Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 381 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 03/11/2016, dep.10/01/2017),  n. 381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21224/2015 proposto da:

G.E., M.F.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE ANGELICO 301, presso lo studio dell’avvocato BASILIO

PERUGINI, rappresentati e difesi dall’avvocato ALDO PALMIERI, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE di LAMEZIA TERME, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMESANA 46, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO MIRENZI, rappresentato e difeso dagli

avvocati SALVATORE LEONE, FRANCESCO CARNOVALE SCALZO, CATERINA FLORA

RESTUCCIA, giusta procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO del 26/11/2014, depositata il 22/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale i ricorrenti hanno depositato memoria, osserva quanto segue:

La CTR della Calabria con sentenza n. 64/01/15, depositata il 22 gennaio 2015, non notificata, rigettò l’appello proposto dai contribuenti indicati in epigrafe nei confronti del Comune di Lamezia Terme, avverso la sentenza della CTP di Catanzaro, che aveva a sua volta respinto i ricorsi, proposti separatamente dai contribuenti e di seguito riuniti, avverso avviso di accertamento per ICI per gli anni 2005, 2006 e 2007.

Avverso la pronuncia della CTR i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’intimato Comune resiste con controricorso.

Con l’unico motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2 (erroneamente indicato come n. 546/1994), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando l’erroneità in diritto della sentenza impugnata, nella parte in cui non ha escluso la vocazione edificatoria del terreno oggetto della pretesa impositiva, perchè incluso dal PRG del Comune di Lamezia Terme nella categoria FL, comprendente le zone destinate a servizi pubblici locali.

Il motivo, nei termini in cui è formulato, è manifestamente infondato. L’edificabilità di un’area ai fini della determinazione della base imponibile ICI, in forza del criterio fondato sul valore venale, secondo i principi posti dalle Sezioni Unite di questa Corte 30 novembre 2006, n. 25506 e successive pronunce conformi, va desunta in base alla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dalla sua approvazione.

Orbene l’inclusione di un’area in zona destinata dal PRG a servizi pubblici o interesse pubblico, se è certamente in grado d’incidere sulla determinazione in concreto del quantum del valore venale attribuibile all’immobile (profilo in questa sede peraltro non dedotto nel motivo di ricorso dei contribuenti), non ne esclude l’oggettivo carattere edificabile del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2, atteso che i vincoli d’inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione (cfr. Cass. sez. 5, 15 luglio 2015, n. 14763; Cass. sez. 5 marzo 2014, n. 5161; Cass. sez. 5, 16 novembre 2012, n. 20137).

I ricorrenti hanno insistito in memoria nel proprio assunto, replicando, segnatamente con riferimento alla citata pronuncia di questa Corte (Cass. sez. 5, 25 marzo 2015, n. 5992), così come ad altre pronunce analoghe, che i ricorrenti hanno citato a preteso sostegno della fondatezza del motivo di ricorso, che in essa si fa riferimento non solo ad inclusione di area in zona destinata in base al piano regolatore generale a verde pubblico attrezzato, ma anche ad attrezzature pubbliche.

In realtà, in fatto, non emerge in modo chiaro dalla citata pronuncia se il vincolo, nella fattispecie concreta allora sottoposta all’esame di questa Corte, comportasse inedificabilità assoluta o consentisse una residua utilizzazione edificatoria dell’area.

Viceversa – e non solo con specifico riguardo alla determinazione della base imponibile dell’ICI, di cui al presente giudizio, ma riguardo anche alla capacità dei terreni di generare, in caso di cessione, plusvalenza tassabile ai fini IRPEF – questa Corte ha specificamente ritenuto edificabili aree incluse, come nel caso in esame, dal PRG in zona destinata a servizi pubblici o di interesse pubblico (così Cass. sez. 5, 15 luglio 2016, n. 14503; Cass. sez. 5, 19 giugno 2013, n. 15320), proprio sul presupposto, innanzi esplicitato, che, se è vero che tale inclusione incide senz’altro nella determinazione del valore venale dell’immobile, non ne esclude però l’oggettivo carattere edificabile alla stregua delle previsioni di piano stabilite in via generale e preventiva.

Ritiene pertanto la Corte che a detto indirizzo debba essere data ulteriore continuità.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore del Comune di Lametia Terme delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 2300,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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