Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3810 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. I, 17/02/2010, (ud. 09/11/2009, dep. 17/02/2010), n.3810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Fallimento Sacco Umberto & C. s.a.s., in persona del curatore

in

carica elett.te dom.to in Roma p.zza Adriana 15 presso l’Avv. Di

Pietropaolo Claudio che lo rappresenta e difende per procura speciale

in atti;

– ricorrente –

contro

Consorzio di Bonifica del Versante Calabro Jonico Meridionale, in

persona del rapp.te in carica, elett.te dom.to in Roma via Germanico

172 presso l’avv. Carbone Natale che lo rappresenta e difende per

procura speciale in atti unitamente all’avv. Alfredo Mancini;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria in data

23.9.2003.

Udita la relazione del relatore cons. Dr. Luigi Macioce svolta nella

p.u. del 9-11-2009.

Uditi gli avv.ti C. di Pietropaolo ed A. Pellicanò (per delega);

Udito il P.G. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. M. Velardi che

ha concluso per il rigetto del ricorso con correzione della

motivazione della sentenza impugnata.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con contratto (OMISSIS) il Consorzio di Bonifica del Versante Calabro Ionico Meridionale appaltò alla soc. CODELFA lavori di realizzazione di rete di irrigazione della (OMISSIS) e, in corso d’opera (in data (OMISSIS)), l’appalto venne ceduto all’A.T.I. costituita tra la soc. Strutture Precompresse p.a.

(designata quale capogruppo e mandataria esclusiva) e la soc. Sacco Umberto & C. in a.s..

Entrambe le società venero dichiarate fallite dal Tribunale di Roma, la prima con sentenza 8.2.1989 e la seconda con sentenza 8.2.1990.

La curatela del fallimento della soc. Sacco Umberto & e in a.s. con citazione dell’11.11.1991 convenne innanzi al Tribunale di Reggio Calabria il Consorzio appaltante e, sul rilievo per il quale l’appalto era proseguito con essa esponente anche dopo lo scioglimento dell’associazione e con il pieno assenso dell’appaltante (che aveva regolato fatture emesse dalla sola soc. Sacco Umberto) e che essa aveva eseguito ulteriori lavori, senza riceverne il compenso, chiese la condanna della convenuta al pagamento di L. 820 milioni con accessori di legge e spese.

Costituitosi il Consorzio, che eccepiva la carenza di legittimazione della attrice e rilevava come il contratto di appalto si era sciolto alla data del fallimento della mandataria, senza che ad essa potesse sostituirsi o fosse stata sostituita l’impresa mandante, il Tribunale con sentenza 18.3.1995 dichiarò inammissibile la domanda per l’eccepita carenza di legittimazione attiva.

La Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza del 23.9.2003 rigettò l’appello della curatela affermando:

1. che, contrariamente alla opinione dell’appellante, con l’atto 14.6.1984 l’appalto venne ceduto all’A.T.I. costituita tra le due società e CASMEZ approvò la cessione (e la Cassa di Risparmio di Alessandria prestò fidejussione) là dove alla soc. Struttura Precompresse veniva conferito il ruolo di capogruppo e mandatario esclusivo, e restando affatto irrilevante la dinamica dei rapporti tra le due società all’interno di tal Consorzio Strutture Sacco (al quale l’appaltante Consorzio di Bonifica era affatto indifferente);

2. che l’appaltante Consorzio non aveva dato corso ad alcuna accettazione di successione nel ruolo di appaltatore a beneficio della soc. Sacco Umberto, anzi curando che il pagamento di L. 833.863.133 venisse effettuato a beneficio dell’ATI avente capogruppo la soc. Strutture Precompresse (e per l’effetto incorrendo nella declaratoria di inefficacia L. Fall., ex art. 44, ad istanza della curatela del relativo fallimento, dichiarato l’8.2.1989);

3. che andava poi disattesa la tesi dell’appellante sulla piena permanenza della legittimazione attiva e passiva delle imprese associate nei confronti del terzo appaltante, dato che, pur difettando all’ATI alcuna soggettività, nondimeno i contraenti avevano disposto per un mandato con rappresentanza, irrevocabile, in favore della capogruppo, conferendole pertanto piena ed esclusiva legittimazione anche per la riscossione dei crediti.

