Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3818 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/02/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 14/02/2020), n.3818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21368/2017 proposto da:

SDA EXPRESS COURIER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A,

presso lo studio dell’Avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’Avvocato CARLO MIRABILE in virtù di delega

in atti.

– ricorrente –

contro

G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 56, presso lo studio dell’Avvocato FLAVIA BRUSCHI, che la

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato BENEDETTO SPINOSA

giusta delega in atti.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 922/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/03/2017 R.G.N. 2447/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza n. 922 del 2017 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città n. 12404 del 2013 con la quale, in accoglimento della domanda proposta da G.S. nei confronti della SDA Express Courrier spa, era stato dichiarato instaurato tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall’1.9.2009, con inquadramento nel livello 3 Super del CCNL Trasporto Merci e Logistica, con obbligo per la società convenuta di ripristinare il rapporto riammettendo in servizio la ricorrente.

2. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la SDA Express Courrier spa affidato ad un motivo, cui ha resistito con controricorso G.S..

3. La società ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente deve darsi atto che, nelle more, è stata depositata una nota, alla quale veniva allegato un verbale di conciliazione giudiziale, intervenuto in data 22.2.2018 innanzi al Tribunale di Roma, con cui le parti hanno formalizzato la loro volontà di definire in via bonaria ogni questione tra loro insorta e connessa alla sentenza oggi gravata.

2. In detto verbale (punto 6) si legge che la società ha dichiarato, tra l’altro, di rinunciare agli atti, ai diritti e all’azione del giudizio di cassazione, in un contesto di definizione di ogni questione riguardante i diritti afferenti al periodo precedente la disposta riammissione in servizio, senza nulla a pretendere l’una dall’altra, salvo quanto regolato nell’accordo.

3. Il suddetto verbale, oltre che dal giudice, risulta sottoscritto dalle parti e dai relativi difensori.

4. Ravvisandosi, in sostanza, nella fattispecie una rinuncia ex art. 390 c.p.c., con conseguente accettazione, non resta che dichiarare l’estinzione del giudizio, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4.

5. Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per il ricorrente, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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