Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3817 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8809-2015 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. MORGAGNI

2/A, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO SEGARELLI, rappresentato

e difeso dall’avvocato DONATO ANTONUCCI, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale-

avverso la sentenza n. 2619/15/2014,emessa il 12/11/2014, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI, depositata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA

CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nella controversia nascente dall’impugnazione da parte di A.A. di avviso di accertamento, conseguente ad accertamenti su conti correnti bancari e relativo ad IRPEF IRAP, IVA e sanzioni dell’annualità 2007, il contribuente ricorre, su due motivi, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della PUGLIA, in dispositivo aveva così statuito: accoglie l’appello (proposto dall’Agenzia delle Entrate) e per l’effetto riforma la sentenza n.119/17/13 della C. T. P. di Bari, con la condanna dell’appellato alle spese di giudizio liquidate in Euro 4.000 oltre accessori, se dovuti, come per legge in favore dell’Agenzia delle entrate direzione provinciale di Bari.

2. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo.

3. A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo con il quale si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 156 c.p.c. nella forma del contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo è fondato con conseguente assorbimento del secondo motivo (con il quale si censura il merito della motivazione) e del motivo di ricorso incidentale proposto dall’Agenzia (con il quale si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32), qualora questa Corte volesse decidere la controversia nel merito.

2. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le tante, di recente, cfr. Sentenza n.26077 del 30/12/2015) “sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto”.

2.1. E, nella specie, è impossibile anche attraverso la lettura congiunta della motivazione e del dispositivo, individuare il comando giudiziale.

3. Ne consegue la nullità della sentenza con rinvio alla C.T.R. della Puglia la quale provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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