Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3818 del 15/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/02/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 15/02/2021), n.3818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24624/2018 proposto da:

I.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NERI POMPEO 32,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO BOLDRINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GANDOLFO MAURIZIO BALLISTRERI;

– ricorrente –

contro

ENTE PARCO DEI NEBRODI, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso

lo studio dell’avvocato VALENTINA VITALE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCIO SALVATORE DI SALVO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 618/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 04/07/2018 R.G.N. 214/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GANDOLFO MAURIZIO BALLISTRERI;

udito l’Avvocato LUCIO SALVATORE DI SALVO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 4.7.18, la Corte di Appello di Messina rigettava l’appello avverso la sentenza del tribunale di Patti del 17.3.18, che aveva ritenuto improcedibile la domanda di impugnativa del licenziamento proposta dal lavoratore I. per essere decorso il termine di 180 giorni previsto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48, per l’impugnazione del licenziamento (c.d. riforma Fornero).

2. In particolare, la corte territoriale, rilevato che il lavoratore aveva proposto nel termine ricorso ex art. 700 c.p.c., riteneva detto ricorso inidoneo ai fini dell’impedimento del decorso del termine decadenziale, restando altresì esclusi la sospensione o l’interruzione del termine medesimo, occorrendo invece la proposizione del ricorso secondo il rito previsto dalla legge.

3. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per tre motivi, cui resiste con controricorso il datore.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’art. 18 Stat. lav., per avere la sentenza impugnata trascurato che la disciplina speciale della c.d. riforma Fornero non è applicabile al pubblico impiego privatizzato.

5. Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione dell’art. 18 statuto lavoratori per errore nel rito applicato, non potendo questo essere quello previsto dalla c.d. riforma Fornero.

6. Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza per aver trascurato la nullità derivante da mancata lettura del dispositivo della sentenza appellata, nullità quale conseguenza della scelta del rito c.d. Fornero applicabile.

7. I primi due motivi possono essere esaminati insieme per la loro connessione.

8. Con essi, sostanzialmente, la parte lamenta che la corte territoriale abbia fatto applicazione del termine decadenziale (previsto dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, comma 2, come sostituito dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 1 e poi modificaato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48) per l’introduzione del ricorso per impugnativa del licenziamento, escludendo che il termine potesse essere interrotto dal deposito di un ricorso ex art. 700 c.p.c. e ritenendo necessario il deposito del ricorso ordinario.

9. La giurisprudenza di questa Corte, come noto, si era orientata per la necessità ed infungibilità del ricorso ordinario secondo il rito Fornero ai fini della conservazione dell’efficacia dell’impugnazione

stragiudiziale del licenziamento (Sez. L, Sentenza n. 14390 del 14/07/2016, Rv. 640467 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 26309 del 07/11/2017, Rv. 646179 01; Sez. L -, Ordinanza n. 29429 del 15/11/2018, Rv. 651711 – 01; Sez. L -, Ordinanza n. 32073 del 09/12/2019, Rv. 656006 – 01). La soluzione tuttavia si giustificava in relazione alle peculiari caratteristiche del rito Fornero, prevedendosi altresì un canale preferenziale per le relative controversie, mentre tale ratio non era in sè trasponibile in relazione alle fattispecie, come quella in questione, alle quali il rito Fornero fosse inapplicabile.

10. Peraltro, con sentenza della Corte costituzionale n. 212 del 14.10.2020, della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, comma 2, è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che l’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 c.p.c..

11. In relazione al quadro normativo vigente all’esito dell’intervento costituzionale, i primi due motivi di ricorso vanno accolti.

12. Il terzo motivo resta assorbito.

13. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021

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