Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3814 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 683-2016 proposto da:

B.B., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FEDERICA

MONTANARI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1136/2015 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 26/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI;

ricorso: IRAP rimborso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

B.B., avvocato, propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Ravenna. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione della contribuente avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione a restituire l’imposta IRAP in relazione agli anni 2004 – 2008.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che, alla stregua del quadro RE10 delle dichiarazioni dei redditi, erano state affrontate spese per prestazioni di lavoro dipendente, mentre, in ordine ad altre spese invocate dalla contribuente, ella non ne aveva offerto adeguata prova.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Col primo, la contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume la ricorrente che la CTR non avrebbe proceduto alla necessaria verifica del “contesto organizzativo esterno”, mediante il criterio dell’eccedenza rispetto al minimo indispensabile secondo l’id quod plerumque accidit.

Col secondo, la B. sostiene che la sentenza impugnata sarebbe censurabile per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in rapporto all’art. 360 c.p.c., n. 5. La CTR avrebbe ritenuto dirimente la presenza di redditi da lavoro dipendente nonchè spese documentate ulteriori, al fine di valutare l’autonoma organizzazione.

L’Agenzia si è costituita senza depositare controricorso.

Il primo motivo è fondato.

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività, ovvero si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. U, n.9451 del 10/05/2016)

Pertanto, la mera presenza di un dipendente non avrebbe potuto integrare i requisiti per il pagamento dell’imposta, tanto più alla stregua dell’affermazione, del tutto generica della CTR, circa la compilazione del quadro RE10 (che ben si sarebbe potuto riferire al corrispettivo di un unico dipendente con mansioni esecutive). Non vi sono altri elementi evidenziati dai giudici di appello, sicchè la sentenza impugnata manca dei necessari presupposti per ritenere la ricorrente assoggettabile all’IRAP.

Il secondo motivo resta assorbito.

Deve dunque procedersi alla cassazione della sentenza, con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Emilia Romagna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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