Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3816 del 16/02/2011

Cassazione civile sez. un., 16/02/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 16/02/2011), n.3816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14725-2010 proposto da:

S.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 128, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS ISABELLA, che

la rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.S.P.R.A. – ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA

AMBIENTALE (già A.P.A.T.), in persona del legale rappresentante pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le

sentenze nn. 4040/2004 del Tribunale di Roma depositata il 01/03/2004

e la n. 4733/2009 del Tribunale amministrativo regionale di ROMA

depositata il 06/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

uditi gli avvocati Marco ROSSI per delega dell’avvocato Isabella De

Angelis, Orsola BIAGINI dell’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. S.M.G. propone ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, domandando la risoluzione di conflitto negativo di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario. Riferisce di essere stata assunta, mediante concorso pubblico, dal C.N.R., – Consiglio Nazionale delle Ricerche, inquadrata nel profilo di ricercatore, e di essere stata poi trasferita presso l’A.N.P.A. – Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (poi A.P.A.T. – Agenzia per la Protezione dell’Ambiente, e ora I.S.P.R.A. – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), inquadrata nel profilo professionale di tecnologo di terzo livello; aveva quindi partecipato al concorso per titoli e colloquio per la copertura di 11 posti di secondo livello professionale di tecnologo, riservato ai personale di terzo livello professionale dello stesse profilo, indetto con ordine di servizio in data 1 marzo 2002, ma era stata esclusa dalla graduatoria con la motivazione che le norme di primo inquadramento, di cui al D.P.R. n. 171 del 1991, in base alle quali ella era stata trasferita e inquadrata presso l’A.N.P.A., potevano trovare applicazione una sola volta in favore del personale proveniente da enti di ricerca.

2. Sulla domanda diretta ad impugnare tale esclusione hanno declinato la giurisdizione sia il Tribunale di Roma, giudice del lavoro, con sentenza del 1 marzo 2004, sia il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sentenza del 6 maggio 2009.

3. Con il proprio ricorso ex art. 362 c.p.c. la S. domanda la risoluzione del conflitto instando per la devoluzione della controversia al giudice amministrativo. Vi è controricorso dell’I.S.P.R.A., con cui si sostiene, ugualmente, la giurisdizione di tale giudice.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto negativo va risolto con la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

1.1. La determinazione del giudice cui è devoluta la giurisdizione va operata sulla base della disciplina del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 (“Recepimento delle norme risultanti dall’accordo per il triennio 1988-1990, concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui alla L. 9 maggio 1989, n. 168; art. 9”), non modificata – sino al c.c.n.l. del 2006, non applicabile nella specie ratione temporis – dalla contrattazione collettiva per gli Enti Pubblici di Ricerca. L’art. 13, comma 3, lett. a), del suddetto decreto – che regola, come detto nella rubrica, il regolamento del personale – contempla tre livelli di ricercatori, ciascuno dei quali deve ritenersi configurare una distinta area, accessibile attraverso un concorso pubblico. Tutto ciò emerge chiaramente anche dal disposto dal successivo art. 14, commi 12 e 13 – che fanno rispettivamente riferimento ad inquadramento in una fascia iniziale del profilo di ricercatore ed in una seconda fascia del profilo di primo ricercatore (oltre che ai diversi titoli richiesti per la formulazione delle graduatorie per i livelli apicali di ciascun profilo) – nonchè dal contenuto delle tabelle allegate al citato decreto che attestano, per quanto attiene al settore di ricerca, una classificazione articolata in tre distinte categorie. Nè rileva che nel caso di specie non erano configurabili tre distinte aree, ma unicamente una sola area. Infatti queste Sezioni unite hanno già precisato come al giudice vada sempre riconosciuto il potere di verificare se, al di là delle parole adoperate dagli stipulanti del contratto, risulti realmente definito un sistema di classificazione strutturato in aree omogenee, tale che i rispettivi profili professionali, seppur differenziati in livelli, siano riconducibili ad un patrimonio professionale almeno potenzialmente identico per tutti i lavoratori che vi appartengono, oppure il passaggio da un livello all’altro, nell’ambito della stessa “area”, configuri comunque una “novazione” del rapporto, ricollegandosi ad un diverso grado di autonomia e responsabilità del dipendente (Cass., Sez. un., n. 3051 del 2009). Essendosi nella fattispecie in esame in presenza di un passaggio verticale di funzioni a livello qualitativo – che richiede una diversa e più completa professionalità, un bagaglio di maggiore esperienze nonchè più accentuate responsabilità, come è dimostrato dallo inserimento in diverse fasce dei ricercatori e della definizione dell’organico a secondo di ciascuna fascia – va dichiarata ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, (già D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68, e successive modificazioni) la giurisdizione del giudice amministrativo, davanti al quale va rimessa la presente controversia, per essersi in presenza di un concorso che è stato bandito per il passaggio da una categoria ad un’altra di ricercatori, che prestano la loro attività presso un ente pubblico (cfr. Cass., sez. un., n. 21558 del 2009).

2. In conclusione, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo, con cassazione della decisione del TAR che ha declinato la propria giurisdizione. Le parti devono pertanto essere rimesse dinanzi a quest’ultimo per lo svolgimento del giudizio di merito, verificandosi gli effetti della translatio judicii.

3. L’oggettiva difficoltà della questione controversa e il consolidarsi recente della giurisprudenza richiamata inducono alla compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, pronunciando sul conflitto, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; cassa la sentenza del TAR del Lazio, cui rimette le parti per il merito. Compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011

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