Per la cassazione di tale sentenza la Curatela del fallimento della soc. Sacco Umberto ha proposto ricorso 8.10.2004 al quale ha resistito il Consorzio di Bonifica con atto del 3.11.2004. Entrambe le parti hanno depositato memorie finali ed i loro difensori hanno discusso oralmente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell’unico motivo del ricorso, denunziante la violazione del D.L. n. 406 del 1991, art. 23 e L. Fall., art. 78, la ricorrente Curatela, dopo aver correttamente riportato le statuizioni della sentenza impugnata rigettanti i tre proposti motivi di appello, afferma che tutte le argomentazioni addotte dovevano ritenersi superate dall’insegnamento contenuto nella sentenza n. 421 del 2000 della Suprema Corte, alla stregua del quale si sarebbe dovuto rilevare che, risolto, per effetto del fallimento della capogruppo-mandataria dell’ATI soc. Strutture Precompresse, il contratto di appalto ceduto all’ATI il 14.6.1984, non per questo sarebbe difettata la legittimazione della (sola) mandante Sacco Umberto (e della curatela medio tempore succeduta) ad agire verso l’appaltante Consorzio di Bonifica per il recupero del proprio credito. Da tanto derivava “.la legittimazione del fallimento Sacco Umberto & C. s.a.s. a pretendere il pagamento del corrispettivo per i lavori proseguiti dalla fallita quando era in bonis e dopo il fallimento della soc. Strutture Precompresse p.a.”.

Resiste il controricorrente Consorzio di Bonifica osservando che, incontestata anche da parte della ricorrente Curatela la avvenuta risoluzione del rapporto per effetto del fallimento della mandataria capogruppo ed abbandonate le censure deducenti una novazione anteriore od una prosecuzione dello stesso rapporto dopo detto fallimento, la affermazione della S.C. invocata in ricorso era affatto irrilevante nella specie, posto che, se è vero che risolto il rapporto per effetto del fallimento, spettava alla mandante legittimazione ad agire per il recupero del credito afferente lavori eseguiti e di sua spettanza, è altrettanto vero che la domanda della soc. Sacco Umberto afferiva a crediti correlati a lavori effettuati in prosecuzione dalla sola Sacco (e sull’assunto, sostenuto ab initio e reiterato in appello, della sua successione nel rapporto ovvero della sua autonoma contrattazione ab origine ovvero della accettazione per fatti concludenti della sostituzione all’ATI della sola mandante).

Nella memoria finale la difesa del Consorzio ha prospettato come motivo di censura la pretesa litispendenza con altra lite non rilevata dalla Corte di merito ed ha comunque prospettato che detta lite sarebbe stata definita con sentenza della Cassazione n. 19165 del 2007, avente idoneità a costituire giudicato in questa sede opponibile e preclusivo dell’esame del merito. Osserva il Collegio che, inconsistente la ipotesi di dolersi in memoria della omessa pronunzia di litispendenza, nessun giudicato esterno è comunque da questa Corte rilevabile nè dichiarabile posto che, pur potendosi prendere in esame la pronunzia 19165/07, dalla sua lettura emerge che i ricorsi della curatela del fall.to della soc. Umberto Sacco vennero dichiarati inammissibili sì che la consistenza del giudicato formatosi con riguardo alle domande di detta curatela sarebbe apprezzabile solo con la lettura degli atti e delle decisioni di merito, atti e decisioni che l’eccipiente difesa del Consorzio avrebbe potuto e dovuto produrre in questa sede nel rispetto dei tempi e delle forme di cui alla sentenza n. 13916/2006 delle Sezioni Unite. In difetto del che nessuna preclusione si frappone all’esame del ricorso.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia privo di alcun fondamento.

Il Collegio condivide pienamente la statuizione di questa Corte di cui alla invocata sentenza n. 421 del 2000 (seguita dalle conformi statuizioni di Cass. n. 1396 del 2003, n. 19165 del 2007 e n. 25368 del 2008) ma rileva che è fuor di luogo invocarne l’applicazione alla specie.

