Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3815 del 14/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 722-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

PINTURICCHIO 214, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA

AMORESANO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4917/52/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 13/05/2015, depositata il 25/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di R.G., medico convenzionato con il SSN, avverso il silenzio rigetto sull’istanza di rimborso dell’IRAP, da lui versato per gli anni 2004 – 2006.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che la presenza di una dipendente part time non avrebbe potuto essere sintomatico dell’esistenza di un’autonoma organizzazione, stante la marginalità della stessa alla luce dei dichiarati compensi annuali all’uopo erogati.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Col primo, si denuncia violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene la ricorrente che, nella specie, l’impiego costante di un collaboratore nell’esercizio dell’attività professionale sarebbe sicuro indice della sussistenza di un’autonoma organizzazione.

Col secondo, si assume la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe erroneamente affermato l’insussistenza del requisito dell’organizzazione, senza che il contribuente avesse specificamente dimostrato che l’essersi avvalso del lavoro altrui non aveva incrementato la produttività.

L’intimato ha resistito con controricorso.

La Corte deve dare atto che, nelle more della discussione, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Come è noto, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Sez. L, n. 3971 del 26/02/2015; Sez. U, n. 7378 del 25/03/2013).

Nella specie, il contrasto giurisprudenziale risolto solo da Sez. U, n. 9451 del 10/05/2016 autorizza l’integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA