Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3817 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3817 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 25678 del ruolo generale
dell’anno 2010, proposto da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso gli uffici della quale in
Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia
– ricorrentecontro
Onlus cooperativa sociale dell’Orso blu, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso, giusta procura speciale a margine del
controricorso, dagli avvocati Gianluca Susta ed Enzo
Stella, elettivamente domiciliatosi presso lo studio del
secondo in Roma, alla via Andrea Bafile, n. 5
-controricorrenteper la cassazione della sentenza della Commissione
tributaria regionale del Piemonte, sezione 12°,
depositata in data 16 ottobre 2009, n. 59/12/09;

RG n. 25678/2010
Angelina-Maria Ps estensore

Data pubblicazione: 16/02/2018

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Fatti di causa.

Con

un avviso di accertamento relativo all’anno 2000,

l’Agenzia delle entrate contestò l’omessa fatturazione di operazioni
imponibili nei rapporti tra la contribuente, impresa consorziata al
consorzio Manital ed il consorzio, recuperando la relativa iva ed
irap, oltre alle conseguenti sanzioni.

fatturato i proventi consortili che ad essa il consorzio avrebbe
dovuto ribaltare pro quota, nonché che non aveva autofatturato i
costi consortili che parimenti il consorzio avrebbe dovuto ad essa
ribaltare. Secondo l’Ufficio, in particolare, il consorzio aveva
operato un’indebita compensazione tra i ricavi che avrebbe
dovuto trasferire alla consorziata ed il contributo che
quest’ultima doveva al consorzio per il suo funzionamento;
modalità di fatturazione, questa, che secondo l’Agenzia
determinava di parte dei ricavi percepiti dalla consorziata.
La società impugnò l’avviso, ottenendone l’annullamento dalla
Commissione tributaria provinciale. Quella regionale ha respinto
l’appello dell’ufficio, anzitutto inquadrando i rapporti tra consorzio e
consorziato nella cornice di un mandato senza rappresentanza e poi
evidenziando che correttamente il consorzio acquisiva direttamente
le commesse, successivamente trasferendole alla consorziata
praticando uno sconto massimo del 25%.
Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle
entrate per ottenerne la cassazione, che affida ad un unico motivo
di ricorso, cui replica con controricorso la società.
La trattazione del giudizio è stata rinviata in attesa della
decisione delle sezioni unite di questa Corte sulla questione di
diritto coinvolta, nonché per l’acquisizione di documentazione utile
a provare l’intervenuto condono.
È stata quindi fissata l’adunanza camerale.

RG n. 25678/2010
Angelina Mar’

io

estensore

L’Agenzia, in particolare, rilevò che la consorziata non aveva

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Ragioni della decisione.
L’Avvocatura dello Stato ha depositato comunicazione con la
quale l’Agenzia delle entrate ha riferito che la lite è stata
regolarmente definita a norma dell’art. 39, 12° co., del d.l. n.

99/11, come convertito.
Il giudizio va dunque dichiarato estinto.

Le spese vanno integralmente compensate fra le parti.

Per questi motivi
dichiara estinto il giudizio e cassa senza rinvio la sentenza
impugnata. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2017.

Ne segue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

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