Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3812 del 15/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/02/2021, (ud. 14/07/2020, dep. 15/02/2021), n.3812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19780/2016 proposto da:

C.G., F.L., N.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio

dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DANIELE BIAGINI;

– ricorrenti –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso

la sede della Società, rappresentata e difesa sia congiuntamente

che disgiuntamente dagli avvocati DANIELA CORBI, DONATELLA CAPASSO,

e SAVERIO SEBASTIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 391/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 24/02/2016, R.G.N. 314/2014.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 391/2015 la Corte d’appello di Trieste, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto i ricorsi con i quali C.G., N.G. e F.L., dedotta la violazione del divieto di intermediazione di manodopera in relazione al contratto di appalto tra il soggetto loro formale datore di lavoro e la committente Poste Italiane s.p.a., hanno chiesto l’accertamento della sussistenza con quest’ultima di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la riammissione in servizio e la condanna di Poste Italiane al trattamento economico riservato ai dipendenti inquadrati nel profilo professionale di autista ai sensi della contrattazione collettiva applicabile al rapporto;

2. il giudice di appello, esclusa l’applicabilità dell’Accordo sindacale intervenuto in data 30 luglio 2015 tra Poste Italiane s.p.a. e le organizzazioni sindacali, ha affermato la genuinità dell’appalto in oggetto in quanto: a) dalle risultanze istruttorie era emerso che i mezzi necessari per l’espletamento del servizio di trasporto di effetti postali, oggetto di appalto, erano forniti dall’appaltatore; b) non vi era prova, dell’esercizio di poteri gerarchici o disciplinari da parte del personale dipendente da Poste Italiane s.p.a. nei confronti dei dipendenti del soggetto appaltatore, i poteri di controllo e coordinamento relativamente all’attività prestata dai ricorrenti essendo esercitati da un referente della società appaltatrice; c) non vi era prova della ingerenza della committente nella gestione del servizio; d) era effettivo il rischio economico di impresa per l’attività a carico del soggetto appaltatore il quale in ipotesi di irregolarità del servizio o ritardi poteva subire sanzioni o meglio penalità economiche da parte della committente;

3. per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso i lavoratori sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso;

4. i ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione dell’art. 115 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, censura la sentenza impugnata, in sintesi, per malgoverno delle risultanze istruttorie. In particolare, premessa la valenza neutra ai fini di causa della circostanza relativa all’iscrizione della società appaltatrice nel registro delle imprese, sostiene che l’esercizio del potere direttivo di Poste Italiane nei confronti del personale della società appaltatrice era desumibile dai modelli 36 forniti dalla società committente ed utilizzati dai dipendenti dell’appaltatore; tali modelli contenevano puntuali ordini operativi che il dipendente era tenuto ad osservare; inoltre, in relazione all’esecuzione dell’appalto, non era configurabile alcuna autonomia del risultato produttivo;

2. il motivo è inammissibile in tutte i profili di censura articolati;

2.1. il sostanziale addebito al giudice di appello di inadeguata valutazione delle risultanze probatorie non è in alcun modo idoneo ad evidenziare la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c., la quale può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero che ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. n. 1229/2019, n. 27000/2016, n. 11892/2016);

2.2. la denunzia di malgoverno del materiale istruttorio non è sussumibile nell’ambito del vizio di motivazione posto che alla stregua di quanto chiarito da Cass. Sez. Un., n. 8053 e 8054 del 2014 l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo attualmente vigente, applicabile ratione temporis, attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio, e neppure in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 23153/2018, n. 11892/2016);

2.3. le considerazioni che precedono assorbono l’ulteriore profilo di inammissibilità connesso alla mancata trascrizione o esposizione per riassunto, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c. (Cass. n. 29093/2018, n. 195/2016, n. 16900/2015, n. 26174/2014, n. 22607/2014, Sez. Un, n. 7161/2010) del contenuto dei documenti – modelli 36 – di Poste Italiane s.p.a. invocati a fondamento della deduzione di omesso esame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

2.4. la denunzia di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, è inidonea alla valida censura della decisione non risultando incentrata sulla correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma richiamata o sull’errata sussunzione del “fatto” quale accertato dal giudice di merito nell’ipotesi normativa; parte ricorrente neppure specifica, infatti, le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata motivatamente assunte in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, come prescritto (Cass. n. 16038/2013, n. 3010/2012, n. 24756/2007, n. 12984/2006), ma prospetta la violazione e falsa applicazione di legge sulla basa di una ricostruzione fattuale della vicenda frutto di un apprezzamento delle risultanze di causa diverso da quello alla base della sentenza impugnata e sulla valorizzazione di circostanze (v. in tema di proprietà dei furgoni utilizzati per il trasporto degli effetti postali) intrinsecamente prive di rilievo posto che al fine della verifica della genuinità dell’appalto ciò che conta è l’apporto di mezzi da parte del soggetto appaltatore restando indifferente il titolo (proprietà o affitto) sulla base del quale questi ne abbia acquisito la relativa disponibilità;

2.5. la differente ricostruzione fattuale propugnata dagli odierni ricorrenti è quindi esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, limiti che, secondo quanto in precedenza esposto (v. parag. 2.2. e 2.3.) non sono stati osservati;

3. all’inammissibilità del ricorso consegue il regolamento delle spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza;

4. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535/2019).

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA