Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38116 del 02/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2021, (ud. 12/10/2021, dep. 02/12/2021), n.38116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19323-2020 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO, 10,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA BAUDINO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZI DI

RISCOSSIONE spa)

– intimata –

avverso la sentenza n. 4046/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA

depositata l’11/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CINQUE

GUGLIELMO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 4046/2019, ha dichiarato improcedibile il gravame proposto da C.D., nei confronti dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la pronuncia n. 7581/2017 emessa dal Tribunale della stessa sede, sul presupposto che, in presenza del decreto di fissazione dell’udienza comunicato a cura della Cancelleria al difensore in data 19.3.2018, con il quale era stata fissata l’udienza di discussione del 7.11.2019, l’appellante ivi comparso aveva allegato di avere eseguito una non valida notifica alle controparti (in data 22.10.2019 a mezzo PEC) e non aveva rappresentato alcun fatto impeditivo ex art. 153 c.p.c. all’esecuzione corretta della notifica stessa, chiedendo unicamente fissarsi nuova udienza per la rinnovazione delle formalità notificatorie.

2. I giudici di seconde cure hanno ritenuto l’inesistenza della prima notifica, perché eseguita nella piena consapevolezza del vizio dell’attività posta in essere e, quindi, essendo comparabile alla situazione di omessa notifica, hanno rilevato l’impossibilità di concedere il termine ex art. 291 c.p.c..

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione C.D. affidato ad un solo motivo, cui ha resistito con controricorso il solo INPS; l’ADER non ha svolto attività difensiva.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico articolato motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 291 c.p.c., all’art. 435 c.p.c., comma 3, agli artt. 421,433,434,159 e 162 c.p.c., agli artt. 111 e 124 Cost. nonché l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto l’inesistenza dei presupposti applicativi per la concessione del termine ai fini della rinnovazione della notificazione dell’atto, previsto dall’art. 291 c.p.c., atteso che, nel caso in esame, la notifica dell’appello doveva considerarsi nulla (perché fuori termine) e non inesistente.

2. Il ricorso è fondato.

3. In punto di fatto e di diritto va precisato che l’improcedibilità dell’appello è stata fondata, dalla Corte territoriale, sul rilievo che la parte aveva eseguito una non valida notifica (in data 22.10.2019 per l’udienza del 7.11.2019) nella piena consapevolezza che non era stato osservato il termine di 25 giorni tra la notifica dell’appello e l’udienza di discussione, per cui la stessa era da considerarsi inesistente; da qui la declaratoria di improcedibilità dell’appello.

4. Orbene, la statuizione della Corte di merito non si è attenuta al principio affermato in sede di legittimità (Cass. n. 12691/2018; Cass. n. 22166/2018; Cass. n. 9735/2018), cui si intende dare seguito, secondo il quale, nel rito del lavoro, all’inosservanza del termine a comparire ex art. 435 c.p.c., comma 3, consegue non già l’improcedibilità dell’appello, bensì la nullità della notificazione suscettibile, perciò, di essere rinnovata, previa fissazione di una successiva udienza e concessione di un nuovo termine per la notifica, sebbene la stessa sia stata eseguita in un termine “ab initio” insufficiente.

5. Ne consegue che, erroneamente, nel caso di specie, non è stato concesso un nuovo termine ex art. 291 c.p.c. per la rinotifica dell’atto di appello unitamente alla fissazione della nuova udienza di discussione alla parte che ne aveva fatto richiesta.

6. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio della causa alla Corte di appello di Roma che procederà ad un nuovo esame, applicando i principi di diritto sopra esposti e provvederà altresì alla regolamentazione delle spese di lite anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

 

 

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