Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3809 del 26/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 3809 Anno 2016
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 14869-2009 proposto da:
A.I.A. COSTRUZIONI S.P.A. (c.f./p.i. 00132110875), in
proprio e quale capogruppo mandataria
dell’Associazione Temporanea costituita con l’Impresa
EUGENIO GRASSETTO S.P.A. (ora GRASSETTO COSTRUZIONI
S.P.A.), in
201.6
29

persona

Data pubblicazione: 26/02/2016

dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
PACINI 25, presso l’avvocato SALVATORE PICCIONE, che
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ANNAPAOLA ZECCHINI, SEBASTIANO ARTALE, giusta procura
a margine del ricorso;

1

- ricorrente contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL
MOLISE, in persona del Ministro pro tempore,

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;

avverso la sentenza n.

controricorrente

1851/2008 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/01/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato SALVATORE
PICCIONE che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato PAOLO
GENTILI (Avvocatura Stato) che ha chiesto il rigetto
del ricorso;

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

udito il P ‘.M, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

2

Svolgimento del processo
E’ sottoposta all’esame di questa Corte la controversia
riguardante l’esecuzione del contratto di appalto, stipulato
il 20 agosto 1980 tra il Ministero dei lavori pubblici e
capogruppo e mandataria dell’ATI

costituita con l’Impresa Eugenio Grassetto,

per la

l’AIA Costruzioni,

realizzazione della casa circondariale di Larino.
Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento delle domande
dell’AIA Costruzioni, ha condannato il Ministero a pagare la
somma richiesta per saldo finale dei lavori, pari a E
45.942,03, oltre interessi, e l’importo (inferiore alla
richiesta) di E 241.641,73, oltre interessi, per lavori
extracontrattuali (spese di guardiania, realizzazione e
gestione dell’impianto di illuminazione); ha rigettato per
prescrizione la domanda di pagamento degli interessi sugli
acconti contabilizzati in ventuno stati di avanzamento dei
lavori, ritenendo che il primo atto interruttivo fosse
contenuto nella domanda di arbitrato notificata nell’aprile
1994, quando la prescrizione era già maturata; inoltre, ad
avviso del Tribunale, l’impresa aveva fatturato e, quindi,
accettato l’imputazione, effettuata dall’amministrazione,
dei ritardati pagamenti al capitale, anziché agli interessi,
in deroga all’art. 1194 c.c.
Il gravame dell’AIA Costruzioni, che aveva censurato la
pronuncia anche con riferimento alla prescrizione, è stato
3

rigettato dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza 5
maggio 2008. Per quanto ancora interessa in questa sede, la
Corte ha ritenuto che la richiesta di pagamento del 9
ottobre 1986 non fosse rinvenibile nel fascicolo
dell’appellante e che la richiesta del 3 giugno 1993, con

Ii

l’allegato “riepilogo crediti”, fosse tardiva, essendo a
quell’epoca il termine di prescrizione già decorso, e
comunque non avesse valore interruttivo della prescrizione,
poiché non faceva specifico riferimento agli interessi;
inoltre, con riguardo alla questione dell’imputazione dei
pagamenti ritardati al capitale o agli interessi, ha
ritenuto che il motivo di gravame fosse inammissibile,
poiché non censurava le valutazioni e argomentazioni del
Tribunale circa l’imputazione dei pagamenti effettuati
..

dall’amministrazione.

No

Avverso questa sentenza l’AIA Costruzioni ha proposto
ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui si è
opposto il Ministero della infrastrutture e dei trasporti
con controricorso.
Motivi della decisione
I primi due motivi riguardano l’esistenza di atti
interruttivi della prescrizione relativa al pagamento degli
interessi sugli acconti contabilizzati negli stati

di

avanzamento dei lavori.

4

Il primo motivo denuncia il difetto di motivazione della
sentenza impugnata per avere escluso che fosse stata
prodotta nel giudizio la richiesta dell’ottobre 1986 di
pagamento degli interessi, che invece era presente nel
fascicolo di primo grado, munito di indice, perché

depositata all’udienza del 12 luglio 2001, e per avere
ritenuto non rilevante e intrinsecamente inidonea la
richiesta del giugno 1993.
Il motivo è infondato. Se si assume che la richiesta
dell’ottobre 1986, invocata come atto interruttivo della
prescrizione, fosse materialmente contenuta nel fascicolo di
primo grado, come affermato dalla ricorrente, allora la
Corte d’appello avrebbe supposto l’inesistenza di un fatto
la cui verità risultava positivamente dagli atti o documenti
della causa e la sentenza sarebbe viziata da errore
revocatorio, ma in tal caso si tratterebbe di un vizio da
denunciare con il rimedio previsto dall’art. 395 n. 4
c.p.c., non con l’ordinario ricorso per cassazione proposto,
il quale, quindi, sarebbe inammissibile. Inoltre, la
suddetta richiesta di pagamento, come risulta dal contenuto
riportato in ricorso, non integra un “fatto controverso e
decisivo per il giudizio”, agli effetti dell’art.360 n. 5
c.p.c., poiché si riferisce ai soli interessi maturati sulla
revisione prezzi, non agli interessi, cui si riferisce la
domanda, per il ritardo nell’emissione dei SAL e dei
certificati di pagamento del prezzo dei lavori. Analogo
5

discorso vale per la seconda richiesta di pagamento, in
quanto risalente ad un’epoca (giugno 1993) in cui la
prescrizione era già maturata e, comunque, inidonea a valere
come atto interruttivo perché generica e priva di uno
specifico riferimento agli interessi, come ha ritenuto il

giudice di merito con una valutazione incensurabile in sede
di legittimità.
Il secondo motivo denuncia il difetto di motivazione per non
avere tenuto conto del fatto che la domanda di arbitrato
dell’aprile 1994 avrebbe dovuto essere considerata come atto
interruttivo della prescrizione, quantomeno per gli
interessi maturati su nove SAL emessi tra aprile 1984 e
l’ultimazione dei lavori in data 11 gennaio 1986.
Il motivo introduce una questione nuova, implicante
accertamenti di fatto, non esaminata né introdotta
nell’atto di appello, nel quale la società non aveva
specificato la censura distinguendo due periodi
prescrizionali (uno relativo ad epoca precedente ad aprile
1984 e un altro relativo al periodo successivo e
corrispondente agli ultimi nove SAL), né aveva dato autonomo
rilievo come atto interruttivo alla notificazione della
domanda di arbitrato, avendo fondato la doglianza sulla
mancata considerazione come atti interruttivi delle note del
1986 e 1993. Esso è, quindi, inammissibile, come i restanti
motivi. Infatti, essendo divenuta definitiva la statuizione
6

relativa all’intervenuta prescrizione del credito per gli
interessi, risulta assorbita la questione dell’imputazione
dei pagamenti tardivi dei SAL al capitale (come ritenuto dai
giudici di merito) o agli interessi (come invocato dalla
ricorrente) che è oggetto dei restanti motivi (il terzo per

dell’art. 1194 c.c. e di norme di diritto complementari). La
ricorrente non spiega quale sia, in concreto, l’interesse a
denunciare l’erronea imputazione suddetta, ai fini del
credito per gli interessi che è prescritto, e ciò in
violazione del principio di specificità che è posto
dall’art. 366 n. 4 e 6 c.p.c. a pena di inammissibilità del
ricorso per cassazione.
In conclusione, il ricorso è rigettato. Sussistono giusti
motivi per compensare le spese

del presente giudizio, in

considerazione della complessità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio.
Roma, 12 gennaio 2016.

vizio di motivazione, il quarto e quinto per violazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA