Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3809 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. I, 17/02/2010, (ud. 09/11/2009, dep. 17/02/2010), n.3809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dom.to in Roma via

dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

L.A. – Comune di Carovigno in persona del Sindaco

in carica – Regione Puglia in persona del rapp.te in carica;

– intimati –

Avverso la sentenza del Giudice di Pace di San Vito dei Normanni in

data 7 Agosto 2004;

Udita la relazione del relatore Cons. Dr. Luigi Macioce svolta nella

p.u. del 9-11-2009.

Udito il P.G. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. VELARDI Maurizio

che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo e

l’assorbimento del primo e del terzo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agricoltore L.A. convenne innanzi al Giudice di Pace di San Vito dei Normanni la Regione Puglia, il Comune di Carovigno ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali al fine di ottenere il pagamento della somma di Euro 1.032,90, oltre interessi, a titolo di contributi per calamità naturale previsti dal D.L. n. 367 del 1990, art. 2, comma 2, conv. in L. n. 31 del 1991. Si costituirono i convenuti – eccependo la Regione la prescrizione e la carenza della propria legittimazione nonchè prospettando l’incostituzionalità della normativa sul contributo nella parte in cui fosse interpretata come impositiva di un obbligo per somme superiori a quelle stanziate – ed il GdP con sentenza 7.08.2004, dichiarata la propria giurisdizione e la propria competenza, dispose la condanna del M.P.A.F., per Euro 1.032,90, in favore della L., affermando che era competente l’adito Giudice ai sensi dell’art. 20 c.p.c., (nel Comune essendo la tesoreria comunale che, per Legge Regionale, aveva emesso l’ordinativo di pagamento), che sussisteva la giurisdizione vertendosi in materia di diritti soggettivi, che l’unico obbligato era il Ministero, tenuto a fornire alla Regione i fondi con i quali dotare il Comune per i pagamenti necessari al saldo dell’intero contributo, che era indiscutibile il diritto dell’agricoltore alla percezione nell’intero del contributo.

Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 20.9.2004, il Ministero delle P.A.F. ha proposto ricorso il 20.11.2004, contenente tre motivi, al quale non hanno resistito la Regione Puglia, la L. ed il Comune.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminando il ricorso del Ministero delle P.A.F., si osserva che con esso si formulano tre motivi. Con il primo si lamenta la violazione degli artt. 2944 e 2946 c.c., per avere il GdP ignorato il compimento al dì del ricorso per ingiunzione del corso decennale (iniziato nel 1991) della prescrizione. Con il secondo mezzo – denunziante la violazione della L. n. 31 del 1991, L. n. 590 del 1981 e della L.R. Puglia n. 24 del 1990 – il ricorrente si duole del fatto che il GdP abbia violato i principi per i quali esso Ministero, tenuto alla provvista dei fondi deliberati dal Parlamento in favore dell’Ente Regione, mai sarebbe potuto ritenersi obbligato diretto in favore del beneficiario. Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli artt. il D.L. n. 367 del 1990 conv. in L. n. 31 del 1991 nonchè del D.L. n. 136 del 2004, art. 8 septies, conv. in L. n. 186 del 2004, per avere il GdP ignorato che il contributo preteso non costituiva oggetto di un diritto all’intero ammontare previsto ma solo a quella parte che fosse stata adeguatamente coperta dalla autorizzazione di spesa.

Si esamina in via preliminare la doglianza di cui al secondo motivo, avente profilo assorbente siccome afferente la indebita condanna diretta del Ministero. La doglianza è certamente ammissibile, in un ricorso avverso sentenza emessa in giudizio di “equità necessaria”, là dove postula la violazione del principio fondamentale in materia di obbligazioni pubbliche costituito dalla distinzione tra obbligazione giuridica della P.A. di erogare il dovuto al privato creditore ed obbligo politico della stessa Amministrazione di somministrare all’Ente obbligato i fondi disponibili per la provvista. Ma la doglianza è anche indiscutibilmente fondata, come ripetutamente da questa Corte affermato in subjecta materia (ex multis Cass. 23038.08 – 7727.06 – 189.06 – 20432.05 – 20430.05). Il D.L. n. 367 del 1990, art. 10, conv. in L. 31 del 1991, individua infatti il creditore e l’obbligato alla prestazione in esame, rispettivamente, nel titolare dell’azienda (olivicola o vitivinicola) e nella Regione, nel mentre l’art. 11 statuisce che la provvista per l’erogazione da parte delle Regioni dei contributi in discorso (pari a L. 900 miliardi per gli anni 1990-1991) sia ripartita tra le richiedenti Regioni dal Ministero per le P.A.F. Appare pertanto totalmente inconsistente l’ipotesi di una obbligazione diretta dell’Amministrazione Statale la quale è intestataria – per il tramite del Fondo di Solidarietà che essa amministra – delle somme che il Parlamento ha, con legge, disposto essere destinate e vincolate allo scopo: si tratta di una ipotesi che riduce ad obbligazione ex lege quello che è obbligo istituzionale e politico di ripartire la provvista ed erogarla in quota all’Ente richiedente, obbligato finale ed esclusivo, un obbligo insuscettibile di essere letto in termini di garanzia “propria od impropria” e pertanto di condurre sia ad alcuna statuizione di condanna alla erogazione in via di regresso, sia, ed ancor più, ad una condanna diretta del Ministero al pagamento in favore del creditore.

Si accoglie pertanto il ricorso del Ministero P.A.F. sotto l’assorbente profilo della fondatezza della censura afferente la titolarità passiva della dedotta obbligazione, restando assorbite anche le questioni proposte con riguardo alla portata del D.L. n. 367 del 1990, art. 11, la cui efficacia limitativa è stata ribadita dalla sopravvenuta norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 136 del 2004, art. 8 septies, conv. in L. n. 186 del 2004, che ha anche sostituito, nell’art. 2, comma 2 cit., alle parole “..

di lire” … le parole “… fino a lire …”, una interpretazione che questa Corte ha più volte ritenuto assolutamente in linea con il disposto dell’art. 81 Cost. (Cass. 20430/05) e della quale la Corte Costituzionale, con la sentenza 135 del 2006, ha escluso alcun profilo di illegittimità costituzionale.

Da tanto consegue, in accoglimento in parte qua della censura, la cassazione della sentenza e, non essendo necessari accertamenti nè ulteriori valutazioni, la decisione ex art. 384 c.p.c.: in difetto di alcuna impugnazione incidentale dell’agricoltore avverso l’indebita condanna diretta del Ministero, con la contestuale assoluzione della domanda a carico della Regione, non può, pertanto, che rigettarsi la domanda proposta nei riguardi del Ministero stesso. Ragioni di equità inducono a compensare le spese del giudizio di merito tra attrice e MPAF nel mentre graveranno sulla L. le spese sostenute dal Ministero per il giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, respinge la domanda proposta nei confronti del Ministero delle P.A.F.; condanna la L. alla refusione delle spese in favore del Ministero, pari ad Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito;

compensa tra Ministero e L. le spese del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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