Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3810 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3810 Anno 2018
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: SABATO RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 16968-2013 proposto da:
FUMAGALLI BENVENUTO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA ELEONORA D’ARBOREA 30, presso lo studio
dell’avvocato BERNARDO CARTONI, che lo rappresenta e

difende;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
2017

UFFICIO CONTROLLI;
– intimato –

2618
nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 16/02/2018

STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –

avverso

la

sentenza

TRIBUTARIA CENTRALE

n.
di

2000/2012
FIRENZE,

della
depositata

COMM.
il

26/11/2012;

consiglio del 24/10/2017 dal Consigliere Dott.
RAFFAELE SABATO.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

24.10.2017 n. 13 n.r.g. 16968-13 ORD TRIB

Rilevato che:

Firenze in data 21/10/1994, Benvenuto Fumagalli ha impugnato
cartella ex art. 36 bis del d.p.r. n. 600 del 1973 relativa a i.lo.r. per
l’anno 1988, oltre interessi e sanzioni
2. rigettato il ricorso da parte della commissione tributaria di
primo grado, adìta dal contribuente con sentenza del 6/3/1996 la
commissione tributaria di secondo grado di Firenze ha respinto
l’appello;
3. con sentenza depositata il 26/11/2012 la commissione centrale
– sezione di Firenze – ha respinto l’ulteriore impugnazione proposta
da Benvenuto Fumagalli;
3. per la cassazione della predetta decisione ha proposto ricorso
per cassazione la parte contribuente, su un unico motivo illustrato da
memoria, rispetto al quale l’Agenzia non ha svolto difese.

Considerato che:

1. preliminarmente il ricorso per cassazione avverso le decisioni
della commissione tributaria centrale – proponibile nel regime

1

1. con ricorso alla commissione tributaria di primo grado di

anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 ai sensi dell’art.
111 Cost. (cfr., ad es., sez. 5 n. 15920 del 2011) – è, nella vigenza
del nuovo testo dell’art. 360 cod. proc. civ. conseguente alle
modificazioni di cui al predetto d. 1gs. n. 40 del 2006, applicabile al
proponibile per tutte le

causali di cui al co. 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., in virtù del nuovo
co. 4 che tanto dispone; in particolare, trattandosi di sentenza
depositata dopo 1’11.9.2012, si applica anche la riforma di cui al d. I.
n. 83 del 2012 conv. in I. n. 134 del 2012, relativamente per quanto
interessa al n. 5 del co. 1;
2. con l’unico motivo, intestato quale denuncia di violazione degli
artt. 1 d.p.r. n. 599 del 1973 e 51 del d.p.r. 917 del 1986 e di
«insufficiente ed illogica motivazione su di un fatto controverso e
decisivo per il giudizio», il contribuente si duole del fatto che la
sentenza della commissione tributaria centrale non abbia i requisiti
necessari di sufficienza, congruità e logicità in ordine all’accertamento
dell’esistenza o dell’inesistenza della struttura imprenditoriale
autonoma quale presupposto dell’imposta; contesta la valutazione
data all’entità dei beni strumentali e alle spese per personale (pur
ridotte rispetto ad errore commesso dai precedenti giudici); la
ritenuta ininfluenza delle minori spese costituirebbe ragione ulteriore
di incongruenza valutativa; analogo discorso viene svolto per le
provvigioni;

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presente procedimento ratione temporis,

3. il motivo è inammissibile; va al riguardo richiamato che:
– il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto
consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del
provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una

interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme
interpretazione della legge assegnata a questa corte dal r.d. 30
gennaio 1941, n. 12, art. 65), mentre l’allegazione di un’erronea
ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di
causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e
inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è
possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di
motivazione;
– secondo l’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. nel testo
applicabile ratione temporis secondo la riformulazione della norma
disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in
legge 7 agosto 2012, n. 134, è quello di “omesso esame circa un
fatto decisivo” (e non quella precedente indicata dalla parte
ricorrente); l’attuale testo presuppone la totale pretermissione
nell’ambito della motivazione di uno specifico fatto storico, principale
o secondario, oppure la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto
materiale e grafico”, la “motivazione apparente”, il “contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili” o la “motivazione perplessa

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norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema

ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque
rilevanza della semplice “insufficienza” o di “contraddittorietà” della
motivazione e fermo restando che l’omesso esame di elementi
istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto

comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza
non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; la
giurisprudenza ha specificato che la possibilità di sollevare tali
doglianze neppure sopravvive come ipotesi di nullità della sentenza ai
sensi del n. 4) del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez.
U., 07/04/2014 n. 8053; Cass. n. 08/10/2014 n. 21257 e 06/07/2015
n. 13928);
– i vizi di cui innanzi non sussistono quando, in luogo delle
carenze tassativamente previste, la sentenza impugnata faccia
emergere mere difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della
parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti agli elementi
delibati dal giudicante di merito, risolvendosi altrimenti i motivi di
ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del
convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova
pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del
giudizio di cassazione (in termini, ad es., Cass. sez. U n. 24148 del
2013). Al giudice di merito soltanto, infatti, spetta di individuare le
fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la

4

decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato

concludenza nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle
ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in
discussione, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei
mezzi di prova acquisiti, salvi i casi tassativamente previsti dalla

4. su tali premesse, va notato che con i motivi in esame, lungi dal
denunciare violazioni di legge o omesso esame di fatti storici nei sensi
anzidetti, il ricorrente si limita a far valere la non rispondenza della
ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso
convincimento soggettivo patrocinato dalla parte, proponendo un
preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati
acquisiti; tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della
discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e
dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del
giudice e non al vizio di omesso esame di fatti rilevante ai sensi
dell’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ., né tanto meno ai
possibili vizi di violazione di norme di diritto ex n. 3 della medesima
disposizione; neppure nell’ambito della precedente formulazione
dell’art. 5 cod. proc. civ. il mezzo avrebbe potuto trovare ingresso,
traducendosi nell’invocata revisione delle valutazioni e dei
convincimenti espressi dal giudice di merito (sulla base dell’entità dei
beni strumentali e delle spese per il personale), tesa a conseguire una
nuova pronuncia sul fatto dell’esistenza o dell’inesistenza di una

5

legge, applicando poi ai fatti le norme giuridiche confacenti;

ttv

struttura imprenditoriale, non concessa perché estranea alla natura
ed alla finalità del giudizio di legittimità;
5. segue da quanto innanzi il complessivo rigetto del ricorso, non
dovendo provvedersi sulle spese per non avere l’amministrazione

6. ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 si deve
dar atto del sussistere dei presupposti per il versamento a cura della
parte ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato
dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell’art. 13 cit.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 si dà atto
del sussistere dei presupposti per il versamento a cura della parte
ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per
il ricorso a norma del co. 1-bis dell’art. 13 cit.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, in data 24 ottobre 2017.

svolto difese;

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