Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3817 del 16/02/2011

Cassazione civile sez. un., 16/02/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 16/02/2011), n.3817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1395-2010 proposto da:

I.C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati ALOISI FRANCESCO, TRIBULATO GIUSEPPE, per delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 782/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 13/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/02/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“1. Con sentenza n. 2246 del 2006 il Tribunale di Messina, giudice del lavoro, in relazione alla domanda proposta da I.C., dipendente del Comune di (OMISSIS) con qualifica di vigile urbano, per il pagamento della retribuzione per lavoro prestato in giorni festivi infrasettimanali dal 1995 al 2001, dichiarava il difetto di giurisdizione per il periodo anteriore al 30 giugno 1998 e accoglieva la pretesa attorea per il periodo successivo. Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Messina, che, con la sentenza qui impugnata, respingeva l’appello del dipendente, inteso alla declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario in relazione a tutti i crediti retributivi dedotti in giudizio e alla condanna del Comune alla corresponsione delle retribuzioni straordinarie anche per il periodo ante 30 giugno 1998. In particolare, la Corte di merito rilevava che per queste ultime il fatto costitutivo della pretesa ricadeva nella giurisdizione del giudice amministrativo in virtù del criterio dettato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7.

2. Di questa sentenza il ricorrente domanda la cassazione deducendo che il pagamento degli straordinari, anche per il periodo precedente al 30 giugno 1998, era stato negato dal Comune, per la prima volta, con provvedimento del luglio 2002, e che, perciò, soltanto a quest’ultima data era sorto il suo interesse ad agire in giudizio.

3. Il ricorso appare manifestamente infondato alla stregua del consolidato principio secondo cui in tema di lavoro pubblico cosiddetto privatizzato, ai sensi della norma transitoria contenuta nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, nel caso in cui il lavoratore-attore, sul presupposto dell’avverarsi di determinati fatti, riferisca le proprie pretese retributive ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, la competenza giurisdizionale non può che essere distribuita tra giudice amministrativo e giudice ordinario, in relazione ai due periodi in cui sono distintamente maturati i diritti retributivi del dipendente, mentre la regola del frazionamento trova temperamento nella diversa ipotesi di domanda fondata sulla deduzione di un illecito permanente del datore di lavoro (ad esempio, dequalificazione, comportamenti denunciati come mobbing), nella quale si deve fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza (cfr.

Cass., sez, un., n. 7768 del 2009; n. 24625 del 2007, ord.; n. 13537 del 2006, ord.). Nè rileva che, nella specie, il rifiuto del Comune di corrispondere le retribuzioni straordinarie sia avvenuto mediante provvedimento successivo, poichè la fattispecie costitutiva della pretesa dedotta in giudizio già si era realizzata, in relazione al periodo anteriore al 30 giungo 1998, indipendentemente dall’emissione di alcun atto datoriale (cfr. Cass., sez. un., n. 14895 del 2010).

4. Alla stregua di tali considerazioni il Collegio, in camera di consiglio, valuterà se il ricorso debba essere rigettato per manifesta infondatezza”;

considerato che il Collegio condivide e fa proprio il contenuto di tale relazione, dovendosi pertanto respingere il ricorso, con conseguente declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo per il periodo di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 e rimessione delle parti dinanzi al T.A.R. competente per territorio per gli effetti della translatio judicii, e non dovendosi invece provvedere sulle spese di giudizio in assenza di difese da parte del Comune intimato.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo per il periodo di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, rimettendo le parti dinanzi al T.A.R. competente per territorio. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA