventuale
sindacato giurisdizionale- di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato
nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della
motivazione del provvedimento (fra varie, Cass. 25 marzo 2011, n. 6914 e
ord. 11 aprile 2017, n. 9323).
5.1.- In questo contesto, la censura proposta si risolve in un sindacato, in
questa sede inammissibile, della congruità, ai fini della motivazione
dell’avviso, dell’apprezzamento degli elementi di fatto ritraibili da esso,
direttamente o per relationem, compiuto dal giudice d’appello.
6.- Il ricorso incidentale va in conseguenza respinto.
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Angelin

ino estensore

4

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Per questi motivi
accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per
le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della
Lombardia; rigetta il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2017.

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