Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3815 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3815 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE

ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 16832/2014 R.G. proposto da
Scagli Giuseppe, rappresentato e difeso dall’Avv. Aldo Burgio, con
domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Giovanni Zappulla, in
Roma viale della Piramide Cestia n. 1/B, sc. B, int. 6, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
– con troricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia sez. staccata di Siracusa n. 461/16/13, depositata il 10
dicembre 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre
2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli;
RILEVATO CHE
– Scarfì Giuseppe impugna per cassazione, con un motivo, la
decisione della CTR in epigrafe che, confermando la sentenza di
primo grado, aveva, limitatamente ai tributi accertati per l’anno

Data pubblicazione: 16/02/2018

2004 essendo intervenuto il condono per l’anno 2005 (e, dunque,
declaratoria di cessazione della materia del contendere),pì ricorso
avverso la cartella di pagamento attesa la definitività degli atti di
accertamento presupposti, regolarmente notificati e non opposti;
CONSIDERATO CHE
– il motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 443 e

notifica dell’avviso di accertamento, effettuata ai sensi dell’art. 140
c.p.c. senza attestazioni dell’attività svolta e a fronte dell’assenza
di mutamenti della residenza da parte del contribuente; lamenta,
inoltre, vizio di motivazione della sentenza d’appello, meramente
confermativa di quella di primo grado;
– il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza avendo il
ricorrente omesso di riprodurre, nel ricorso, la relata della notifica
su cui si fonda l’intera contestazione, atteso che

“in caso di

impugnazione, da parte del contribuente, della cartella esattoriale
per l’invalidità della notificazione dell’avviso di accertamento, la
Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli
atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di
accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità
del procedimento, in quanto la notificazione dell’avviso di
accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma
riguarda solo un presupposto per l’impugnabilità davanti al giudice
tributario della cartella esattoriale” (Cass.

n. 18472 del

21/09/2016; Cass. n. 11674 del 15/05/2013) e ciò, tanto più a
fronte dell’accertamento di fatto operato dalla CTR sulla regolarità
della notifica, effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c.;
– è parimenti inammissibile la doglianza per vizio motivazionale sia
perché irritualmente ed inammissibilmente formulata nel corpo del
motivo con cui è stata censurata la violazione delle norme
sostanziali, sia perché, in quanto riferibile al paradigma di cui
all’art. 360, n. 5, c.p.c., tale doglianza è, nella specie, preclusa ai
2

60, d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 c.p.c., per l’irregolarità della

sensi dell’art. 348 ter, quarto e quinto comma, c.p.c., trattandosi di
giudizio promosso in appello con ricorso depositato il 9 gennaio
2013 e di sentenza confermativa di quella di primo grado (v. Sez.
U, n. 8053 del 07/04/2014; Cass. n. 26860 del 18/12/2014);
– il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e le spese regolate
per soccombenza, ponendosi a carico del ricorrente anche l’obbligo

comma 1 quater, d.P.R. 115/2002;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che
liquida in complessivi euro 5.600,00, oltre spese prenotate a
debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso.
Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 novembre 2017

di versare l’ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13,

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