Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3814 del 14/02/2020
Cassazione civile sez. lav., 14/02/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 14/02/2020), n.3814
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14948/2014 proposto da:
R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 13,
presso lo studio dell’avvocato MARIA CECILIA FELSANI, rappresentato
e difeso dall’avvocato ISIDE STORACE;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO
PREDEN;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 528/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 13/12/2013 R.G.N. 991/2012.
Fatto
RILEVATO
che:
1. la Corte d’appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, rigettava la domanda proposta da R.P., volta ad ottenere la rivalutazione dell’anzianità contributiva ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, relativamente al periodo lavorativo dal 2.8.1976 al 30.6.1992, in cui aveva svolto mansioni di operatore metallurgista presso il reparto MTP di Ilva s.p.a., periodo in relazione al quale l’esposizione ad amianto era stata riconosciuta con certificazione Inail, poi revocata per il periodo successivo al 1.6.1984.
2. La Corte territoriale recepiva ai fini della decisione le conclusioni del consulente tecnico, confermate anche nei chiarimenti che erano stati resi dall’ausiliare, che avevano quantificato al di sotto della soglia di legge il livello medio di esposizione annua per il periodo indicato.
3. Per la cassazione di tale decisione R.P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito l’INPS con controricorso.
4. La difesa del R. ha depositato memoria nella quale chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere, avendo l’Inps riconosciuto l’esposizione per il periodo richiesto, in applicazione di quanto previsto dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 112.
Diritto
CONSIDERATO
che:
5. l’intervenuto riconoscimento stragiudiziale da parte dell’Inps del diritto azionato in causa, con la correlata richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire: l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere, infatti, non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione (Cass. n. 10553 del 2017; Cass. n. 21951 del 2013).
6. L e spese del giudizio vengono compensate, in considerazione della normativa sopravvenuta nella L. 23 dicembre 2014, n. 190, comma 112.
7. Non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in quanto “la ratio del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse)”, (Cass. n. 19464 del 2014; Cass. n. 13636 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2019.d
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020