Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3812 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. I, 17/02/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 17/02/2010), n.3812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G. (c.f. (OMISSIS)), i elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA

GIULIO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

05/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/11/2009 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIULIO DI GIOIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – B.G., con ricorso notificato il 12.12.2008, ha impugnato il decreto 5.5.2008 pronunciato dalla corte d’appello di Roma, che, accolta in sede di giudizio di rinvio una domanda di equa riparazione in Euro 1.000,00, ha liquidato le spese del giudizio di merito in complessivi Euro 800,00 e quelle del giudizio di Cassazione in complessivi Euro 1.000,00.

Il Ministero della giustizia ha resistito al ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – E’ chiesta la cassazione del capo del decreto che riguarda la liquidazione delle spese del processo.

Motivi del ricorso sono il vizio di violazione di norme sul procedimento e di norme di diritto, in cui si sostiene che la corte d’appello è incorsa nel non provvedere a liquidare le spese del primo grado del giudizio, ma solo quelle del giudizio di rinvio e di quelle di cassazione ed inoltre nel non pronunciare condanna al rimborso forfetario delle spese generali.

2. – I motivi, corredati da quesito, sono fondati.

3. – Per il primo motivo, va considerato che il decreto impugnato, quanto alle spese processuali diverse da quelle del giudizio di cassazione, ne contiene la liquidazione in complessivi Euro 800,00 e la riferisce al “presente procedimento”.

Se la liquidazione in complessivi Euro 800,00 fosse suscettibile di coprire le spese processuali, per onorari e diritti di avvocato sia del giudizio di primo grado sia di quello di rinvio, la riferita espressione “presente procedimento si potrebbe prestare ad essere interpretata nel senso di essere comprensiva di ambedue i giudizi, ma così non è, perchè i minimi di tariffa per onorari riferiti alle sole prestazioni necessarie di un grado di giudizio davanti alla corte di appello per un causa di valore fino a Euro 5.200,00 ammonta ad Euro 445,00, mentre i minimi tariffari per diritti per una causa di valore compreso tra Euro 600,01 e Euro 1.600,00, ammontano ad Euro 280,00, sicchè la somma delle due cifre, pari ad Euro 725,00 è prossima ad esaurire quella di Euro 800,00 liquidata dalla corte d’appello per “il presente procedimento”.

Non è per contro fondata l’obiezione opposta dal Ministero della giustizia, avere la Corte di cassazione rimesso al giudice di rinvio la sola liquidazione delle spese del giudizio svoltosi davanti a sè e non anche quelle del giudizio primo grado.

Quando la decisione del giudice di merito è cassata con rinvio la statuizione che la cassazione pronuncia sulle spese può solo riguardare le spese del giudizio seguito davanti a sè (art. 385 cod. proc. civ., comma 3) – la cui liquidazione può essere operata dalla corte o rimessa al giudice di merito – non anche le spese della fase o delle fasi del giudizio di merito, sulle quali può invece pronunciarsi, quando, accolto il ricorso, pronuncia poi una decisione di merito.

4. – Quanto al secondo motivo, va poi osservato, che il rimborso forfetario delle spese generali (della tariffa approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 14) spetta anche in assenza di domanda, ma se il giudice non estende la condanna alle spese a tale rimborso, il vizio della sentenza si presta ad essere denunciato con l’impugnazione (Cass. 14.5.2007 n. 10997).

5. – Il ricorso è accolto ed il decreto impugnato, sui capi investiti da impugnazione, è cassato.

6. – La Corte ha il potere di pronunciare nel merito.

Avuto riguardo al valore della riparazione riconosciuta (Euro 1.000,00), al pertinente scaglione (fino a Euro 5.200,00) ed alle voci esposte nella nota delle spese, l’onorario di avvocato è liquidato in Euro 500,00; i diritti, in base al pertinente scaglione (da Euro 600,01 a Euro 1.600,00), lo sono in Euro 324,00 per la somma complessiva di Euro 824,00 cui va aggiunto il rimborso delle spese, chiesto in Euro 9,50.

7. – Le spese del giudizio di Cassazione sono liquidate in Euro 525,00, di cui Euro 425,00 per onorari di avvocato.

8. – Alle spese liquidate nel decreto impugnato e nella presente sentenza va aggiunto il rimborso forfetario delle spese generali.

Delle spese liquidate nella presente sentenza va ordinata la distrazione a favore dell’avvocato Giulio di Gioia.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e, pronunciando nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 833,50 a titolo di spese del giudizio di primo grado; lo condanna inoltre al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 525,00, di cui Euro 425,00 per onorari di avvocato, ed inoltre al rimborso forfetario delle spese generali sulle spese liquidate nella presente sentenza e nel decreto impugnato, ordinando la distrazione delle spese liquidate nella presente sentenza in favore dell’avvocato Giulio di Gioia, fermo restando per il resto il decreto impugnato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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