Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3816 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1240-2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AURELIA 353,

presso lo studio dell’avvocato MARIO GIRARDI, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4561/07/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 12/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA

CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di C.G. dell’avviso con il quale, a seguito di indagine finanziaria effettuata su conti correnti bancari, veniva accertata per l’anno di imposta 2007 una maggiore irpef, irap ed iva, la C.T.R. della Campania, con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, riformava la decisione di primo grado, rideterminando il maggior reddito d’impresa in complessivi Euro 50.897,68.

2. Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

3. L’Agenzia delle Entrate ha depositato costituzione al fine della partecipazione all’udienza.

4. A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo con il quale si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo appare fondato laddove la C.T.R. nel ritenere “giustificati” alcuni versamenti ha del tutto omesso di esaminare i fatti emergenti dalla documentazione versata in atti dalla quale risultavano giustificati anche alcuni prelievi (ovvero l’indicazione del beneficiario degli assegni Cfr. Cass. n. 16896/2016).

2. Il secondo mezzo, con il quale si prospetta violazione di legge è solo parzialmente fondato laddove si censura la C.T.R. per non avere tenuto conto della circostanza che ai sensi di legge l’indicazione del beneficiario giustificava i prelievi (Cass. n. 16896/16) mentre è infondato laddove pretende di estendere l’illegittimità della norma, come dichiarata dalla Corte Costituzionale solo con riferimento ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi di impresa.

3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR della Campania la quale provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi e regolerà le spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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