Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 381 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. II, 10/01/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 10/01/2011), n.381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.E., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. ESTERINI Giovanni, per

legge domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di

Cassazione, piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

M.A. e R.C., rappresentati e difesi, in

forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.

PATTI Giovanni Rosario, elettivamente domiciliati nello studio di

quest’ultimo in Roma, presso l’Avv. Maria Cristina Mulargia, Via

Pirro Logorio, n. 9;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 886 in data 1

luglio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5

novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 3 marzo 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Accogliendo la domanda proposta da L. N. e M.A., il Tribunale di Catania, con sentenza depositata in data 24 settembre 2002, condannava M.E. al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, liquidati in Euro 15.098,82, per non avere consegnato agli attori, acquirenti di un immobile ad uso di abitazione, il certificato di abitabilità nel pattuito termine di sei mesi dalla stipula dell’atto pubblico di compravendita.

La Corte d’appello di Catania, con sentenza pubblicata il 1 luglio 2008, ha ridotto l’ammontare del danno liquidato ad Euro 12.406,27, confermando nel resto l’impugnata decisione.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il M. E. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi .

Gli intimati M.A. e R.C. hanno resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1497 cod. civ.) il ricorrente si chiede se la mancanza del certificato di abitabilità pur in presenza di tutti i requisiti sostanziali per il suo ottenimento (conforme alle norme urbanistiche ed igienico-sanitarie) comporta che la cosa venduta non abbia le qualità essenziali per l’uso a cui è destinata.

Il motivo è infondato, perchè la consegna del certificato di abitabilità dell’immobile oggetto del contratto, ove questo sia un appartamento da adibire ad abitazione, pur non costituendo di per sè condizione di validità della compravendita, integra un’obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell’art. 1477 cod. civ., attenendo ad un requisito essenziale della cosa venduta, in quanto incidente sulla possibilità di adibire legittimamente la stessa all’uso contrattualmente previsto (Cass., Sez. 2^, 16 giugno 2008, n. 16216;

Cass., Sez. Ili, 23 gennaio 2009, n. 1701). Il fatto che il mancato rilascio dipenda da un’inerzia del Comune non fa venir meno l’essenzialità che il predetto certificato riveste per l’acquirente, interessato ad ottenere la proprietà di un bene immobile idoneo ad assolvere la funzione economico-sociale e a soddisfare i bisogni che lo hanno indotto all’acquisto (Cass., Sez. 2^, 11 maggio 2009, n. 10820).

Con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 2697 cod. civ.) si lamenta che la Corte d’appello non abbia tenuto conto del fatto che gli attori non avevano dato la prova di avere subito alcun danno. Di qui il quesito se alla stregua dell’art. 2697 cod. civ. spetta all’attore dare in giudizio la prova del danno o al convenuto provare l’inesistenza del danno e se alla stregua dell’art. 1223 cod. civ. il mancato guadagno possa essere meramente presunto.

Il motivo è privo di fondamento. La mancanza del certificato di abitabilità dell’appartamento venduto è causa di un deprezzamento del bene; correttamente i giudici del merito, con congrua motivazione, lo hanno ritenuto commisurabile al valore locativo dell’immobile, dopo aver rilevato in fatto che gli acquirenti avevano abbandonato l’idea di locare ulteriormente l’immobile compravenduto, avendo constatato che non era assolutamente consentito abitare l’immobile in mancanza della necessaria certificazione.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese sostenute dai controricorrenti in solido, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 di cui Euro 1.800,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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