Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3810 del 18/02/2014


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3810 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: TRIOLA ROBERTO MICHELE

ORDINANZA

sul ricorso 5212-2013 proposto da:
PINSUTI

ROBERTO

PNSRRT47B05L303W,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo
studio dell’avvocato STOLZI CARLO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato RUGGERI IVO MARIO,
giusta procura speciale in calce alla memoria deposita
il 25/1/2014;
– ricorrente contro

2014
361

SALUMIFICIO FRANCHETTI di FRANCHETTI LUCIANO & C.
s.n.c, c.f. 00654260520, elettivamente domiciliato in
ROMA, C.NE GIANICOLENSE, 102 INT. 9/A (Studio Legale
Piana),

presso

lo

studio

dell’avvocato

SIMONA

Data pubblicazione: 18/02/2014

BERNARDINETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato
CUPELLI GIOVANNI;
– controricorrente
avverso l’ordinanza n.

13900/2012 della CORTE SUPREMA

DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 02/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 31/01/2014 dal Presidente Dott. ROBERTO

MICHELE TRIOLA;
udito

l’Avvocato

PAOLA

PEZZALI,

con

delega

dell’Avvocato IVO MARIO RUGGERI difensore del
ricorrente, che ha insistito sulle richieste
depositate in attilk.

),,

Svolgimento del processo
Roberto

Pinsuti

immpugnava per

revocazione

l’ordinanza di questa S.C. in data 19 giugno 2012
n. 13900, che aveva dichiarato inammissibile il

stesso Roberto Pinsuti contro un’ordinanza del
Tribunale di Montepulciano emessa ai sensi
dell’art. 669

terdecies

cod. proc. civ. in una

controversia possessoria con il Salumificio
Franchetti di Franchetti Luciano & C. s.n.c.
Nell’ambito di tale giudizio per revocazione
veniva depositata in data 23 ottobre 2013 la
seguente relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ.:
Considerato:
– che con il primo motivo si denuncia un presunto
errore di calcolo da cui sarebbe affetta
l’ordinanza di cui sopra per aver condannato il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione in euro 2.200,00, oltre accessori di
elegge, per un totale di euro 3.035,00, in
relazione ad una controversia il cui valore reale
era di euro 228,00;
Ritenuto:
che il motivo è inammissibile in quanto non di

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ricorso ex art. 360 cod. proc. civ. proposto dallo

errore materiale si tratterebbe, ma di errore di
giudizio, a prescindere dal fatto che non viene
spiegato come il valore di una controversia
possessoria sia, ai fini della liquidazione delle
spese, pari ad euro 228,00;

che con il secondo motivo si deduce testualmente:
L’ordinanza è fondata su un errore di fatto
risultante in maniera chiara e semplice dagli atti
e documenti di causa. La Suprema Corte ha
sicuramente preso un abbaglio nel dichiarare
inammissibile un ricorso esclusivamente fondato sul
diritto e su un consolidato orientamento della
stessa Corte.
Infatti non è stato richiesto il fascicolo di
Ufficio alla cancelleria del Tribunale di
Montepulciano del provvedimento di urgenza per cui
la lettura dei documenti in esso contenuti su fatti
decisivi avrebbe portato la Suprema Corte a
decidere la controversia in un modo diverso,
dichiarando il ricorso sicuramente inammissibile.
Dal verbali di causa, nonché dal documenti
prodotti, la Suprema Corte avrebbe certamente
rilevato che prima di emettere il provvedimento, il
Giudice Unico, con estrema precisione e capacità,

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Considerato:

aveva istruito la causa, raccogliendo

tutti

gli

elementi e le prove per definirla con un unico
provvedimento conclusivo dell’intero procedimento,
pertanto, avente natura di sentenza;
Ritenuto:

invoca un errore di fatto che si riconosce non
rilevabile dagli atti di causa (dal momento che il
fascicolo del “provvedimento di urgenza’ non era
stato acquisito), né può costituire un errore di
fatto l’eventuale omessa acquisizione di tale
fascicolo.
P.Q.M.
si ritiene che emergano le condizioni per pervenire
alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso
per revocazione.
Il Salumificio Franchetti di Franchetti Luciano &
C. s.n.c. ha proposto controricorso.
All’esito dell’odierna discussione in camera di
consiglio, ritiene il collegio di condividere tale
relazione, per cui il ricorso va dichiarato
inammissibile.
Nessun provvedimento va emesso in ordine alle
spese, in quanto il controricorso risulta essere
stato redatto dal difensore in base al mandato in

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che la doglianza è inammissibile, in quanto si

calce al controricorso relativo al giudizio
conclusosi con la sentenza di cui è stata chiesta
la revocazione, mentre sarebbe stata necessaria una
procura

ad hoc

(cfr. implicitamente in senso la

sentenza di questa S.C. 16 gennaio 2006 n. 700).

proposta dal ricorrente nella “memoria” depositata,
a prescindere dalla sua ritualità (cfr. sent. 23
luglio 2010 n. 17465).
Nessun provvedimento ugualmente va assunto in
ordine alla stessa “querela di falso” proposta con
riferimento alla sottoscrizione del controricorso
(ed alla autentica della firma della relativa

procura) depositato nel giudizio conclusosi con la
sentenza di cui è stata chiesta la revocazione, in
considerazione della sua inammissibilità, sempre a
prescindere dalla sua ritualità, riguardando
documenti relativi ad una fase processuale già
conclusasi (implicitamente in tal senso: cfr. sent.
31 maggio 2011 n. 11964).
Le eventuali pretese risarcitorie del ricorrente
(consistenti, a quanto è dato comprendere, nella
ingiusta condanna al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione) potranno essere fatte
valere in sede penale.

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Diventa pertanto irrilevante la “querela di falso”

P.Q.M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 31 gennaio 2014
IL PRESIDE E LATORE

T

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