Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3816 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3816 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 16/02/2018

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 24624 del ruolo generale
dell’anno 2010, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura dello
Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12, si domicilia;
ricorrentecontro
s.a.s. Di Stefano Mobili di Di Stefano Riccardo &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, giusta procura speciale a
margine del controricorso, dagli avvocati Umberto
Ilardo e Andrea Libranti, con i quali elettivamente si
domicilia in Roma, alla via Federico Cesi, n. 21, presso
lo studio dell’avv. Vincenzo Greco;
controricorrentee nei confronti di
Di Stefano Paolo, Di Stefano Filippo, Di Stefano
Riccardo Antonio;
RG 24624/2010

Angelin

mno estensore

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intimati—

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Sicilia, sede staccata di Caltanissetta, sezione
21, depositata in data 6 ottobre 2009, n. 192/21/09.
Fatti di causa.

In esito ad una verifica fiscale l’Agenzia delle entrate notificò

processo verbale di constatazione, seguito, in relazione all’anno
d’imposta 1999, dalla notificazione di un avviso di accertamento
alla società e di ulteriori tre avvisi di accertamento ai tre soci, con i
quali rispettivamente l’Ufficio rettificò il maggior reddito d’impresa
scaturente da ricavi non contabilizzati e, a cascata, i maggiori
redditi di partecipazione di ciascun socio.
Sia la società, sia i soci presentarono istanza di accertamento
con adesione, ma in esito all’espletamento della procedura,
risultato infruttuoso, impugnarono gli avvisi, eccependo la
prescrizione dell’azione di accertamento e, in subordine, la carenza
di motivazione, nonché l’erroneità delle rettifiche operate
dall’Agenzia.
La

Commissione

tributaria

provinciale,

in

parziale

accoglimento dei tre ricorsi, rideterminò i ricavi lordi della società,
nonché, per conseguenza, i redditi di partecipazione dei soci,
mentre quella regionale, in accoglimento degli appelli proposti da
società e soci, ha annullato gli avvisi per intervenuta decadenza
dell’azione accertatrice.
Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per
ottenerne la cassazione nei confronti della sola società, che affida
ad un unico motivo, cui la società replica con controricorso,
illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.
Disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei
soci, l’Agenzia vi ha provveduto e, in esito, l’udienza pubblica è
stata nuovamente fissata. In esito all’udienza, in prossimità della

RG 24624/2010

Angelina-Ma la P

o estensore

alla s.a.s. Di Stefano Mobili di Di Stefano Riccardo & C. un

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quale la società ha depositato una seconda memoria, è stato
concesso all’Agenzia termine per rinnovare la notificazione ai soci.
In vista dell’adunanza successivamente fissata in esito
all’espletamento dell’attività richiesta, la società ha depositato
ulteriore memoria.
Ragioni della decisione.

società, con la terza memoria illustrativa, torna a prospettare,
facendo leva su un precedente del 2014 di questa Corte,
l’inesistenza della notificazione del ricorso originariamente
compiuta dall’Agenzia oltre l’anno dalla pubblicazione della
sentenza, ad un soggetto che, all’atto della notificazione, non
aveva più alcuna relazione con i destinatari di essa anzichè alle
parti personalmente. Secondo la contribuente, quindi, sarebbe
l’assenza di qualsivoglia collegamento tra il soggetto che ha
ricevuto la notificazione e i destinatari di essa a condurre alla
valutazione d’inesistenza.
La tesi è smentita, oltre che dalla pronuncia resa dalle
sezioni unite della Corte (Cass. n. 2197/06) in relazione a
fattispecie analoga, dall’orientamento di recente affermatosi, che
ha escluso qualsivoglia rilevanza, ai fini della valutazione delle sorti
della notificazione, del criterio del collegamento.
Hanno difatti stabilito le sezioni unite che l’inesistenza della
notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai
principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del
giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale
dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività
priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere
riconoscibile un atto qualificabile come notificazione; sicché ogni
altra ipotesi di difformità dal modello legale ricade nella categoria
della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di
trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla

RG 24624/2010

Angelina-

1.- Va preliminarmente respinta l’eccezione con la quale la

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legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo
da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b)
nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento
di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti
dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba
comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto,

semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione
meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa
(Cass, sez. un., 20 luglio 2016, nn. 14916 e 14917).
Il che evidenzia che la nitificazione di cui si discute è da
ritenere nulla, ed in quanto tale rinnovabile, in quanto sia la fase di
trasmissione, sia quella di consegna hanno avuto compimento.
2.- Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 10
co., n. 3, c.p.c., l’Agenzia si duole della violazione e falsa
applicazione degli artt. 43 d.P.R. 600/73, 57 d.P.R. 633/72 e 9 I.
289/02, sostenendo che non osti alla proroga biennale del termine
di accertamento previsa dall’art. 10 I. 289/02 l’esistenza di un
processo verbale di constatazione.
La censura va accolta.
2.1.- Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare (tra
varie, Cass. nn. 17395/10 e 22921/14) che l’art. 10 della legge n.
289/02 concede agli uffici finanziari una proroga di due anni dei
termini per l’accertamento, fissati dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del
1973 (in materia di tributi diretti) e dall’art. 57 del d.P.R. n.
633/72 (in materia di IVA), nei confronti dei contribuenti

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