Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3818 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.14/02/2017),  n. 3818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1396-2016 proposto da:

B.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZZIONE, rappresentato e

difeso dall’avv. DI RESTA ROBERTO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentata e difesa

dall’avv. ANGELO AGIATA, giusta procura a margine del controricorso

e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

nonchè contro

B.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avv. ROBERTO DI RESTA, giusta procura in calce al

controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 9120/2014 del GIUDICE DI PACK di MILANO,

depositata il 07/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’ULTRI;

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c. è stata depositata la seguente relazione:

“1. Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibili, per insussistenza di ragionevoli probabilità di accoglimento, l’appello principale e quello incidentale proposti rispettivamente da B.M. e C.M. avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace di Milano ha condannato la AXA Assicurazioni s.p.a., in qualità di compagnia assicuratrice dell’autoveicolo condotto dalla C., al risarcimento del danno in favore del B..

“2. Avverso la sentenza del Giudice di pace ha proposto ricorso per cassazione B.M. sulla base di due motivi d’impugnazione.

“3. Resiste con controricorso C.M., che ha altresì proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi d’impugnazione.

“4. Ha depositato controricorso a ricorso incidentale B.M..

“5. Osserva il relatore che entrambi i ricorsi possono essere trattati in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c., in quanto appaiono destinati a essere dichiarati inammissibili.

“6. Con il primo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza del Giudice di pace per violazione dell’art. 145 C.d.S. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), avendo il primo giudice erroneamente individuato le regole di precedenza applicabili al caso di specie sulla base di un’errata interpretazione delle risultanze di causa.

“7. Con il secondo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza del Giudice di pace per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per aver scorrettamente interpretato il verbale degli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, non tenendo conto delle fotografie e della documentazione acquisita agli atti del giudizio.

“8. Con il primo motivo del ricorso incidentale, C.M. censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2054 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), avendo il Giudice di pace erroneamente riconosciuto la parziale responsabilità della C. nella produzione del sinistro oggetto di causa, senza tener conto dei documenti acquisiti agli atti e delle altre circostanze di fatto rimaste incontestate.

“9. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la C. censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere il Giudice di pace riconosciuto la parziale responsabilità della C. in relazione al sinistro in oggetto, omettendo l’esame completo di tutti fatti emersi nel corso del giudizio.

“10. Il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale sono inammissibili.

“Con riguardo ai motivi in esame – espressamente dedotti dai due ricorrenti come forme diverse di violazione di legge -, ritiene il relatore opportuno ribadire – in conformità al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità – come, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consista nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

“Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171).

“Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, rubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità della valutazione operata dal Giudice di pace in ordine agli elementi istruttori complessivamente acquisiti nel corso del giudizio, e in un invito rivolto alla corte di legittimità di procedere a una rinnovazione del giudizio di merito sulla base di un’interpretazione dei fatti di causa ritenuta più adeguata, secondo la soggettiva prospettazione di essi ricorrenti.

“Si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare, non già un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge (come accade per il classico caso della violazione di legge), bensì una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato nel trascurare il contenuto rappresentativo proprio di talune fonti probatorie o nel travisarne altri.

“Ciò posto, in ossequio al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, i motivi d’impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili.

“Osserva infatti il relatore come – dovendo il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto risolversi in un giudizio sulla fattispecie astratta contemplata dalla norma di diritto applicabile al caso concreto, e dovendo la relativa denunzia avvenire mediante la specifica indicazione dei punti della sentenza impugnata che si assumono essere in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza e/o dalla dottrina prevalente – deve considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si censura come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892).

“11. Il secondo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale sono inammissibili.

“Sul punto, osserva il relatore come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data dell’11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, quale risultante dalla formulazione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n, 134 (e tanto in forza della disciplina transitoria, di cui al co. 3 del medesimo art. 54 cit.).

“Ciò posto, mentre, da un lato, il sindacato sulla motivazione deve ritenersi ormai limitato ai casi di inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro lato, il controllo previsto dal nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881).

“In breve, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia – vale ribadire – si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

“A seguito della richiamata novella legislativa deve dunque ritenersi confermato e rafforzato il principio, già del tutto consolidato (per tutte: Cass. 27 ottobre 2015, n. 21776; Cass. Sez. Un., 12 ottobre 2015, n. 20412; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27162; Cass. sez. un., 21 dicembre 2009, n. 26825; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 9 agosto 2007, n. 17477; Cass. 18 maggio 2006, n. 11670; Cass. 17 novembre 2005, n. 23286), secondo cui deve recisamente escludersi il potere della corte di legittimità di riesaminare il merito della causa, essendo ad essa consentito, di converso, il solo controllo sotto il profilo logico – argomentativo e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove c.d. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile): sicchè sarebbe inammissibile (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, non potendo darsi corso ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità (cfr. Cass., Sez. 3, 15 gennaio 2016, n. 9239).

“Nella specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, all’omessa motivazione circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, rubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve individuarsi nella negata congruità del complessivo risultato della valutazione operata dal giudice di merito con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il Giudice di pace – dopo aver proceduto all’accurata disamina di tutte le emergenze probatorie acquisite risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica rilevanti in questa sede di legittimità.

“12. Si ritiene, pertanto, che i due ricorsi vadano trattati in camera di consiglio per essere dichiarati inammissibili”;

2. Il ricorrente principale ha presentato memoria ex art. 380 – bis c.p.c., insistendo per l’accoglimento del proprio ricorso;

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. A seguito della discussione sui ricorsi tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione trascritta e di doverne fare proprie le conclusioni, tenuto altresì conto della totale inidoneità delle considerazioni critiche illustrate nella memoria depositata dal ricorrente principale ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c. a incidere sulla relativa correttezza nonchè sull’integrale condivisibilità degli apprezzamenti in essa contenuti.

4. Entrambi i ricorsi, principale e incidentale, devono essere pertanto dichiarati inammissibili.

La reciprocità della soccombenza giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e d’ella ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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