Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3812 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 14/02/2020), n.3812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. DI MARZI Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20891-2017 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA EUCLIDE, 2, Presso lo

studio dell’avvocato EMANUELE VERGHINI, rappresentata e difesa dagli

avvocati LUCA SCHIPANI, ANTONIO BIANCHI;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT SPA, e per essa sua mandataria doBANK spa, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BARLETTA, 29, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

NOLE’, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ROSARIA DE SIMONE;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 784/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 04/08/21117;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE

ANTONIO PIETRO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 4 agosto 2017, ha rigettato il reclamo della (OMISSIS) srl avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento, che ha ritenuto di condividere, avendo il tribunale valutato lo stato di insolvenza senza limitarsi a decidere sulla base “dell’esperienza comune” e della “presumibile dismissione dell’attività svolta”, ma valorizzando ulteriori circostanze riguardanti la consistenza dell’esposizione debitoria (avente ad oggetto rate di mutuo ipotecario e saldo passivo di due conti correnti), l’assenza di un adeguato patrimonio e le consistenti perdite di esercizio risultanti dai bilanci della società; la questione di nullità del contratto di mutuo era inammissibile perchè introdotta tardivamente nel giudizio con un nuovo motivo di reclamo.

Avverso questa sentenza la società (OMISSIS) ricorre per cassazione; resiste con controricorso la Unicredit spa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., per avere omesso di enunciare le ragioni dell’insolvenza e di esaminare la documentazione prodotta e le prove addotte in senso contrario. Il secondo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5 L. Fall., per avere giudicato sullo stato di insolvenza limitandosi ad una valutazione quantitativa dei debiti sociali e omettendo di considerare la situazione economica della società.

Entrambi i suddetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili, non contenendo una precisa individuazione delle statuizioni che si assumono contrarie a legge, corredata da una specifica illustrazione delle ragioni della difformità, e risolvendosi in una generale e impropria richiesta di riesame di un apprezzamento di fatti, operato dal giudice di merito, circa lo stato di insolvenza, che è incensurabile in cassazione, ove sorretto, come nella specie, da una motivazione giuridicamente corretta (tra le tante, Cass. n. 7252 del 2014).

Il terzo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 1421 c.c., art. 127 t.u.b. (D.Lgs. n. 385 del 1993), per non avere indagato sulla validità del rapporto sotteso all’istanza di fallimento, sebbene la società avesse dedotto la nullità del contratto di mutuo per violazione della direttiva Le n. 48 del 2006, è inammissibile, non contenendo specifiche censure alla ratio decidendi espressa dalla Corte territoriale, la quale aveva rilevato la “estrema genericità (dell’eccezione di nullità) al punto che non è possibile individuare le ragioni della dedotta nullità (del contratto)”. Il motivo avrebbe dovuto precisare se e quali allegazioni la parte avesse proposto nel giudizio di merito. L’effetto devolutivo pieno del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non implica che esso possa assumere le forme di una semplice richiesta di riesame, senza formulazione di motivi specifici (tra le tante, Cass. n. 20719 del 2017, n. 26771 del 2016), nè è possibile evocare la rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto (nella specie, di mutuo ipotecario) in sede di giudizio di legittimità, quando essa postuli la necessità di nuove indagini di fatto che esorbitano dalle attribuzioni della Corte di cassazione.

Il ricorso è. inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna la ricorrente

alle spese, liquidate in Euro 3100,00.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 14 febbraio 2020

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