Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3813 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 14/02/2020), n.3813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. DI MARZI Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21152-2017 proposto da:

COMUNE di POZZUOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati DOMENICO ROMANO, DOMENICO PARRELLA, GERMANA VOLPE;

– ricorrente –

contro

D.F., REGIONE CAMPANIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8989/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 18/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Napoli ha rigettato il gravame del Comune di Pozzuoli avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pozzuoli che lo aveva condannato a corrispondere a D.F. l’importo di Euro 1335,62, dovutogli quale reddito di cittadinanza previsto dalla legge reg. n. 2 del 19 febbraio 2004, per gli anni 2004 e 2005, giudicando infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’ente appellante.

Avverso questa sentenza il Comune di Pozzuoli ha proposto ricorso per cassazione e depositato una memoria; il D. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il Comune di Pozzuoli con un unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L.R. n. 2 del 2004, artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, e 9, e della L.R. 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 208, per essere stato ritenuto legittimato passivo a resistere alla domanda attorea di attribuzione del reddito di cittadinanza, legittimazione che spetterebbe invece alla Regione Campania, la quale provvedeva al finanziamento della suddetta misura assistenziale e aveva delegato ai Comuni soltanto l’attività di ricezione e selezione delle domande di pagamento.

Il motivo non contiene specifiche censure alla sentenza impugnata, la quale ha dichiarato la legittimazione passiva del Comune di Pozzuoli, concorrente con la Regione Campania, sulla base di argomentazioni coerenti con i dati normativi.

La L.R. n. 2 del 2004 ha attribuito ai Comuni “la gestione delle erogazioni relative al reddito di cittadinanza”- costituente “misura di contrasto alla povertà e all’esclusione e… strumento teso a favorire condizioni efficaci di inserimento lavorativo e sociale”, a norma dell’art. 2 della stessa legge – ai quali spetta la ricezione, l’istruttoria delle domande dei richiedenti, la verifica delle condizioni dichiarate e documentate dagli aspiranti aventi diritto, l’erogazione dei fondi assegnati e l’effettuazione dei controlli sulle prestazioni erogate (artt. 4 e 5).

Tali dati confermano la sussistenza della concorrente legittimazione passiva dei Comuni, la quale non può essere esclusa in ragione del fatto che il reddito è riconosciuto nei limiti degli stanziamenti dei fondi regionali, cioè “fino all’esaurimento delle risorse disponibili assegnate” dalla Regione Campania (L.R. n. 4 del 2011, art. 1, comma 208).

I precedenti richiamati nella memoria del Comune non giustificano una conclusione in senso diverso, non essendosi pronunciati espressamente sul tema della legittimazione passiva: con l’ordinanza n. 17743 del 2018 la Corte ha cassato l’impugnata sentenza che aveva accolto la domanda di pagamento del reddito di cittadinanza nei confronti dello stesso Comune di Pozzuoli e della Regione Campania e rinviato la causa al giudice di primo grado competente che aveva dichiarato erroneamente il difetto di giurisdizione del giudice ordinano; con la sentenza n. 12644 del 2014 le Sezioni Unite hanno statuito che il reddito di cittadinanza, spettante ai soli richiedenti utilmente collocati in graduatoria e nei limiti dello stanziamento per il relativo ambito, comporta una determinazione in misura fissa e non variabile della prestazione.

Il ricorso è rigettato.

Non si deve provvedere sulle spese, essendo il D. rimasto intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 14 febbraio 2020

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