Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3814 del 17/02/2010
Cassazione civile sez. I, 17/02/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 17/02/2010), n.3814
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
L.V.R. (c.f. (OMISSIS)), C.M. (c.f.
(OMISSIS)), C.F. (c.f. (OMISSIS)),
nella qualità di eredi di C.V., domiciliati in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
31/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
10/11/2009 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – L.V.R., in proprio e come rappresentante legale dei minori M. e C.F., con ricorso alla corte d’appello di Napoli, depositato il 5.9.2006, ha proposto una domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo.
L’attrice ha dedotto che un giudizio iniziato dal loro dante causa C.V. davanti al T.A.R. della Campania con ricorso depositato il 3.7.1997 era ancora pendente.
La corte d’appello, con decreto 31.3.2007, ha accolto in parte la domanda.
Ha ritenuto che, rispetto ad una durata ragionevole di tre vi anni, il processo si fosse protratto in primo grado per ulteriori sei anni e mezzo e che, tenuto conto del fatto che era mancato ogni impulso volto a sollecitare la definizione del giudizio, si doveva presumere che la parte non avesse risentito un danno non patrimoniale di particolare rilievo: lo ha perciò giudicato suscettibile di liquidazione nella misura complessiva di Euro 4.832,00, con gli interessi legali dalla domanda, sulla base di Euro 750,00 per ogni anno di ritardo.
Ha liquidato le spese processuali in Euro 140,00 per onorari, Euro 81,00 per diritti e Euro 30,00 per spese.
2. – L.V.R. ha chiesto la cassazione del decreto con ricorso notificato il 4.3.2008.
La Presidenza del consiglio non vi ha resistito.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso contiene dodici motivi.
2. – Il primo è inammissibile.
La parte vi si limita a svolgere considerazioni d’ordine generale sui rapporti tra la disciplina dettata dalla CEDU e la normativa statale.
3. -La cassazione del decreto – con i motivi dal secondo al settimo – è chiesta, sotto due aspetti, per il vizio di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 6, par. 1. CEDU e L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2).
Sono in parte fondati il secondo, il terzo ed il quarto motivo, che investono la liquidazione del danno non patrimoniale sotto il profilo del rapporto tra misura di una riparazione equa e durata del processo.
La Corte considera che, da parte del giudice di merito, uno scostamento rispetto al parametro di mille Euro per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di Euro 750, sia giustificato quando ricorrano fattori, quali ad esempio la modestia della posta in giuoco o, come nel caso, il disinteresse prolungatamente manifestato a riguardo di una più sollecita definizione del giudizio: ma ciò entro un limite di durata del processo che non abbia superato di oltre tre anni quella ordinaria, mentre per il periodo ulteriore uno scostamento da quel più alto parametro non si giustifichi.
Questo, a meno che la presenza di specifici tratti della concreta vicenda processuale valgano a rendere plausibile la valutazione, che un tempestivo esito del giudizio rivestisse per la parte una sostanziale diversa e minore o maggiore importanza, che non nella generalità dei casi.
Tutto ciò, salvo sempre il caso che la stessa sopportazione di un pregiudizio d’ordine non patrimoniale non sia affatto da escludere, per doversi ritenere che la parte abbia agito nella piena consapevolezza del proprio torto.
Nel caso in esame, dunque, la liquidazione di Euro 750,00 per anno, anche per il periodo di superamento del primo triennio non è giustificata ed il decreto va conseguentemente cassato.
Gli ulteriori tre motivi di ricorso – dal quinto al settimo che vertono sul punto del mancato riconoscimento del cd. bonus sono invece infondati.
Ciò perchè, nella determinazione del risarcimento dovuto, mentre la durata della ingiustificata protrazione del processo è un elemento obiettivo che si presta a misurare e riparare un pregiudizio non patrimoniale tendenzialmente sempre presente ed eguale, l’attribuzione di una somma ulteriore postula che nel caso concreto quel pregiudizio, a causa di particolari circostanze specifiche, sia stato maggiore.
Sicchè, quando il giudice non attribuisce il cd. bonus e perciò nega che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato, la critica del punto della decisione non può essere affidata alla sola contraria postulazione che il bonus spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni e se del caso alle prove delle allegazioni addotte nel giudizio di merito.
Del che nei quesiti che concludono i motivi non v’è traccia.
4. – Il parziale accoglimento dei motivi sin qui esaminati comporta per sè l’accoglimento del ricorso, con conseguentemente assorbimento degli altri, che vertono sulla liquidazione delle spese del giudizio di merito.
5. – Il decreto è cassato.
Sussistono le condizioni per pronunciare nel merito. In base al criterio enunciato al punto 3, l’equa riparazione per l’ingiustificata protrazione del processo, mentre in rapporto ai primi tre anni di durata irragionevole resta liquidata in Euro 2.250,00, per gli ulteriori tre anni e sei mesi va stabilita in Euro 3.500,00 e così complessivamente in Euro 5.750,00, con gli interessi legali dalla data della domanda.
Le spese del giudizio di merito vanno liquidate in Euro 480,00 per onorari di avvocato e Euro 600,00 per diritti e perciò, comprese le spese, in Euro 1.130,00.
6. – Le spese del giudizio di cassazione sono liquidate in Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari di avvocato.
Il parziale accoglimento del ricorso ne giustifica la compensazione per metà.
7. – A tutte le spese vanno aggiunti il rimborso forfetario delle spese generali e gli accessori di legge.
Di tutte è ordinata la distrazione a favore dell’avvocato Alfonso Luigi Marra, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non percepito gli onorari.
PQM
La Corte accoglie in parte il ricorso, cassa il decreto impugnato e pronunciando nel merito condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare a L.V.R. la somma di Euro 5.250,00 con gli interessi dalla data della domanda; la condanna inoltre al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 1.130,00, di cui Euro 480,00 per onorari di avvocato e Euro 600,00 per diritti, e delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate per l’intero in Euro 600,00, di cui 500,00 per onorari, e dichiarate compensate per metà; tutte le spese del giudizio sono maggiorate del rimborso forfetario delle spese generali e degli accessori di legge e ne è ordinata la distrazione a favore dell’avvocato Alfonso Luigi Marra.
La cancelleria provvederà alle comunicazioni previste dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010