Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3813 del 15/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 3813 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

SENTENZA
sul ricorso 18062-2007 proposto da:
POSTE

ITALIANE

S.P.A.,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,
PIAZZA MAllINI 27, presso lo studio dell’avvocato
STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato CORNA ANNA MARIA, giusta delega in
2012

atti;
– ricorrente –

3780

contro

CIARROCCRI FILIPPO, elettivamente domiciliato in
ROMA,

VIA

GERMANICO

172,

presso

lo

studio

Data pubblicazione: 15/02/2013

dell’avvocato GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 496/2006 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 24/06/2006 r.g.n. 1950/04;

udienza del 13/11/2012 dal Consigliere Dott. FABRIZIA
GARRI;
udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega CORNA ANNA
MARTA;
udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per il
rigetto de1 ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo

In particolare il giudice d’appello ha verificato che, come già accertato dal Tribunale, i compiti svolti dal
Ciarrocchi (assegnazione del lavoro ai tecnici indicazione delle priorità, adozione delle scelte tecniche
necessarie, raccolta e filtro delle richieste di materiali concessione permessi organizzazione ferie,
cerificazione ed autorizzazione uscite), non contestati nella loro materialità dalla società datrice, si
caratterizzavano per il ruolo attivo e l’assunzione di responsabilità nella conduzione e nel controllo del
nucleo adibito alla manutenzione e riparazione delle apparecchiature elettromeccaniche degli uffici
postali, composto da circa 20 tecnici.
Ha escluso che i testi abbiano confermato la natura di mero collegamento del ruolo svolto ed ha
concluso che tale attività rientrasse nella declaratoria di quadro 2 prevista dall’art. 44 c.c.n.l. rivendicata.
Ricorre per la cassazione della sentenza la società Poste Italiane che formula un unico motivo.
Resiste con controricorso il Ciarrocchi.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c. per meglio illustrare le loro ragioni.

Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso la Poste Italiane s.p.a. denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio.
Sottolinea l’appellante che nella sentenza mancherebbe del tutto la spiegazione del perché le mansioni
avessero il necessario requisito dell’autonomia e discrezionalità richieste dalla qualifica rivendicata ed
anzi era risultato il contrario di tal che il Ciarrocchi non poteva essere considerato “responsabile del
personale”, e sottolinea che, al contrario, non erano stati acquisiti elementi che potessero confermare
l’aver favorito ” contributi per il miglioramento degli obbiettivi di qualità ed efficienza del servizio”
propri della qualifica di quadro Q2 riconosciuta.
Ugualmente immotivata la sentenza con riguardo alle decorrenze giuridiche (1.1.1997) ed economiche
(1.7.1996) rispetto alle quali nulla viene detto.
I .e censure prima ancora che destituite di fondamento sono inammissibili in quanto pretendono un
riesame del merito non consentito a questa Corte la quale ha la sola facoltà di controllo, sotto il profilo
della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del
merito.
Come è pacifico, mfatti, è del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la
Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso un’ autonoma valutazione
delle risultanze degli atti di causa.

r.g.

F.Garri

La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello di Poste Italiane s.p.a. ed ha confermato la sentenza
del Tribunale della stessa città che aveva accertato e dichiarato il diritto del dipendente Filippo
Ciarrocchi ad essere inquadrato nella categoria Q2 a decorrere dal 1 gennaio 1997 e condannato la
società al pagamento delle differenze retributive spettanti in relazione all’inquadramento riconosciuto.

Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza,
contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi, sussistente solo quando, nel ragionamento
del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi
della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto
tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del
procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.

processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (cfr. tra le tante Cass. n.12467/2003, n.
23358/2006, Cass. n. 12052/2007; v. anche Cass., s. u., 12.5.2008 n. 11652, n.16528/2008 oltre che,
ancora di recente Cass. n.12699/2012).
Nessuno di questi vizi viene lamentato con i vari motivi di gravame, in quanto il ricorso si risolve nella
proposizione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella fatta dal Giudice d’appello che
viceversa è logica e sufficiente a dar conto delle ragioni per le quali ha ritenuto provato lo svolgimento
di mansioni superiori.
La corte territoriale infatti ha rapportato le prove acquisite alle caratteristiche enunciate dalle due
declaratorie professionali, che ha sinteticamente riportato e raffrontato, ed ha concluso nel senso che
.
VA,
l’elemento caratterizzante la qualifica rivendicatavíndividuato nel coordinamento e nella responsabilità
dell’organizzazione e del lavoro di squadre di tecnici.
Quanto alla decorrenza economica dell’inquadramento superiore, di cui si duole la società nella parte
conclusiva del suo ricorso, la Corte ha implicitamente fatto propria l’asserzione del Tribunale che ha
verificato in concreto l’inizio dello svolgimento di fatto delle mansioni attribuendo a tale circostanza, in
relazione alla domanda formulata dal lavoratore, l’inevitabile conseguenza giuridica del riconoscimento,
sin dall’inizio, delle conseguenze economiche.
In conclusione la sentenza deve essere confermata ed il ricorso respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte soccombente ex art.
91 cod. proc. civ..
Deve farsi applicazione del nuovo sistema di liquidazione dei compensi agli avvocati di cui al D.M. 20
luglio 2012, n. 140, Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di
un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi
dell’art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, conv., con modificazioni, in 1. 24 marzo 2012 n. 27. L’art. 41 di
tale Decreto n. 140/2012, aprendo il Capo VII relativo alla disciplina transitoria, stabilisce che le
disposizioni regolamentari introdotte si applicano alle liquidazioni successive all’ entrata in vigore del
Decreto stesso, avvenuta il 23 agosto 2012.
Tenuto conto dello scaglione di riferimento della causa; considerati i parametri generali indicati nell’art.
4 del D.M. e delle tre fasi previste per il giudizio di cassazione (fase di studio, fase introduttiva e fase
decisoria) nella allegata Tabella A, i compensi sono liquidati nella misura omnicomprensiva di €
3.000,00 e di C 40,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

r.g.

F.Garri

Pertanto le censure concernenti vizi di motivazione devono specificatamente indicare quali siano i vizi
logici del ragionamento clecisorio, in cosa concretamente consista il mancato o insufficiente esame di
punti decisivi della controversia, e non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze

PQM
La Corte
Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 13 novembre 2012

il consigliere estensore

il Presidente

Condanna la società poste Italiane s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio in favore del resistente
liquidate in € 40,00 per esborsi ed € 3000,00 per competenze professionali oltre ad accessori di legge.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA