Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3809 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3809 Anno 2018
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: SABATO RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 23689-2010 proposto da:
DI TOGLIA CARMELA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO
PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE
CAGNETTA;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

controricorrente

della
88/2010
n.
sentenza
la

L.
I
cbAs;‘, Pd CI
COMM.TRIB.REdVEZ.DIST. di TARANTO, depositata il
avverso

Data pubblicazione: 16/02/2018

31/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/10/2017 dal Consigliere Dott.

RAFFAELE SABATO.

24.10.2017 n. 11 n.r.g. 23689-10 ORD TRIB

Rilevato che:

1. Carmela Toglia con ricorso proposto il 29/1/2007 ha impugnato
innanzi alla commissione tributaria provinciale di Taranto avviso di
accertamento con cui l’Agenzia delle entrate ha quantificato il
corrispettivo (costituito da rendita vitalizia di I. 2 milioni mensili) di
una cessione di azienda posta in essere con atto registrato il
16/2/2001, con determinazione mediante capitalizzazione sulla base
di tabella attuariale sottoposta dall’interessata in sede di questionario,
con una plusvalenza di I. 666.700.000, liquidando l’imposta e la
sanzione dovuta a fronte dell’omessa dichiarazione del relativo
reddito;
2. con sentenze depositate in date 22/7/2008 e 31/5/2010 la
commissione provinciale di Taranto e quella regionale di Bari sezione staccata di Taranto – hanno disatteso rispettivamente il
ricorso e l’appello della contribuente;
3. per la cassazione della decisione di appello ha proposto ricorso
la contribuente, su tre motivi, rispetto al quale l’Agenzia delle entrate

cp

ha resistito con controricorso.

Considerato che:

1

1. è inammissibile il primo motivo, con cui la ricorrente lamenta
violazione dell’art 42 del d.p.r. n. 600 del 1973 e dell’art. 18 primo
comma t.u.i.r. n. 917 del 1986 (nel testo ratione temporis vigente),

indicato nell’avviso gli elementi reddituali, le aliquote progressive e i
dati utilizzati per il calcolo dell’aliquota media utilizzata per la
tassazione separata; l’inammissibilità discende dal fatto che – a fronte
della sentenza impugnata che, alla p. 4, dà atto della diversa
circostanza che «l’avviso di accertamento, in ossequio a quanto
previsto dall’art. 42 …, contrariamente a ciò che sostiene l’appellante,
richiama nella sua articolata e puntuale motivazione tutti i
presupposti giuridici e di merito posti a sostegno della pretesa
tributaria tanto da consentire alla destinataria … di svolgere … ogni
opportuna difesa» – la ricorrente ha omesso di trascrivere nel ricorso
(pp. 2-5 e 26-29) il testo dell’avviso di accertamento, limitandosi a
riportare l’aliquota applicata e altri dati relativi ai presupposti di
reddito, con carenza dunque di autosufficienza;
2. con gli ulteriori due motivi – da ritenersi infondati e da trattarsi
unitariamente per la stretta connessione – la parte ricorrente ha
lamentato rispettivamente violazione dell’art. 54 t.u.i.r. cit. e omessa
o apparente motivazione, da un lato, e violazione degli artt. 67 del
d.p.r. n. 600 del 1973 e 127 t.u.i.r. cit., dall’altro, in quanto

nonché omessa e apparente motivazione, per non avere l’ufficio

erroneamente la commissione regionale avrebbe ritenuto tassabile la
plusvalenza nell’importo indicato, essendo il corrispettivo mediante
rendita vitalizia del tutto indeterminato, e comunque dovendo tassarsi
la sola rendita e non anche la plusvalenza, trattandosi altrimenti di

2.1. In argomento, va data continuità alla giurisprudenza
consolidata di questa corte (v. Cass. n. 387 del 13/01/2016, n. 27179
del 22/12/2014, n. 5886 del 08/03/2013, n. 11229 del 20/05/2011,
n. 1175 del 27/01/2012, n. 10801 del 11/05/2007) secondo la quale,
ai sensi degli artt. 54, comma terzo, e 75 del d.p.r. 22 dicembre
1986, n. 917, anche nel caso di cessione a titolo oneroso di
un’azienda il cui corrispettivo sia rappresentato dalla costituzione di
una rendita vitalizia, ai fini dell’imputazione del corrispettivo, occorre
considerare il momento di stipulazione del contratto, tenendo conto
della natura intrinsecamente onerosa e della configurazione giuridica
dell’atto traslativo, senza che assuma alcun rilievo il carattere
aleatorio della rendita ai sensi dell’art. 1872 cod. civ., posto che essa
può costituire il corrispettivo di un’alienazione patrimoniale che, pur
assicurando una utilità incerta quanto all’ammontare concreto delle
erogazioni che verranno eseguite, ha un valore economico
agevolmente accertabile con riferimento a calcoli attuariali, secondo
criteri riconosciuti dall’ordinamento giuridico;

3

duplicazione di imposizione;

2.2. come affermato dalla medesima giurisprudenza, tale
imputazione neppure dà luogo ad una doppia imposizione, poiché la
rendita vitalizia è assimilabile, ai fini fiscali, al reddito da lavoro
dipendente e l’art. 48 bis, lett.c) della legge 27 luglio 1967, n. 685,

ratione temporis,

nel sottoporre a tassazione la quota di

rendita individua forfettariamente nel 60% la componente reddituale
della stessa, sicché il capitale tassato al momento del trasferimento è
escluso dall’imposta;
3. dovendo disattendersi il ricorso nel suo complesso, le spese
seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla
rifusione a favore della parte controricorrente delle spese del giudizio
di legittimità, che liquida in euro quattromila per compensi, oltre
spese eventualmente prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, in data 24 ottobre 2017.

vigente

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