Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3813 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 642-2016 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO

43, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PURI, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3178/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 20/05/2015, depositata il 04/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

D.C. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione della contribuente, medico convenzionato col SSN, avverso il silenzio rigetto sull’istanza di rimborso dell’IRAP, versata per gli anni 2006 – 2009, per un totale di Euro 19.632,98.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’ausilio non occasionale di lavoro altrui costituirebbe autonoma organizzazione, come nel caso di specie, comportando il pagamento del tributo, anche perchè la contribuente non avrebbe offerto la prova contraria.

Il ricorso è affidato ad un duplice motivo.

Col primo, si denuncia violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene la ricorrente che l’utilizzo di prestazioni di lavoro dipendente non avrebbe potuto rivestire un rilievo automatico ai fini della configurazione di un’organizzazione autonoma, giacchè la fruizione di una collaborazione part time non sarebbe rivolta ad incrementare la produttività, ma a raggiungere e conservare uno standard minimo di qualità, anche per l’ammontare, più che esiguo, degli emolumenti. La CTR avrebbe dunque omesso di valutare il ruolo di tali prestazioni rispetto all’attività esercitata.

Col secondo, la contribuente assume l’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5. La sentenza avrebbe completamente ignorato l’assoluta esiguità degli importi esposti nella dichiarazione e la tipologia delle prestazioni di lavoro dipendente o autonomo alle quali parte di essi sarebbero stati destinati.

L’intimata non si è costituita.

Il primo motivo è fondato.

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto delrautonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. U, n. 9451 del 10/05/2016; cfr. anche Sez. 5, n. 22468 del 04/11/2015).

Con particolare riguardo al caso di specie, giova rilevare che, in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l’avvalersi in modo non occasionale, da parte di un medico di base, della collaborazione di terzi (nella specie di un solo dipendente “part time”), non costituisce, di per sè, fattore decisivo per determinare il riconoscimento della “autonoma organizzazione”, dovendo il giudice del merito accertare in concreto se tale prestazione lavorativa rappresenti quel valore aggiunto idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista (Sez. 6 – 5, n. 26982 del 19/12/2014; conf. Sez. 6 – 5, n. 3755 del 18/02/2014).

La sentenza impugnata ha mostrato di ritenere che l’utilizzo di una collaborazione part time costituisca un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento dell’autonoma organizzazione, il che non è invece sufficiente, anche in considerazione della peculiarità dell’attività del medico di base, tenuto, nell’interesse della sanità pubblica, ad un servizio continuo ed all’altezza della situazione.

Il secondo motivo resta assorbito.

Deve dunque procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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