Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3817 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/02/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 14/02/2020), n.3817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16308/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA

PATTERI;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PROPERZIO

18, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO FIORITO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIATERESA DE CARLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 828/2013 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata

il 26/06/2013 r.g.n. 588/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Pescara accoglieva il ricorso proposto da M.G. al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, con riferimento al periodo di lavoro dal 1979 al 1992.

2. La Corte d’Appello di L’Aquila dichiarava inammissibile il gravame proposto dall’INPS ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c..

3. Per la Cassazione della sentenza del Tribunale l’INPS ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso M.G..

4. L’Inps ha depositato anche memoria ex art. 380-bis. 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. l’Inps deduce la violazione della L. 11 agosto 1973, n. 533, artt. 7 e 8, art. 443 c.p.c. e del D.Lgs. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326. Lamenta che il Tribunale di Pescara abbia ritenuto che per ottenere il beneficio cella rivalutazione contributiva non fosse necessaria la domanda amministrativa all’INPS in quanto era stata proposta domanda all’INAIL per l’accertamento dell’esposizione all’amianto, nei termini previsti dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47.

6. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha chiarito che in materia di rivalutazione contributiva da esposizione all’amianto, è sempre necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa all’Inps, unico ente legittimato all’erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva, della L. n. 533 del 1973, ex art. 7. Tale domanda è condizione di ammissibilità di quella giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443 c.p.c., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all’autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell’obbligo dell’ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell’azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio. Ne consegue che l’azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della corrispondente istanza comporta l’improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo (Cass. n. 11574 del 04/06/2015, Cass. n. 17798 del 08/09/2015, Cass. n. 11438 del 10/05/2017, Cass. n. 27384 del 29/10/2018).

7. Nè può sostenersi, con riguardo al regime introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, convertito con modifiche in L. n. 326 del 2003 (a decorrere dal 1 ottobre 2003), che l’unica domanda da prendere in considerazione sia quella all’INAIL, non essendo richiesta quella da presentare all’Inps, attesa la diversa funzione delle due domande, delle quali quella all’I.N.P.S. è necessaria per l’erogazione del beneficio previdenziale, mentre quella rivolta all’INAIL mira unicamente a fornire al lavoratore la prova dell’esposizione all’amianto (Cass. n. 12614 del 17/6/2016).

8. Nel caso, la mancanza di domanda amministrativa all’Inps per il periodo oggetto di causa rende la domanda improponibile.

9. La sentenza gravata deve dunque essere cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., u.c., in quanto la causa non poteva essere proposta.

10. Le spese dell’intero processo devono essere compensate tra le parti, in ragione del fatto che la giurisprudenza di legittimità soprarichiamata si è consolidata dopo la proposizione della causa.

11. L’esito del giudizio determina la non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata senza rinvio, perchè la domanda non poteva essere proposta. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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