Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3813 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3813 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE

ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 59/2012 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro
CME Spa
– intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Veneto n. 73/14/10, depositata il 28 ottobre 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre
2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli;
RILEVATO CHE
– l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con cinque
motivi, la decisione della CTR in epigrafe che, in riforma della
sentenza di primo grado, aveva ritenuto illegittimo l’avviso di
accertamento, per Iva, Irpeg ed Irap per l’anno 2002, con cui era
stato determinato in via induttiva il reddito d’impresa della CME
Spa, esercente attività di commercio all’ingrosso di macchinari, e

Data pubblicazione: 16/02/2018

recuperava a tassazione l’Iva su cinque fatture per un ammontare
di euro 273.680,53;

il giudice d’appello, in particolare, riteneva non motivato

l’accertamento e solo ipotetica la ricostruzione reddituale;
CONSIDERATO CHE
– il primo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione

motivazione: l’Agenzia censura la sentenza ove la decisione di
annullamento dovesse intendersi estesa all’intero avviso di
accertamento, inclusa la ripresa Iva, e non limitata alla
ricostruzione induttiva del reddito;
– i motivi, da esaminare unitariamente concernendo la medesima
questione, sono infondati: la decisione impugnata, infatti, nella
parte dispositiva, ha affermato

“accoglie l’appello e riforma

l’impugnata Sentenza per le motivazioni di cui sopra”, operando un
diretto ed esplicito rinvio alla motivazione che così si esprime “Sulla
violazione

delle

normative

previsioni

che

consentono

l’accertamento parziale, si conviene che l’Ufficio non ha motivato
l’accertamento, facendo rilevare solo l’uso dei parametri di margine
e gli studi di settore specifici (C.A 51 61 0), rendendo così ipotetica
la ricostruzione reddituale”,

sicché l’annullamento dell’avviso di

accertamento e l’accoglimento dell’impugnazione del contribuente
(mirato sull’accertamento del reddito) resta ancorato alla sola
ricostruzione reddituale, senza investire la ripresa Iva;
– il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione
dell’art. 53, d.lgs. n. 546 del 1992: il giudice d’appello ha
pronunciato sul motivo di gravame della contribuente, denunciante
la violazione delle previsioni

normative che consentono

l’accertamento parziale, anziché dichiararne l’inammissibilità per
genericità della doglianza;
– il motivo, in disparte le ragioni di inammissibilità per difetto di
autosufficienza, avendo l’Agenzia omesso la puntuale riproduzione
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dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, il secondo denuncia omessa

nel ricorso del motivo di gravame proposto dal contribuente,
effettuata solo con riguardo alla rubrica del medesimo, è infondato
atteso che dalla riproduzione del tenore della doglianza effettuata
dalla CTR, coerente con la deduzione operata dalla Agenzia con il
ricorso

(“la società lamentava la genericità della motivazione

dell’avviso di accertamento in punto di ricostruzione induttiva dei

arbitrari e determinati senza alcun contraddittorio con la società …
richiamava la sentenza n. 19163/03 che escludeva ogni
automatismo dei coefficienti presuntivi”),

la contestazione

investiva, con sufficiente specificità, l’idoneità e la correttezza
dell’accertamento induttivo, da cui la congrua e corrispondente
motivazione del giudice d’appello, senza che, per contro, rilevi,
quale ragione di inammissibilità, la sola eventuale inadeguata o
insufficiente indicazione delle norme giuridiche assunte come
violate ove gli argomenti addotti dal ricorrente consentano di
individuare le norme e i principi di diritto trasgrediti;
– il quarto motivo, con cui si denuncia, sul medesimo profilo, nullità
della sentenza per vizio di ultrapetizione in violazione dell’art. 112
c.p.c., è, per le medesime ragioni ora esposte, parimenti infondato;
– è invece fondato il quinto motivo, con cui l’Agenzia denuncia vizio
di insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per
aver la CTR ritenuto l’accertamento non adeguatamente motivato
nella ricostruzione dei ricavi sull’assunto che l’Ufficio si fosse
limitato a rilevare “l’uso dei parametri di margine e gli studi di
settore specifici”;

il giudice d’appello, infatti, omette di considerare che

l’accertamento traeva origine e si fondava – come emerge dallo
stesso avviso di accertamento riprodotto per autosufficienza – su
ben altri elementi e, in ispecie, sull’omessa presentazione delle
dichiarazioni previste dalla normativa fiscale, circostanza che da
sola legittima il ricorso alla ricostruzione induttiva del reddito
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redditi in quanto basata, a suo dire, su coefficienti di calcolo

d’impresa ex artt. 39, secondo comma, e 41 d.P.R. n. 600 del 1973
(anche in base a presunzioni cd. supersemplici), nonché sulle
fatture, emesse ma non dichiarate dalla società; il reddito, inoltre,
era stato parametrato, come consentito in relazione alle specificità
dell’accertamento, alla stregua della percentuale di redditività
media (il 2,6%) per gli esercenti la medesima attività nello stesso

– di tali elementi, che tributano apparente consistenza all’assunto
fatto valere dall’ufficio, è stato omesso integralmente e senza
spiegazione ogni apprezzamento da parte del giudice d’appello, così
venuto meno all’obbligo di motivare il proprio convincimento in
maniera lineare e coerente ed esponendo perciò la decisione da
essa adottata ad un

vulnus motivazionale che ne giustifica la

cassazione;
– in accoglimento del ricorso, dunque, la sentenza impugnata va
cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente, in
diversa composizione, perché provveda a rinnovare il giudizio;
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi quattro motivi del ricorso, accoglie il quinto,
cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia,
anche per le spese, alla CTR del Veneto in diversa composizione.
Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 novembre 2017

contesto territoriale;

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