Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3818 del 15/02/2013


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Civile Ord. Sez. L Num. 3818 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

ORD INANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17454-2010 proposto da:
ASSESSORATO AL LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, FORMAZIONE
PROFESSIONALE ED EMIGRAZIONE DELLA REGIONE SICILIA
80012000826, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in
ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– ricorrente contro

2012
4023

ASSOCIAZIONE “ECAP CALTANISSETTA” (AGENZIA PER LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE PROMOSSA DALLA CGIL), in
persona

del legale rappresentante pro

domiciliato in ROMA,

tempore,

PIAZZA CAVOUR, presso LA

Data pubblicazione: 15/02/2013

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato LO PRESTI
GIACOMO, giusta delega in atti;
– controricorrente non chè contro

– intimata –

avverso la sentenza n. 131/2010 della CORTE D’APPELLO
di CALTANISSETTA, depositata il 15/04/2010 R.G.N.
151/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/11/2012 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato LO PRESTI GIACOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
innessione alle S.S. U.U. in subordine rigetto del
ricorso.

LOPIANO CONCETTA;

ORDINANZA
Con ricorso al Tribunale di Caltanissetta, la Lopiano
chiedeva la condanna della locale ECAP (agenzia
privata per la formazione professionale), sua datrice di
lavoro, al pagamento delle differenze retributive
maturate nel periodo 1998-2003.
Instauratosi il contraddittorio, l’ECAP di Caltanissetta

chiedeva la chiamata in garanzia dell’Assessorato
Regionale al Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione
Professionale ed Emigrazione, quale soggetto
eventualmente obbligato al pagamento.
L’Amministrazione regionale eccepiva il difetto di
giurisdizione e, in subordine, l’infondatezza nel merito
della pretesa.
Il Tribunale accoglieva il ricorso e condannava l’ECAP
al pagamento, in favore della Lopiano, della somma
richiesta a titolo di arretrati, condannando altresì
l’Amministrazione Regionale a rifondere all’ECAP la
detta somma.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’Assessorato,
eccependo il difetto di giurisdizione del’a.g.o. Proponeva
appello incidentale l’ECAP in punto di spese, dolendosi
che il giudice di primo grado aveva erroneamente
condannato l’Assessorato a rifondere solo le spese
sostenute dalla lavoratrice, e non le spese sostenute
dall’Associazione.
La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 15
aprile 2010, rigettava il gravame dell’Amministrazione
Regionale, ed accoglieva quello incidentale.
Per la Cassazione di tale sentenza proponeva ricorso
l’Amministrazione Regionale, affidato a tre motivi.
Resisteva l’Associazione ECAP con controricorso.

3

eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e

Ciò premesso, la Corte, considerato che nel presente giudizio
si pone una questione di giurisdizione, sulla quale, ai sensi
dell’art. 374 c.p.c., la Corte pronuncia a Sezioni Unite

La Corte rilevato che nel presente giudizio si pone una
questione di giurisdizione, rimette gli atti al Primo Presidente
per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Roma, 27 novembre 2012

P.Q.M.

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