Risolto il contratto originante TATI per effetto del fallimento della capogruppo-mandataria (L. Fall., art. 78) è ben possibile, alla stregua dei principi indicati dalle rammentate pronunzie, che la mandante agisca per la riscossione della quota parte del maturato credito a sè imputabile: ma è certamente impensabile che detta azione coinvolga crediti maturati dopo il fallimento, vieppiù ad appalto risolto, ed imputabili ad una pretesa (impensabile) prosecuzione del vecchio rapporto o ad una instaurazione di diverso rapporto (affatto diverso dall’appalto a suo tempo stipulato dal Consorzio con la dante causa dell’Ali). Ed è la stessa odierna ricorrente ad ammettere che tale sia l’origine del proprio credito.

In sostanza la ricorrente curatela ipotizza in fatto una sorta di imprecisata successione – prosecuzione nell’appalto dopo il fallimento (OMISSIS) della mandataria (quindi con successione dalla A.T.I. alla curatela del fall.to della soc. Sacco Umberto) e costruisce, in diritto, una legittimazione della detta curatela, alla stregua dei principi posti dalla sentenza n. 421 del 2000, a far valere i crediti insorti dopo l’8.2.1989.

La premessa in fatto è in realtà pura affermazione difensiva, posto che il quadro delle vicende del rapporto è stato accertato dal giudice del merito – senza che il ricorso in questa sede lo contesti in alcun modo – negando che tra ATI e soc. Sacco Umberto vi fosse stata alcuna successione nell’appalto con il Consorzio (pag. 11) e di contro ipotizzando che, dopo il fallimento della predetta società, vi sia stato un rapporto “di fatto” tra Consorzio e curatela della fallita che vide adottare ordini di servizio da parte dell’appaltante diretti alla curatela stessa (pagg. 13 ult. cpv. e 14 primo cpv.).

Ebbene, da tal quadro discende che dagli ordini di servizio dati al curatore della Sacco Umberto certamente non potevano derivare crediti riconducibili al contratto (OMISSIS) – (OMISSIS), e riconducibili a quel rapporto, essendo venuto meno il contraente appaltatore con la risoluzione L. Fall., ex art. 78, del mandato:

d’altro canto, la stessa curatela attrice ed oggi ricorrente non ha mai predicato la “novità” del rapporto costituitosi posi 8.2.1990 – affermando che i propri crediti trovassero autonomo fondamento nella volontà delle parti o richiamando lo schema di cui all’art. 2041 c.c. -posto che essa da un canto ha ribadito che quel rapporto, quegli ordini di servizio e quei lavori eseguiti fossero riconducibili alle clausole di cui ai sopra richiamati atti negoziali, e al contempo, e contraddittoriamente, non ha impugnato in questa sede l’accertamento di inesistenza di una sua successione nel rapporto ATI-Consorzio.

In tal modo individuata la reale portata della premessa in fatto del ricorso, emerge evidente la inconferenza del richiamo, quale principio violato dalla Corte di merito, a quanto contenuto nel più volte ricordato indirizzo di questa Corte, posto che detto principio, certamente utilizzabile le volte in cui, disciolta l’ATI per effetto del fallimento, il mandante rivendichi la propria quota di crediti nascenti dall’appalto tra committente ed ATI, altrettanto certamente non può essere chiamato a sostenere pretese traenti ragione da un prospettato “rapporto” successivo allo scioglimento: ed invero è palese che, ove mai detto rapporto fosse pur provato, di tal principio non vi sarebbe alcun bisogno avendo il (supposto) contraente-appaltatore del rapporto novato o del nuovo rapporto, titolo diretto per azionare i crediti originati dal suo, unico, apporto. E poichè la censura si fonda esclusivamente sulla violazione del ridetto principio di diritto, e non contesta in alcun modo l’accertamento e la valutazione per le quali la curatela mai ebbe a subentrare nel rapporto originato dal contratto Consorzio-ATI, ne discende la evidente inconsistenza della censura stessa.

Le spese del giudizio vanno regolate secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso della curatela del Fallimento della soc. Umberto Sacco e la condanna a versare al Consorzio controricorrente per spese la somma di Euro 9.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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